N. 549 ORDINANZA 10 - 12 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Corte
 dei conti - Giurisdizione - Responsabilita' di amministratori di enti
 locali per spese o impegno di spese non previste in bilancio o non
 formalmente deliberate Responsabilita' concorrente dei dipendenti
 comunali - Esclusione  - Inammissibilita'.  (Ordinamento
 amministrativo degli enti locali della reg. Sicilia  art. 253,
 approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n.  16; r.d. 3 marzo
 1934, n. 383, art. 265).  (Cost., artt. 3, 25 e 103, secondo comma)
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 253 della legge
 della  Regione  Sicilia  15   marzo   1963,   n.   16   ("Ordinamento
 amministrativo   degli   Enti  locali  nella  Regione  siciliana")  e
 dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Approvazione del  testo
 unico  della  legge  comunale e provinciale"), promosso con ordinanza
 emessa  il  14  novembre  1985  dalla  Corte  dei  Conti  -   Sezione
 giurisdizionale  per  la  Regione  Sicilia,  iscritta  al  n. 465 del
 registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 47, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Bisulca Salvatore e Caldiero
 Luigi;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel   corso   di   un   giudizio  concernente  la
 responsabilita' di alcuni  amministratori  e  dipendenti  provinciali
 citati  in  giudizio ai sensi dell'art. 244 lett. a) dell'Ordinamento
 amministrativo degli enti locali nella regione  siciliana  (O.R.E.L.)
 approvato con legge regionale Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, per "avere
 effettuato spese  o  contratto  impegni  di  spese  non  previste  in
 bilancio  o  non  deliberate nei modi o forme di legge", la Corte dei
 conti - Sez. giur. reg. Sicilia, con ordinanza in  data  14  novembre
 1985  (r.o.  n. 465 del 1986), ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt.  253  del  predetto  testo  legislativo  e
 dell'art.  265  r.d.  3 marzo 1934 n. 383, in relazione agli artt. 3,
 25, 103 comma secondo Cost.;
      che  le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non
 consentono che i dipendenti degli enti  locali  siano  soggetti  alla
 giurisdizione  della  Corte  dei  conti, ove risultino coautori degli
 eventi dannosi espressamente previsti per  gli  amministratori  dagli
 artt. 244 OR.E.L. e 254-259 del t.u. legge comunale e provinciale;
      che  tale  impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la
 ingiustificata disparita' di trattamento  che,  in  relazione  ad  un
 medesimo  fatto  illecito,  si verrebbe a creare tra amministratori e
 dipendenti di uno  stesso  ente  locale,  attesa  la  diversita'  non
 puramente  procedurale,  dei  regimi  di  accertamento delle relative
 responsabilita' (grado di colpa, termini  prescrizionali,  iniziative
 dell'azione,  potere  riduttivo), nonche' per violazione della regola
 del  simultaneus  processus  che,  tesa  ad  evitare  il  rischio  di
 decisioni  contrastanti  o  di  incompletezza  nell'esame  dei fatti,
 troverebbe il suo principale fondamento nel principio di  eguaglianza
 di tutti i cittadini di fronte alla legge;
      che le disposizioni impugnate violerebbero altresi' gli artt. 25
 e  103,  comma  secondo,  Cost.,  in  quanto  senza   alcuna   logica
 giustificazione,    sottrarrebbero,    anche    nelle    ipotesi   di
 responsabilita'  connesse,  i  dipendenti  degli  enti  locali   alla
 giurisdizione  della  Corte dei conti che, in materia di contabilita'
 pubblica, e' il "giudice naturale" precostituito per legge;
      che l'art. 265 del t.u. com. e prov. e' impugnato solo in quanto
 l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.
 253   dell'O.R.E.L.  riproduttivo  della  norma  statale,  renderebbe
 quest'ultima immediatamente  applicabile  ai  dipendenti  degli  enti
 locali in Sicilia (sentenza di questa Corte n. 189 del 1984);
      che,  fra  le parti private, si sono costituite dinanzi a questa
 Corte soltanto Salvatore Bisulca e Luigi Caldiero  chiedendo  che  la
 questione   venga  dichiarata  inammissibile  o  comunque  infondata,
 mentre, non e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  sostiene  che  la
 disposizione  dell'art.  253  dell'O.R.E.L.,   nell'attribuire   alla
 giurisdizione  ordinaria i giudizi in tema di danni recati con dolo o
 colpa grave dagli  amministratori  ed  impiegati  degli  enti  locali
 impedisce  alla  Corte  dei  conti di conoscere della responsabilita'
 degli impiegati in un unico  processo  diretto  ad  accertare  quella
 tipica   degli   amministratori,  prevista  dall'art.  244  lett.  a)
 dell'O.R.E.L.;
      che  con  detta  prospettazione si tende in sostanza ad ottenere
 una pronuncia additiva che consenta di assoggettare  alla  cognizione
 della  Corte  dei  conti,  a  titolo  di  concorso  nella fattispecie
 contemplata dall'art. 244 dell'O.R.E.L.,  comportamenti  di  soggetti
 diversi  dagli  amministratori  rispetto ai quali tale fattispecie e'
 tipicamente configurata;
      che come questa Corte ha gia' affermato (sent. n. 411 del 1988),
 in relazione ad analoghe  questioni,  una  pronuncia  del  genere  e'
 preclusa in sede di giudizio di costituzionalita', perche' l'art. 244
 dell'O.R.E.L. configura  un'ipotesi  riferibile  esclusivamente  agli
 amministratori  e  quindi  il  suo  ampliamento  a  soggetti  diversi
 determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera  riservata  al
 legislatore,  cui  soltanto  spetta  di stabilire quali comportamenti
 possano costituire titolo di responsabilita' anche  in  relazione  al
 grado di colpa richiesto;
      che devesi altresi' rilevare che l'art. 244 lett. a) prevede una
 responsabilita'  che  prescinde  dal  grado  di  colpa,  laddove  una
 estensione  di  essa  in via additiva agli impiegati, aggraverebbe il
 titolo in base al quale essi sono attualmente tenuti a rispondere  in
 virtu'  della generale previsione dell'art. 250 dell'O.R.E.L., il che
 spetta solo al legislatore;
      che  rimane  cosi'  assorbita  la  consequenziale  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 265 del t.u. del 1934 n. 383;
    visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e n. 9, secondo comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale   degli   artt.   253   dell'Ordinamento
 amministrativo  degli  enti locali nella regione siciliana, approvato
 con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265  del  r.d.  3  marzo
 1934  n.  383,  in  riferimento  agli artt. 3, 25, 103, comma secondo
 Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg.  Sicilia  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0776