N. 548 ORDINANZA 10 - 12 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Bancarotta e reati fallimentari - Bancarotta semplice Punibilita' -
 Manifesta inammissibilita'.  (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217,
 in relazione al c.p.  artt. 1, 42 e 43 e 14 preleggi).  (Cost., artt.
 3 e 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, e 111,
 secondo comma)
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16
 marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
 preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della liquidazione
 coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del  codice
 penale  e  14  delle  preleggi,  promosso  con ordinanza emessa il 27
 aprile 1983 dal Pretore di Fermo, iscritta al  n.  630  del  registro
 ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 9, prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Fermo,  con ordinanza emessa il 27
 aprile  1983  (reg.  ord.  n.  630/85)  ha  sollevato  questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n.
 267  (Disciplina   del   fallimento,   del   concordato   preventivo,
 dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
 amministrativa) in relazione  agli  artt.  1,  42  e  43  c.p.  e  14
 preleggi, nella parte in cui secondo l'orientamento consolidato della
 Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta  delle
 scritture  contabili,  viene  soggettivamente  punito non a titolo di
 dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo
 di  dolo  sia  di  colpa,  con  riferimento agli artt. 3, 25, secondo
 comma, 27, primo comma, 101, secondo  comma  e  111,  secondo  comma,
 Cost.;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o,
 comunque, infondata;
    Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo Pretore
 di Fermo con ordinanza identicamente motivata,  e'  stata  dichiarata
 manifestamente inammissibile con ordinanza n. 636 del 1987, in quanto
 il Pretore censura in realta'  solo  una  certa  interpretazione  che
 della  disposizione  impugnata  da' la Corte di Cassazione e che egli
 esplicitamente afferma di non condividere mentre compete al giudice a
 quo  e  non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel
 modo che lo stesso giudice ritiene corretto;
      che  per  le  stesse  ragioni  anche  la presente questione deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 217 del r.d.  16  marzo  1942,  n.  267,  in
 relazione  agli  artt.  1,  42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27,  primo  comma,  101,
 secondo  comma  e 111, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con
 ordinanza del 27 aprile 1983.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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