N. 629 SENTENZA 8 - 10 giugno 1988
Conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Provincia autonoma di Bolzano - Istruzione pubblica - Scelta dei libri di testo - Competenza del collegio docenti - Esclusione Parere vincolante dei consigli di interclasse o di classe Inammissibilita'(GU n.24 del 15-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 luglio 1977, depositato in Cancelleria il 12 luglio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto n. 17 in data 22 aprile 1977 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, recante: "Criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche"; Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano; Ritenuto in fatto Con ricorso in data 1 luglio 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 in data 22 aprile 1977, recante "criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche". Ad avviso dell'autorita' ricorrente, il conflitto si manifesterebbe sotto diversi profili. A) L'art. 6, ottavo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), stabilisce il principio che la scelta dei libri di testo spetta al collegio dei docenti ed il successivo d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, sul riordinamento degli organi collegiali della scuola, all'art. 4, lett. d), dispone che il collegio dei docenti provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe". Tale criterio, che, come principio stabilito da una legge statale, rappresenta un limite alla potesta' normativa delle Regioni e delle Province autonome, e' stato disatteso dalla Provincia di Bolzano. Essa, nell'esercizio del potere legislativo attribuitole in materia di istruzione secondaria dagli artt. 5 e 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ha dapprima emanato la legge 5 settembre 1975, n. 49, che, all'art. 4, lett. d), stabilisce che il collegio dei docenti provvede all'adozione dei libri di testo, "sentiti i consigli di interclasse o di classe". Peraltro, la successiva legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, all'art. 6, ha precisato che nella materia devono essere rispettati i criteri "che saranno fissati nel regolamento di esecuzione della legge provinciale". Tale regolamento e' stato emanato con il decreto 22 aprile 1977, n. 17, del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che, all'art. 3, secondo comma, dispone che "qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse o di classe siano unanimamente contrari all'adozione di un determinato libro di testo, il loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti". L'efficacia attribuita dalla norma in esame al parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse o di classe, che finisce per conferire loro un potere decisionale in subjecta materia, si pone in contrasto con l'enunciato principio della legislazione statale, che riconosce ai predetti consigli una funzione solo consultiva. B) Sotto un diverso profilo, la stessa norma viene denunciata come lesiva di attribuzioni costituzionalmente garantite ad organi dello Stato. L'art. 33 Cost. tutela la liberta' di insegnamento al personale docente, che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, e' personale statale a tutti gli effetti anche quando svolga la propria attivita' nel territorio della Provincia di Bolzano. Tale rilievo non puo' ritenersi superato dalla precisazione contenuta nella stessa norma regolamentare in questione, secondo cui la esaminata disposizione viene emanata in attuazione del principio di cui all'art. 1 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Si tratta del principio secondo il quale la liberta' di insegnamento va esercitata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. In effetti, il legislatore statale aveva gia' individuato (d.P.R. n. 416 del 1974, art. 4) il punto di equilibrio tra le due diverse esigenze. C) Ulteriore menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita ad organi dello Stato viene ravvisata nella disposizione de qua alla stregua del rilievo che, attribuendo efficacia vincolante al parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, la norma regolamentare ha, di fatto, modificato la precedente norma di cui alla legge n. 49 del 1975, che attribuiva la scelta dei libri di testo da adottare esclusivamente al consiglio dei docenti. In tal modo, la Provincia di Bolzano, dando forma di atto regolamentare ad un atto sostanzialmente legislativo, ha impedito ai competenti organi dello Stato l'esercizio dei poteri di controllo sugli atti legislativi della provincia, ad essi attribuiti dall'art. 55 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige. D) Infine, con riferimento alla norma di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 del 22 aprile 1977, che stabilisce che nelle classi parallele dello stesso istituto di istruzione secondaria non puo' adottarsi piu' di un unico testo per ogni tipo di libro, l'autorita' ricorrente denuncia una ulteriore limitazione delle liberta' di insegnamento, in contrasto anche con la disposizione di cui all'art. 6 r.d. 14 ottobre 1923, n. 2345, che consente, invece, la scelta di testi diversi in corsi paralleli, anche se l'insegnante sia unico. 2. - Si e' costituita la Provincia Autonoma di Bolzano, concludendo per l'infondatezza del ricorso. La legge delega 30 luglio 1973, n. 477, si rileva, nello spirito di una riforma della scuola che tende ad attribuire un ruolo di sempre piu' attiva partecipazione dei genitori e degli stessi alunni all'andamento scolastico, non contiene alcun divieto di configurare ipotesi di pareri dei consigli di classe o di interclasse che siano vincolanti per il collegio dei docenti. Pertanto, non puo' ritenersi che la norma regolamentare in questione abbia violato un principio stabilito dalla legislazione statale. Ne' puo' sostenersi che sia stato alterato il sistema delle competenze degli organi statali, in quanto la scelta dei libri di testo e' pur sempre di competenza del collegio dei docenti. Il potere di veto conferito non al singolo genitore o al singolo studente, ma all'unanime volonta' di genitori e studenti, non menoma quella competenza, ma ne costituisce un criterio d'esercizio, tenuto conto che il diritto dei genitori di educare i figli e' costituzionalmente garantito e che il principio della compartecipazione alla gestione delle scuole e' stato posto a base della riforma attuata con la legge delega. Quanto, infine, al rilievo secondo cui la Provincia Autonoma di Bolzano, adottando la forma regolamentare, avrebbe impedito il controllo statale su di un proprio atto legislativo, osserva la difesa che - a prescindere dalla considerazione che in nessun caso potrebbe escludersi, come non e' stato nel caso di specie, il sindacato della Corte costituzionale - nessuna obiezione e' stata sollevata nei confronti dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, che rinviava al regolamento d'esecuzione la disciplina dei criteri da seguire nell'adozione dei libri di testo. Considerato in diritto 1. - Il conflitto di attribuzione elevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ha per oggetto il regolamento di esecuzione della legge della provincia di Bolzano 24 maggio 1976, n. 15, emanato con decreto del Presidente di quella Giunta provinciale 22 aprile 1977, n. 17, nella parte in cui dispone che, qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse e di classe siano unanimemente contrari all'adozione di un libro di testo, il loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti, nonche' nella parte in cui stabilisce che nelle classi parallele dello stesso istituto d'istruzione secondaria non puo' adottarsi piu' di un unico testo per ogni tipo di libro, in quanto violerebbe i principi della legislazione statale in materia (posto che l'art. 6, ottavo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che la scelta dei libri di testo spetta al collegio dei docenti) e il principio, costituzionalmente garantito, della liberta' di insegnamento (art. 33 Cost.). Esso ha, inoltre, per oggetto l'art. 3, secondo comma, del predetto regolamento di esecuzione, che di fatto modifica una norma di legge (l'art. 4 della legge della provincia di Bolzano 5 settembre 1975, n. 49, che attribuisce al collegio dei docenti, in conformita' a quanto disposto dalla legislazione statale, la scelta dei libri di testo), in quanto, adottato nella forma regolamentare, sottrae un atto, che nella sostanza e' legislativo, al controllo da parte dei competenti organi statali di cui all'art. 55 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. 2. - Il ricorso e' inammissibile. Invero, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, e' stato oggetto di pronuncia di annullamento da parte del Consiglio di Stato con decisione 3 luglio 1981, n. 364, relativamente ai commi primo e secondo dell'art. 3 e, pertanto, anche nella parte (concernente il parere vincolante dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse o di classe) con riferimento alla quale e' stato elevato il conflitto di attribuzione di cui al suddetto ricorso. Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa all'adozione di un unico testo per ogni tipo di libro nelle classi parallele delle scuole secondarie ed artistiche all'interno dello stesso istituto (art. 5, secondo comma), il regolamento suddetto e' stato modificato col successivo decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1, che ha soppresso il limite posto dalla suddetta disposizione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, in relazione al regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, dell'art. 6 della legge della stessa provincia 24 maggio 1976, n. 15. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0930