N. 549 ORDINANZA 10 - 12 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giurisdizione - Responsabilita' di amministratori di enti locali per spese o impegno di spese non previste in bilancio o non formalmente deliberate Responsabilita' concorrente dei dipendenti comunali - Esclusione - Inammissibilita'. (Ordinamento amministrativo degli enti locali della reg. Sicilia art. 253, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 265). (Cost., artt. 3, 25 e 103, secondo comma)(GU n.21 del 25-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 253 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana") e dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Bisulca Salvatore e Caldiero Luigi; Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente la responsabilita' di alcuni amministratori e dipendenti provinciali citati in giudizio ai sensi dell'art. 244 lett. a) dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (O.R.E.L.) approvato con legge regionale Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, per "avere effettuato spese o contratto impegni di spese non previste in bilancio o non deliberate nei modi o forme di legge", la Corte dei conti - Sez. giur. reg. Sicilia, con ordinanza in data 14 novembre 1985 (r.o. n. 465 del 1986), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 253 del predetto testo legislativo e dell'art. 265 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione agli artt. 3, 25, 103 comma secondo Cost.; che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non consentono che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli artt. 244 OR.E.L. e 254-259 del t.u. legge comunale e provinciale; che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparita' di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversita' non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilita' (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziative dell'azione, potere riduttivo), nonche' per violazione della regola del simultaneus processus che, tesa ad evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti, troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; che le disposizioni impugnate violerebbero altresi' gli artt. 25 e 103, comma secondo, Cost., in quanto senza alcuna logica giustificazione, sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di responsabilita' connesse, i dipendenti degli enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilita' pubblica, e' il "giudice naturale" precostituito per legge; che l'art. 265 del t.u. com. e prov. e' impugnato solo in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 253 dell'O.R.E.L. riproduttivo della norma statale, renderebbe quest'ultima immediatamente applicabile ai dipendenti degli enti locali in Sicilia (sentenza di questa Corte n. 189 del 1984); che, fra le parti private, si sono costituite dinanzi a questa Corte soltanto Salvatore Bisulca e Luigi Caldiero chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, mentre, non e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato; Considerato che l'ordinanza di rimessione sostiene che la disposizione dell'art. 253 dell'O.R.E.L., nell'attribuire alla giurisdizione ordinaria i giudizi in tema di danni recati con dolo o colpa grave dagli amministratori ed impiegati degli enti locali impedisce alla Corte dei conti di conoscere della responsabilita' degli impiegati in un unico processo diretto ad accertare quella tipica degli amministratori, prevista dall'art. 244 lett. a) dell'O.R.E.L.; che con detta prospettazione si tende in sostanza ad ottenere una pronuncia additiva che consenta di assoggettare alla cognizione della Corte dei conti, a titolo di concorso nella fattispecie contemplata dall'art. 244 dell'O.R.E.L., comportamenti di soggetti diversi dagli amministratori rispetto ai quali tale fattispecie e' tipicamente configurata; che come questa Corte ha gia' affermato (sent. n. 411 del 1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere e' preclusa in sede di giudizio di costituzionalita', perche' l'art. 244 dell'O.R.E.L. configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilita' anche in relazione al grado di colpa richiesto; che devesi altresi' rilevare che l'art. 244 lett. a) prevede una responsabilita' che prescinde dal grado di colpa, laddove una estensione di essa in via additiva agli impiegati, aggraverebbe il titolo in base al quale essi sono attualmente tenuti a rispondere in virtu' della generale previsione dell'art. 250 dell'O.R.E.L., il che spetta solo al legislatore; che rimane cosi' assorbita la consequenziale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 265 del t.u. del 1934 n. 383; visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0776