N. 583 ORDINANZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Militare
 - Indennita' prevista per i subacquei delle Forze armate - Subacquei
 della pubblica sicurezza - Mancata attribuzione - Manifesta
 infondatezza.  (Legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 8).  (Cost., artt.
 3, 36 e 97, primo comma)
(GU n.22 del 1-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 5
 maggio  1976,  n.  187  ("Riordinamento  di   indennita'   ed   altri
 provvedimenti per le Forze armate"), promosso con ordinanza emessa il
 31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale  della  Liguria
 sul  ricorso  proposto  da  Adamuccio  Alfredo  ed  altri  contro  il
 Ministero dell'Interno, iscritta al n.  359  del  registro  ordinanze
 1986  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38
 prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
 con ordinanza 31 maggio 1985 (n. 359 R.O.  del  1986),  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8 della legge 5
 maggio 1976, n. 187, nella parte in cui non prevede l'applicabilita',
 ai   dipendenti   della   Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
 assegnati al centro nautico sommozzatori, della  indennita'  prevista
 per  gli  ufficiali  e  sottufficiali  della  marina, dell'esercito e
 dell'aeronautica in servizio presso unita' da sbarco, unita' anfibie,
 reparti incursori e subacquei;
      che  tale questione e' stata sollevata in riferimento agli artt.
 3, 36 e 97, primo  comma,  Cost.,  sotto  il  profilo  che  la  norma
 impugnata avrebbe posto in essere una discriminazione fra i subacquei
 delle forze armate e quelle della pubblica sicurezza;
    Considerato  che  la  norma  impugnata era gia' stata abrogata, al
 momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 22 della
 l.  23  marzo  1983, n. 78, ma sostituita con norma (art. 9) analoga,
 anch'essa attributiva dell'indennita' in questione al solo  personale
 della  marina,  dell'esercito e dell'aeronautica e non anche a quello
 della pubblica sicurezza;
      che  la rilevanza della questione permane, avendo gl'interessati
 richiesto all'Amministrazione la corresponsione dell'indennita' prima
 dell'entrata in vigore della l. n. 78 del 1983;
      che,  peraltro,  con  l'entrata  in vigore del nuovo ordinamento
 della pubblica sicurezza (l. 1› aprile 1981, n.  121),  la  posizione
 del  personale della polizia di Stato appare nettamente differenziata
 rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della  marina
 e dell'aeronautica;
      che parimenti differenziati sono i rispettivi regimi retributivi
 e le connesse indennita', per cui non e' possibile  istituire  alcuna
 comparazione tra essi alla stregua del principio di uguaglianza;
      che  del  tutto  immotivata  appare  l'allegata violazione degli
 artt. 36 e  97  Cost.,  i  quali,  d'altronde,  potrebbero  risultare
 violati solo dall'inadeguatezza - non dedotta dal giudice a quo della
 retribuzione complessiva del personale in questione;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  8  della  legge  5  maggio  1976,  n.  187
 ("Riordinamento  di  indennita'  ed  altri provvedimenti per le Forze
 armate"), sollevata  con  ordinanza  31  maggio  1985  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la Liguria (n. 359 R.O. del 1986), in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,
 Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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