N. 562 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni a statuto ordinario - Lazio - Concessione di contributi ai comuni per attivita' economiche locali in stato di crisi Attivita' - Asserita incompetenza delle regioni a statuto ordinario in materia - Non fondatezza. (Legge reg. Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977). (Cost., artt. 117 e 128)(GU n.21 del 25-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 23 maggio 1977, riapprovata il 5 agosto 1977 dal Consiglio Regionale del Lazio, avente per oggetto: "Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in cancelleria il 9 settembre 1977 successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1977. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice relatore Cheli; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente. Ritenuto in fatto: 1. - Con ricorso in data 29 agosto 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio approvata il 23 maggio 1977 e riapprovata, a seguito di rinvio, il 5 agosto 1977, recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi". Con tale legge la Regione Lazio aveva concesso alla amministrazione comunale di Pomezia "un contributo straordinario di lire cinquantottomilioni per sopperire alle spese da essa sostenute e da sostenere per lo sviluppo delle locali attivita' economiche che versano in stato di crisi" (art.1), stabilendo la relativa copertura ed iscrizione in bilancio (art.2) nonche' le variazioni conseguenti nel progetto "Sicurezza sociale - assistenza ai lavoratori" del bilancio pluriennale 1977-1981 (art.3). A giudizio del Presidente del Consiglio tale legge sarebbe venuta a violare gli artt.117 e 128 Cost., dal momento che le Regioni a statuto ordinario potrebbero disciplinare "l'ordinamento dei Comuni solo nella materia delle circoscrizioni comunali", mentre sarebbe esclusa dalla competenza regionale "la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno finanziario di alcun Comune". Ne' - sempre ad avviso del ricorrente - la disciplina in esame potrebbe trovare legittimazione nel fine per il quale il contributo e' stato concesso, dal momento che il sostegno alle attivita' economiche in crisi non rientra tra le materie di spettanza regionale ne' puo' essere dalla Regione attribuito al Comune, le cui competenze vanno determinate con legge generale della Repubblica. 2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Lazio per chiedere il rigetto della impugnativa. Nella memoria di costituzione l'amministrazione resistente - dopo aver richiamato l'esistenza di leggi regionali che hanno previsto le piu' diverse forme di ausilio finanziario ai Comuni e che non hanno mai dato luogo a rilievi governativi - rileva come attraverso la legge n. 382 del 1975 si sia proceduto ad una ricognizione degli interessi regionali che costituisce interpretazione della normativa costituzionale e che ha condotto ad inquadrare nell'ambito di tale categoria tutti gli interessi "che afferiscono specificamente al corpo sociale regionale". Dovrebbe, pertanto, qualificarsi come regionale quell'interesse che riguardi "una qualsiasi situazione eccezionale di disagio in cui versi una collettivita' comunale": situazione che rappresenta, appunto, l'oggetto della legge impugnata. Considerato in diritto 1. - Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei ministri chiede la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 5 agosto 1977 e recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versino in stato di crisi". Ad avviso del ricorrente la legge in questione verrebbe a violare gli artt. 117 e 128 Cost., dal momento che esulerebbe dalla competenza delle Regioni a statuto ordinario sia la disciplina dell'ordinamento dei Comuni per materie diverse dalle "circoscrizioni comunali", sia la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno delle attivita' comunali. 2. - Il ricorso e' infondato. Va innanzitutto escluso che la legge in esame abbia preteso investire, sotto qualsivoglia profilo, l'ordinamento del Comune di Pomezia, dal momento che l'erogazione di una sovvenzione straordinaria, quale quella in esame, non rappresenta un intervento che possa, in qualche modo, alterare la struttura e le funzioni comunali fissate dalla legge statale. Risulta, pertanto, del tutto inconferente il richiamo all'art. 128 Cost. Ma neppure il profilo relativo all'art. 117 Cost., che appare nel ricorso piu' sviluppato, merita accoglimento. Il sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali, cosi' come risulta tracciato dal disegno costituzionale (e ulteriormente precisato dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), non frappone, in linea di principio, ostacoli all'erogazione di contributi e sovvenzioni della Regione in favore degli enti locali. Tali interventi di sostegno finanziario non investono una specifica competenza regionale, ma possono risultare attivati ogni qualvolta entrino in gioco interessi della collettivita' locale suscettibili d'incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni regionali. E' questo il caso della legge impugnata che - pur nella genericita' del suo fine - investe interessi locali rilevanti per la sfera regionale, sia con riferimento al settore dello "sviluppo economico" (di cui al tit. IV del d.P.R. n.616 del 1977), sia con riferimento al settore della "beneficenza pubblica", nell'interpretazione adottata dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n.616 e convalidata da questa Corte con la sentenza n. 174 del 1981.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, con riferimento agli artt.117 e 128 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977 e recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attivita' economiche locali che versano in stato di crisi". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0809