N. 629 SENTENZA 8 - 10 giugno 1988

 
 
 Conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Provincia autonoma di
 Bolzano - Istruzione pubblica - Scelta dei  libri di testo -
 Competenza del collegio docenti - Esclusione  Parere vincolante dei
 consigli di interclasse o di classe Inammissibilita'
(GU n.24 del 15-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 2 luglio 1977, depositato in Cancelleria il 12
 luglio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1977, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto n. 17  in  data
 22  aprile  1977  del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
 recante: "Criteri per l'adozione dei  libri  di  testo  nelle  scuole
 elementari, secondarie ed artistiche";
    Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Uditi  l'avv.  dello  Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
 Consiglio dei ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la  Provincia  di
 Bolzano;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  in  data 1› luglio 1977, il Presidente del Consiglio
 dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in  relazione  al
 decreto  del  Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 in
 data 22 aprile 1977, recante "criteri per  l'adozione  dei  libri  di
 testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche".
    Ad    avviso    dell'autorita'   ricorrente,   il   conflitto   si
 manifesterebbe sotto diversi profili.
     A)  L'art.  6,  ottavo  comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477
 (Delega al governo per l'emanazione di norme  sullo  stato  giuridico
 del  personale  direttivo,  ispettivo,  docente  e non docente, della
 scuola materna, elementare, secondaria  ed  artistica  dello  Stato),
 stabilisce  il  principio  che la scelta dei libri di testo spetta al
 collegio dei docenti ed il successivo d.P.R. 31 maggio 1974, n.  416,
 sul  riordinamento  degli organi collegiali della scuola, all'art. 4,
 lett. d), dispone che il collegio dei docenti  provvede  all'adozione
 dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe".
    Tale criterio, che, come principio stabilito da una legge statale,
 rappresenta un limite alla potesta' normativa delle Regioni  e  delle
 Province  autonome,  e'  stato  disatteso dalla Provincia di Bolzano.
 Essa, nell'esercizio del potere legislativo attribuitole  in  materia
 di  istruzione  secondaria  dagli  artt.  5  e 9, n. 2, dello Statuto
 Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670),
 ha  dapprima  emanato la legge 5 settembre 1975, n. 49, che, all'art.
 4,  lett.  d),  stabilisce  che  il  collegio  dei  docenti  provvede
 all'adozione dei libri di testo, "sentiti i consigli di interclasse o
 di classe". Peraltro, la successiva legge provinciale 24 maggio 1976,
 n.  15,  all'art.  6,  ha  precisato  che nella materia devono essere
 rispettati  i  criteri  "che  saranno  fissati  nel  regolamento   di
 esecuzione  della  legge  provinciale".  Tale  regolamento  e'  stato
 emanato con il decreto 22 aprile 1977, n. 17,  del  Presidente  della
 Giunta  provinciale  di  Bolzano,  che,  all'art.  3,  secondo comma,
 dispone che "qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel
 consiglio  di  interclasse  o  di  classe siano unanimamente contrari
 all'adozione di un determinato libro di testo, il loro parere diventa
 vincolante per il collegio dei docenti".
    L'efficacia   attribuita  dalla  norma  in  esame  al  parere  dei
 rappresentanti  dei  genitori  e  degli  alunni   nei   consigli   di
 interclasse  o  di  classe,  che finisce per conferire loro un potere
 decisionale in subjecta materia, si pone in contrasto con l'enunciato
 principio  della  legislazione  statale,  che  riconosce  ai predetti
 consigli una funzione solo consultiva.
     B)  Sotto  un  diverso  profilo, la stessa norma viene denunciata
 come lesiva di attribuzioni costituzionalmente  garantite  ad  organi
 dello  Stato.  L'art.  33 Cost. tutela la liberta' di insegnamento al
 personale docente, che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 20 gennaio 1973,
 n.  116, e' personale statale a tutti gli effetti anche quando svolga
 la propria attivita' nel territorio della Provincia di Bolzano.
    Tale  rilievo  non  puo'  ritenersi  superato  dalla  precisazione
 contenuta nella stessa norma regolamentare in questione, secondo  cui
 la  esaminata  disposizione viene emanata in attuazione del principio
 di cui all'art. 1 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  Si  tratta  del
 principio  secondo il quale la liberta' di insegnamento va esercitata
 nel rispetto  della  coscienza  morale  e  civile  degli  alunni.  In
 effetti, il legislatore statale aveva gia' individuato (d.P.R. n. 416
 del 1974, art. 4) il punto di equilibrio tra le due diverse esigenze.
     C)    Ulteriore    menomazione    della   sfera   di   competenza
 costituzionalmente garantita ad organi dello  Stato  viene  ravvisata
 nella  disposizione  de qua alla stregua del rilievo che, attribuendo
 efficacia vincolante al parere  dei  rappresentanti  dei  genitori  e
 degli  alunni,  la  norma  regolamentare  ha, di fatto, modificato la
 precedente norma di cui alla legge n. 49 del 1975, che attribuiva  la
 scelta dei libri di testo da adottare esclusivamente al consiglio dei
 docenti. In tal modo, la Provincia di Bolzano, dando  forma  di  atto
 regolamentare  ad un atto sostanzialmente legislativo, ha impedito ai
 competenti organi dello Stato l'esercizio  dei  poteri  di  controllo
 sugli  atti legislativi della provincia, ad essi attribuiti dall'art.
 55 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.
     D)  Infine,  con  riferimento  alla  norma  di cui all'art. 5 del
 decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17  del
 22  aprile  1977,  che  stabilisce  che  nelle classi parallele dello
 stesso istituto di istruzione secondaria non puo' adottarsi  piu'  di
 un  unico  testo  per  ogni  tipo  di  libro,  l'autorita' ricorrente
 denuncia una ulteriore limitazione delle liberta' di insegnamento, in
 contrasto anche con la disposizione di cui all'art. 6 r.d. 14 ottobre
 1923, n. 2345, che consente, invece, la scelta di  testi  diversi  in
 corsi paralleli, anche se l'insegnante sia unico.
    2.   -   Si  e'  costituita  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,
 concludendo per l'infondatezza del ricorso.
    La  legge  delega 30 luglio 1973, n. 477, si rileva, nello spirito
 di una riforma della scuola che  tende  ad  attribuire  un  ruolo  di
 sempre  piu' attiva partecipazione dei genitori e degli stessi alunni
 all'andamento scolastico, non contiene alcun divieto  di  configurare
 ipotesi  di  pareri dei consigli di classe o di interclasse che siano
 vincolanti per il collegio dei docenti. Pertanto, non puo'  ritenersi
 che  la  norma  regolamentare in questione abbia violato un principio
 stabilito dalla legislazione statale.
    Ne'  puo'  sostenersi  che  sia  stato  alterato  il sistema delle
 competenze degli organi statali, in quanto la  scelta  dei  libri  di
 testo e' pur sempre di competenza del collegio dei docenti. Il potere
 di veto conferito non al singolo genitore o al singolo  studente,  ma
 all'unanime  volonta'  di  genitori  e  studenti,  non  menoma quella
 competenza, ma ne costituisce un criterio d'esercizio,  tenuto  conto
 che  il diritto dei genitori di educare i figli e' costituzionalmente
 garantito e che il principio della  compartecipazione  alla  gestione
 delle scuole e' stato posto a base della riforma attuata con la legge
 delega.
    Quanto,  infine,  al  rilievo secondo cui la Provincia Autonoma di
 Bolzano,  adottando  la  forma  regolamentare,  avrebbe  impedito  il
 controllo  statale  su  di  un  proprio  atto legislativo, osserva la
 difesa che - a prescindere dalla considerazione che  in  nessun  caso
 potrebbe  escludersi,  come  non  e'  stato  nel  caso  di specie, il
 sindacato della Corte costituzionale -  nessuna  obiezione  e'  stata
 sollevata nei confronti dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio
 1976, n. 15, che rinviava al regolamento d'esecuzione  la  disciplina
 dei criteri da seguire nell'adozione dei libri di testo.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  conflitto  di attribuzione elevato dalla Presidenza del
 Consiglio dei ministri ha per oggetto il  regolamento  di  esecuzione
 della legge della provincia di Bolzano 24 maggio 1976, n. 15, emanato
 con decreto del Presidente di quella  Giunta  provinciale  22  aprile
 1977, n. 17, nella parte in cui dispone che, qualora i rappresentanti
 dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse e di  classe
 siano  unanimemente  contrari  all'adozione  di un libro di testo, il
 loro parere diventa vincolante per il collegio dei  docenti,  nonche'
 nella parte in cui stabilisce che nelle classi parallele dello stesso
 istituto d'istruzione secondaria non puo' adottarsi piu' di un  unico
 testo  per  ogni tipo di libro, in quanto violerebbe i principi della
 legislazione statale in materia (posto che l'art.  6,  ottavo  comma,
 della  legge  30 luglio 1973, n. 477, dispone che la scelta dei libri
 di  testo  spetta  al  collegio  dei   docenti)   e   il   principio,
 costituzionalmente garantito, della liberta' di insegnamento (art. 33
 Cost.).
    Esso  ha,  inoltre,  per  oggetto  l'art.  3,  secondo  comma, del
 predetto regolamento di esecuzione, che di fatto modifica  una  norma
 di legge (l'art. 4 della legge della provincia di Bolzano 5 settembre
 1975, n. 49, che attribuisce al collegio dei docenti, in  conformita'
 a  quanto disposto dalla legislazione statale, la scelta dei libri di
 testo), in quanto, adottato nella  forma  regolamentare,  sottrae  un
 atto,  che  nella  sostanza e' legislativo, al controllo da parte dei
 competenti organi statali di cui all'art. 55 dello  Statuto  speciale
 della Regione Trentino-Alto Adige.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    Invero,  il  regolamento  emanato con decreto del Presidente della
 Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, e' stato oggetto
 di  pronuncia  di  annullamento  da  parte del Consiglio di Stato con
 decisione 3 luglio 1981, n.  364,  relativamente  ai  commi  primo  e
 secondo  dell'art.  3  e, pertanto, anche nella parte (concernente il
 parere vincolante dei rappresentanti dei genitori e degli alunni  nel
 consiglio  di  interclasse o di classe) con riferimento alla quale e'
 stato elevato  il  conflitto  di  attribuzione  di  cui  al  suddetto
 ricorso.
    Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa all'adozione di
 un unico testo per ogni tipo di libro nelle  classi  parallele  delle
 scuole  secondarie  ed  artistiche  all'interno dello stesso istituto
 (art. 5, secondo comma), il regolamento suddetto e' stato  modificato
 col  successivo  decreto  del  Presidente  della Giunta provinciale 8
 febbraio 1978, n. 1, che ha soppresso il limite posto dalla  suddetta
 disposizione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato
 dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il  ricorso  in
 epigrafe,  in  relazione  al  regolamento di esecuzione, adottato con
 decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22  aprile
 1977, n. 17, dell'art. 6 della legge della stessa provincia 24 maggio
 1976, n. 15.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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