N. 562 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regioni a
 statuto ordinario - Lazio - Concessione di contributi ai comuni per
 attivita' economiche locali in stato di crisi Attivita' - Asserita
 incompetenza delle regioni a statuto ordinario in materia - Non
 fondatezza.  (Legge reg. Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977).
 (Cost., artt. 117 e 128)
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 23
 maggio 1977, riapprovata il 5 agosto 1977 dal Consiglio Regionale del
 Lazio,   avente   per   oggetto:   "Concessione  di  una  sovvenzione
 straordinaria al Comune di Pomezia per lo  sviluppo  delle  attivita'
 economiche locali che versano in stato di crisi" promosso con ricorso
 del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato  il  31  agosto
 1977,  depositato  in  cancelleria  il 9 settembre 1977 successivo ed
 iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1977.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il giudice
 relatore Cheli;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto:
    1.  -  Con  ricorso  in  data  29  agosto  1977  il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha impugnato  la  legge  della  Regione  Lazio
 approvata  il 23 maggio 1977 e riapprovata, a seguito di rinvio, il 5
 agosto 1977, recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al
 Comune  di  Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali
 che versano in stato di crisi".
    Con   tale   legge   la   Regione   Lazio   aveva   concesso  alla
 amministrazione comunale di Pomezia "un contributo  straordinario  di
 lire cinquantottomilioni per sopperire alle spese da essa sostenute e
 da sostenere per lo sviluppo delle locali  attivita'  economiche  che
 versano  in stato di crisi" (art.1), stabilendo la relativa copertura
 ed iscrizione in bilancio (art.2) nonche' le  variazioni  conseguenti
 nel  progetto  "Sicurezza  sociale  -  assistenza  ai lavoratori" del
 bilancio pluriennale 1977-1981 (art.3).
    A  giudizio del Presidente del Consiglio tale legge sarebbe venuta
 a violare gli artt.117 e 128 Cost., dal  momento  che  le  Regioni  a
 statuto  ordinario  potrebbero disciplinare "l'ordinamento dei Comuni
 solo nella materia delle  circoscrizioni  comunali",  mentre  sarebbe
 esclusa  dalla  competenza regionale "la concessione di sovvenzioni e
 contributi a sostegno finanziario di alcun Comune". Ne' -  sempre  ad
 avviso  del  ricorrente  -  la  disciplina  in esame potrebbe trovare
 legittimazione nel fine per il quale il contributo e' stato concesso,
 dal  momento  che  il sostegno alle attivita' economiche in crisi non
 rientra tra le materie di spettanza regionale ne' puo'  essere  dalla
 Regione attribuito al Comune, le cui competenze vanno determinate con
 legge generale della Repubblica.
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Lazio per chiedere il
 rigetto della impugnativa.
    Nella  memoria di costituzione l'amministrazione resistente - dopo
 aver richiamato l'esistenza di leggi regionali che hanno previsto  le
 piu'  diverse  forme di ausilio finanziario ai Comuni e che non hanno
 mai dato luogo a rilievi governativi  -  rileva  come  attraverso  la
 legge  n.  382  del  1975  si sia proceduto ad una ricognizione degli
 interessi regionali che costituisce interpretazione  della  normativa
 costituzionale  e  che  ha condotto ad inquadrare nell'ambito di tale
 categoria tutti gli  interessi  "che  afferiscono  specificamente  al
 corpo  sociale  regionale".  Dovrebbe,  pertanto,  qualificarsi  come
 regionale quell'interesse  che  riguardi  "una  qualsiasi  situazione
 eccezionale  di  disagio  in  cui  versi una collettivita' comunale":
 situazione che rappresenta, appunto, l'oggetto della legge impugnata.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  il  ricorso  in  esame il Presidente del Consiglio dei
 ministri  chiede  la  dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale
 della  legge  della  Regione  Lazio  riapprovata  il  5 agosto 1977 e
 recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria  al  Comune  di
 Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versino
 in stato di crisi".
    Ad  avviso del ricorrente la legge in questione verrebbe a violare
 gli  artt.  117  e  128  Cost.,  dal  momento  che  esulerebbe  dalla
 competenza  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  sia  la disciplina
 dell'ordinamento dei Comuni per materie diverse dalle "circoscrizioni
 comunali",  sia la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno
 delle attivita' comunali.
    2. - Il ricorso e' infondato.
    Va  innanzitutto  escluso  che  la  legge  in  esame abbia preteso
 investire, sotto qualsivoglia profilo, l'ordinamento  del  Comune  di
 Pomezia,   dal   momento   che   l'erogazione   di   una  sovvenzione
 straordinaria, quale quella in esame, non rappresenta  un  intervento
 che  possa,  in  qualche  modo,  alterare  la struttura e le funzioni
 comunali fissate dalla legge statale. Risulta,  pertanto,  del  tutto
 inconferente il richiamo all'art. 128 Cost.
    Ma  neppure il profilo relativo all'art. 117 Cost., che appare nel
 ricorso piu' sviluppato, merita accoglimento.
    Il sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali,
 cosi'  come  risulta  tracciato   dal   disegno   costituzionale   (e
 ulteriormente  precisato  dal  d.P.R.  24  luglio  1977  n. 616), non
 frappone,  in  linea  di  principio,   ostacoli   all'erogazione   di
 contributi  e  sovvenzioni della Regione in favore degli enti locali.
 Tali interventi di sostegno finanziario non investono  una  specifica
 competenza  regionale,  ma  possono risultare attivati ogni qualvolta
 entrino in gioco interessi della  collettivita'  locale  suscettibili
 d'incidere   nella   sfera   degli  interessi  e  delle  attribuzioni
 regionali.
    E'   questo  il  caso  della  legge  impugnata  che  -  pur  nella
 genericita' del suo fine - investe interessi locali rilevanti per  la
 sfera  regionale,  sia  con  riferimento  al  settore dello "sviluppo
 economico" (di cui al tit. IV del d.P.R. n.616  del  1977),  sia  con
 riferimento     al     settore    della    "beneficenza    pubblica",
 nell'interpretazione adottata dall'art. 22 dello stesso d.P.R.  n.616
 e convalidata da questa Corte con la sentenza n. 174 del 1981.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 proposta, con riferimento agli artt.117 e 128 della Costituzione, dal
 Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della
 Regione  Lazio  riapprovata  in  data  5  agosto   1977   e   recante
 "Concessione  di  una  sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia
 per lo sviluppo delle attivita'  economiche  locali  che  versano  in
 stato di crisi".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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