N. 565 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Foreste
 - Raccolta dei funghi spontanei - Regolamento Protezione della natura
 - Spettanza del potere alla regione Friuli-Venezia Giulia -
 Annullamento della nota dell'ufficio statale di amministrazione della
 foresta di Tarvisio.
(GU n.22 del 1-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  Gallo,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato il 9 settembre  1981,  depositato  in  cancelleria  il  17
 settembre  1981  ed  iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1981, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito  della  lettera  17  agosto
 1981,  n. 2322, dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta
 di Tarvisio, in tema di interventi a tutela della natura  nell'ambito
 del territorio di detta foresta.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
 l'Avvocato  dello  Stato  Giorgio  Azzariti  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato in data 9 settembre 1981 il Presidente
 della  Giunta  Regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia   ha   promosso
 conflitto  di  attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento
 alla  lettera  17  agosto  1981,  n.  2322  dell'Ufficio  statale  di
 amministrazione  della  foresta di Tarvisio, concernente lo schema di
 regolamento di esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34,
 recante "Norme per la tutela della natura".
    Tale  legge  pone,  al capo primo, norme per la tutela della flora
 spontanea, con la previsione di divieti e  limiti  alla  raccolta  di
 alcune  specie  di piante e, al capo secondo, norme per la tutela dei
 funghi spontanei, prevedendo tra l'altro l'adozione, da  parte  delle
 comunita'  montane  e  delle Province territorialmente competenti, di
 regolamenti di esecuzione da redigersi in conformita' ad  uno  schema
 predisposto dalla Regione.
    Successivamente   all'entrata   in  vigore  di  questa  legge,  la
 Direzione Regionale delle  foreste  ebbe  a  diramare  una  circolare
 esplicativa e lo schema di un regolamento-tipo.
   L'Ufficio  statale  di  amministrazione della foresta di Tarvisio -
 rilevata dai predetti atti  l'intenzione  della  Direzione  regionale
 delle foreste di procedere, in applicazione alla l.r. n. 34 del 1981,
 alla regolamentazione della raccolta di  piante  e  funghi  spontanei
 sull'intero  territorio  della  Regione - con nota del 17 agosto 1981
 n.2322 affermava che il regolamento predisposto  dall'amministrazione
 regionale  non  avrebbe  potuto  trovare  applicazione nel territorio
 della foresta di Tarvisio. Cio' perche' la foresta stessa - in quanto
 esclusa  dal  trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione
 operato con il d.P.R. 26 giugno 1965,  n.  958  e  quindi  ancora  di
 proprieta'  dello Stato - doveva considerarsi soggetta alla normativa
 nazionale in materia di  boschi  e  terreni  montani,  con  specifico
 riferimento  al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980, concernente appunto la
 costituzione  della  foresta  di Tarvisio in riserva di ripopolamento
 animale.
    Nell'impugnare   la   precitata   nota   dell'Ufficio  statale  di
 amministrazione della foresta  di  Tarvisio,  la  Regione  ricorrente
 lamenta  che  l'affermazione  della  spettanza  statale del potere di
 intervenire a tutela della natura nel territorio della foresta stessa
 risulta lesiva dell'insieme delle attribuzioni garantite alla Regione
 dall'art. 4, nn. 2 e 12, dello  Statuto  d'autonomia,  (l.  Cost.  31
 gennaio 1963, n. 1) e dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. 26 agosto 1965 n.
 1116, recante  norme  di  attuazione  in  materia  di  agricoltura  e
 foreste,  industria  e  commercio,  turismo  e industria alberghiera,
 istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici. Cio' in quanto il
 potere   di  disciplinare  la  raccolta  della  flora  e  dei  funghi
 spontanei, esercitato con la l.r.  n.  34  del  1981,  consegue  alle
 competenze  statutariamente  sancite in materia di urbanistica, sotto
 il particolare aspetto  della  protezione  della  natura  evidenziato
 dall'art.  83,  primo  comma,  del  d.P.R.  24  luglio  1977, n. 616,
 nonche', in via residuale, in  materia  di  agricoltura,  cosi'  come
 definita  dall'art.  66,  ultima  parte del primo comma, dello stesso
 d.P.R. n. 616 del 1977. In entrambe le materie  spetta  alla  Regione
 una  competenza primaria, che non puo' essere compressa dal fatto che
 alla Regione non spetti anche il diritto di proprieta' su zone piu' o
 meno estese del suo territorio.
    La  ricorrente  chiede,  pertanto,  che  venga  dichiarato che non
 spetta allo Stato, bensi'  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  il
 potere  di  intervenire  a  protezione  della natura nella foresta di
 Tarvisio e che, conseguentemente, venga annullata la nota  17  agosto
 1981, n. 2322.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  per
 chiedere il rigetto del ricorso.
    Ricorda  preliminarmente  l'Avvocatura che la foresta di Tarvisio,
 passata allo Stato italiano con il trattato di pace di S. Germano del
 10  settembre  1919 e successivamente attribuita ai Patrimoni riuniti
 degli  economati  generali  dei  benefici  vacanti  e  dei  fondi  di
 religione,   e'  amministrata  oggi  dal  Ministero  dell'Interno  ed
 affidata in gestione al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
    Con   decreto   del   30   luglio   1980,  adottato  dal  Ministro
 dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Interno -
 prosegue  l'Avvocatura - la foresta fu costituita in riserva naturale
 di ripopolamento animale: questo provvedimento venne impugnato  dalla
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  data  18 dicembre 1980, mediante
 ricorso per conflitto di attribuzione in quanto si  riteneva  violata
 la   sfera   di   attribuzioni  regionali  in  materia  di  caccia  e
 ripopolamento nonche' di urbanistica.
    L'Avvocatura  deduce  preliminarmente  che  le richieste formulate
 dalla ricorrente eccedono i limiti e gli  effetti  del  provvedimento
 impugnato,  asserendo  che  il  conflitto  insorto  non  riguarda  in
 generale  gli  interventi   a   protezione   della   natura,   bensi'
 specificamente  la  disciplina della raccolta della flora spontanea e
 dei funghi nella foresta di Tarvisio.
    Cosi'   delimitato   l'oggetto   del   ricorso   ne   risulterebbe
 l'infondatezza,  in  quanto  l'inapplicabilita'  alla  foresta  della
 normativa  di  cui  alla  l.r.  n.  34 del 1981 non deriverebbe dalla
 titolarita' statale della proprieta'  della  foresta  stessa,  bensi'
 dalla  speciale disciplina introdotta con il D.M. 30 luglio 1980, che
 escluderebbe quella dettata in via generale dalla Regione.
    Lo   speciale   regime   giuridico   della   foresta  di  Tarvisio
 deriverebbe, altresi',  secondo  l'Avvocatura,  dalla  esecuzione  di
 obblighi  internazionali  conseguenti  al  trattato di S. Germano tra
 l'Italia e l'Austria:  anche  questo  elemento  concorrerebbe  a  far
 escludere dal territorio in questione la competenza regionale.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione  la  Regione
 Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, dove,  tra  l'altro,
 si  rileva  come  il D.M. 30 luglio 1980, concernente la costituzione
 della foresta di Tarvisio in riserva naturale, sia stato annullato da
 questa  Corte con la sentenza n. 223 del 1984, che ha riconfermato la
 spettanza alla Regione  delle  funzioni  amministrative  in  tema  di
 protezione della natura e di riserve e parchi naturali.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  il  ricorso  di cui e' causa la Regione Friuli-Venezia
 Giulia lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni in tema
 di agricoltura e urbanistica (art. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale
 e artt. 1 e 22 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1116 del
 1965)  in  relazione  alla  nota  17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio
 statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente  lo
 schema   di   regolamento   predisposto  dalla  Regione  al  fine  di
 disciplinare, in esecuzione della legge regionale 3  giugno  1981  n.
 34, la raccolta dei funghi spontanei.
    Con  la  nota  in  questione  l'Ufficio statale di amministrazione
 della foresta di Tarvisio aveva, infatti, contestato - sulla base  di
 un  parere  rilasciato  dall'Avvocatura  distrettuale di Trieste - la
 possibilita' di applicare  al  territorio  della  stessa  foresta  lo
 schema  di  regolamento  predisposto,  nella  materia in esame, dalla
 Regione: e questo in relazione all'appartenenza del bene in questione
 allo   Stato,   "che   provvede   direttamente  in  conformita'  alla
 legislazione nazionale in materia di boschi e terreni montani ed,  in
 particolare, al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 24 ottobre 1980".
    Il conflitto, delimitato dal contenuto dell'atto impugnato, viene,
 pertanto, a investire l'applicabilita' al territorio della foresta di
 Tarvisio dello schema di regolamento predisposto dalla Regione per la
 raccolta dei funghi spontanei.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    L'Avvocatura  dello  Stato,  nella  sua  memoria, ritiene di poter
 giustificare l'esclusione  dei  terreni  compresi  nella  foresta  di
 Tarvisio  dall'operativita'  della disciplina regionale non tanto con
 riferimento all'appartenenza del bene allo Stato, quanto in relazione
 alla  vigenza  del  D.M.  30  luglio  1980  che, nel costituire detta
 foresta in riserva naturale, aveva assoggettato i territori  relativi
 a  disciplina  speciale.  Senonche'  il decreto in questione e' stato
 annullato da questa Corte con la sentenza n. 223 del  1984,  dove  e'
 stata   indirettamente   riconosciuta  la  competenza  della  Regione
 Friuli-Venezia Giulia  ad  esercitare,  in  attuazione  dell'art.  83
 d.P.R.  n.  616  del 1977, le funzioni amministrative concernenti gli
 interventi per la protezione della natura, le  riserve  ed  i  parchi
 naturali  anche  nei confronti della foresta di Tarvisio. Ne', contro
 l'impugnativa   della   Regione,   potrebbe   valere   il    richiamo
 all'ulteriore  argomento  addotto  dalla difesa dello Stato in ordine
 alla pretesa esecuzione di obblighi internazionali dello Stato stesso
 conseguenti  al  Trattato di S.Germano del 1919, dal momento che tali
 obblighi, oltre ad essere stati da tempo adempiuti, non si presentano
 tali da poter incidere nella materia in esame.
    Non  sussistono,  dunque, motivi per escludere l'applicabilita' ai
 terreni inclusi nella foresta di Tarvisio dello schema di regolamento
 per  la  raccolta  dei  funghi  spontanei  predisposto  dalla Regione
 Friuli-Venezia Giulia, applicabilita' che viene di contro  a  trovare
 la  sua  giustificazione  nella  competenza  della Regione in tema di
 protezione della natura, risultante dall'art.  4  n.  2  e  12  dello
 Statuto  speciale,  dagli  artt.  1 e 22 del d.P.R. n. 1116 del 1965,
 nonche' dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di
 predisporre lo schema di regolamento di cui alla legge  regionale  n.
 34  del  3  giugno  1981, ai fini della disciplina della raccolta dei
 funghi spontanei nel territorio della foresta di Tarvisio e  annulla,
 di  conseguenza,  la nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio statale
 di amministrazione della foresta di Tarvisio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                        Il Presidente: SAJA
                        Il Redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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