N. 584 ORDINANZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Militare - Dirigenti pubblica sicurezza - Trattamento economico
 Equiparazione dirigenza civile - Trattamento economico piu'
 favorevole previsto per personale militare - Attribuzione in
 provvisoria - Manifesta inammissibilita'. (Legge 1 aprile 1981,
 n. 121, artt. 43 e 96, lett. l). (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.22 del 1-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 43 e 96,
 lett.  l),  legge  1›  aprile  1981,  n.  121   ("Nuovo   ordinamento
 dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza"),  promosso  con
 ordinanza emessa il 16 dicembre  1985  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia  -  sede di Catania - sui ricorsi riuniti
 proposti  da  Samperisi  Nicolo'  ed  altri   contro   il   Ministero
 dell'Interno,  iscritta  al  n.  442  del  registro  ordinanze 1986 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
 con ordinanza 16 dicembre 1986 (n. 442 del R.O.  1986)  ha  sollevato
 questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 43 della legge
 1› aprile 1981 n. 121, nella parte in cui dispone che il  trattamento
 economico   del  personale  dirigenziale  dell'Amministrazione  della
 pubblica sicurezza e' disciplinato secondo le norme stabilite per  la
 dirigenza  civile  dello Stato, anziche' secondo le norme concernenti
 la dirigenza militare; b) dell'art.  96,  lett.  l),  della  medesima
 legge  1›  aprile  1981,  n.  121,  nella parte in cui dispone che al
 personale dirigenziale dei ruoli civili della pubblica sicurezza  sia
 concesso,  sotto  forma  di  assegno personale riassorbibile, il piu'
 favorevole  trattamento  economico  previsto  per  il  corrispondente
 personale militare, in via provvisoria anziche' in via definitiva;
      che  tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le
 norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3 e  36  Cost.,  dando
 luogo  ad  un'ingiustificata  disparita' di trattamento nei confronti
 degli ex ufficiali del Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza
 transitati  nel  ruolo ad esaurimento di cui all'art. 36 punto X, nn.
 24, 27, 29 della stessa legge n. 121 del 1981, i quali pur  svolgendo
 le  medesime  funzioni  attribuite  indifferenziatamente  a  tutto il
 personale  dirigenziale,  continuano  a  percepire   il   trattamento
 economico militare, di fatto piu' favorevole;
    Considerato  che  l'art.  20  della  l. 10 ottobre 1986, n. 668 ha
 modificato tale normativa estendendo al  personale  delle  qualifiche
 dirigenziali   dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza  il
 trattamento economico concernente la dirigenza militare;
      che,  tale  modifica non ha effetto retroattivo, per cui permane
 la rilevanza delle questioni sollevate, con riferimento agli  effetti
 prodotti  dalla  normativa  impugnata  anteriormente  all'entrata  in
 vigore della l. n. 668 del 1986;
      che la creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di
 personale  militare,  in  sede  di  riforma  dell'Ordinamento   della
 pubblica sicurezza - concernenti situazioni ritenute meritevoli di un
 trattamento particolare, in relazione al  passaggio  dal  vecchio  al
 nuovo ordinamento - rientrava nella discrezionalita' del legislatore;
      che la posizione del personale transitato in tali ruoli, proprio
 perche' istituiti in  relazione  a  situazioni  particolari,  non  e'
 omogeneo  rispetto  a  quella  del  personale  inquadrato  nei  ruoli
 ordinari;
      che  stabilire  la misura del trattamento economico di categorie
 di  personale  non  omogenee  -  quali  sono,  appunto,   quelle   in
 riferimento  alle  quali  le questioni di legittimita' costituzionale
 sono  state  sollevate   -   rientra   nella   discrezionalita'   del
 legislatore, non censurabile in questa sede;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 43  e  96,  lett.  l),  della
 legge 1› aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
 della pubblica sicurezza"), sollevata con ordinanza 16 dicembre  1986
 (n.  442 del R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la
 Sicilia, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,
 Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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