N. 555 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, Avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 21,
 commi primo e quarto,  della  legge  26  marzo  1986  n.  86  recante
 "Ristrutturazione   dei   ruoli   dell'A.N.A.S.  e  decentramento  di
 competenze",  promosso  con  ricorso  della  Provincia  autonoma   di
 Bolzano, notificato il 30 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 7
 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1986;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Francesco Saja;
    Uditi  gli  avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia
 autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato  Franco  Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 30 aprile 1986 la Provincia di
 Bolzano ha impugnato la legge 26  marzo  1986  n.  86  relativa  alla
 "Ristrutturazione   dell'Anas   (Azienda   Nazionale  Autonoma  delle
 Strade)". Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e  21  della  legge
 impugnata  violano  l'art. 10 Cost. e la disciplina statutaria (artt.
 8, 11, 12 comma primo, 13 comma primo e  quinto,  15,  20  d.P.R.  26
 luglio  1976 n. 752, 89 comma primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R.  31  agosto
 1972  n.  670),  sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti
 dell'Anas abbiano sede nei capoluoghi di regione  -  con  conseguente
 trasferimento  di  quello  di  Bolzano  a  Trento - sia in quella che
 istituisce nuovi  ruoli  di  tecnici  (geologi  e  architetti)  senza
 assoggettare  i relativi concorsi di assunzione ai principi di tutela
 delle minoranze linguistiche.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le
 disposizioni di  cui  agli  artt.  4  e  21  della  legge  impugnata,
 disponendo  il  trasferimento  del  compartimento  Anas  a  Trento da
 Bolzano  e  l'istituzione  in  quest'ultima  citta'  di  una  sezione
 distaccata,  vanificherebbe  l'autonomia  provinciale  e lederebbe il
 principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme
 statutarie  e  di  attuazione  per  il personale degli uffici statali
 nella Provincia medesima.
    La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e
 coerente, risulta infondata.
    Al   riguardo  va  premesso  che  alla  Provincia  di  Bolzano  e'
 attribuita ex art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del  1972  soltanto  la
 competenza  in  materia  di viabilita' di interesse provinciale e che
 rientra,  invece,  nelle  attribuzioni  dello  Stato  la   disciplina
 concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali
 e dei  connessi  apparati.  Pertanto  deve  ritenersi  che  la  legge
 impugnata  si  e'  correttamente  adeguata  alla  ripartizione  delle
 competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha  esercitato  un
 proprio  potere  riorganizzando  l'azienda competente a costruire e a
 gestire l'uso delle strade statali, localizzando,  tra  l'altro,  per
 l'intero   territorio   nazionale   la  sede  dei  compartimenti  nei
 capoluoghi di regione.
    Da   cio'  discende  chiaramente  l'infondatezza  della  questione
 sollevata, con la quale  si  e'  addirittura  invocato  l'Accordo  De
 Gasperi-Gruber,  quasi  che  il  semplice  spostamento della sede del
 compartimento   importi    un    attentato    all'esistenza    stessa
 dell'autonomia provinciale.
    Naturalmente   rimangono   immutate  le  garanzie  spettanti  alla
 Provincia altoatesina sia  per  quanto  concerne  la  stabilita'  del
 personale  in  servizio  nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89,
 commi quinto e sesto, dello Statuto puo' essere trasferito  solo  per
 esigenze  di  servizio, sia per la percentuale dello stesso personale
 di lingua tedesca, comunque  destinabile  ad  altra  sede:  eventuali
 provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  che  ledessero  tali
 garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati  troverebbero
 tutela davanti alla giurisdizione amministrativa.
    Anche  sotto  tale  profilo,  dunque,  la questione deve ritenersi
 infondata.
 2.  La  seconda  censura concerne l'istituzione nella pianta organica
 dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove  di  architetto,  per
 l'assunzione  dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della
 legge impugnata, il principio del bilinguismo.
    Questa   seconda   censura,   nei  limiti  appresso  indicati,  va
 condivisa.
    Lo  Stato  ha  eccepito  che per le caratteristiche geologiche del
 territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe
 trovare   impiego  nell'ambito  della  Provincia  medesima  e  quindi
 correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi  invocati.
    Tale  assunto  non  puo'  essere evidentemente accolto in quanto i
 geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione
 generale  del  Ministero  ed  ai diversi compartimenti, hanno compiti
 estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza,  attinente  al
 caso  di  specie,  che  quelli  destinati  al compartimento di Trento
 debbono  occuparsi,  se  necessario,  anche  del   territorio   della
 Provincia  di  Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente
 di cui all' art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 752/1976 come modificato
 dall'art.  1 d.P.R. n. 327/1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la
 disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue.
    Per  contro  la  norma impugnata nulla dispone in proposito, onde,
 limitatamente al ricordato contingente,  essa  non  si  sottrae  alla
 dichiarazione di incostituzionalita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4  e  21,  commi
 primo  e  quarto,  della  legge  26  marzo 1986 n. 86, sollevata - in
 riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo  e  quinto,  100,  107
 dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige, approvato con
 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma  di  Bolzano,
 con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo
 1986 n.  86,  nella  parte  in  cui  non  osserva  il  principio  del
 bilinguismo  relativamente  al personale del compartimento di Trento,
 destinato al contingente con  competenza  anche  sulla  Provincia  di
 Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0802