N. 638 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Legge
 penale - Reati punibili a querela - Sanzioni sostitutive  Pretesa
 inapplicabilita' - Manifesta inammissibilita'.  (Legge 24 novembre
 1981, n. 689, art. 77).  (Cost., artt. 3, 24 e 25)
(GU n.24 del 15-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,
 prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso  con
 ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di Asolo nel procedimento
 penale a carico  di  Giromella  Giuliano,  iscritta  al  n.  166  del
 registro  ordinanze  1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 86, prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo.
    Ritenuto che il Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge  24
 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui - a suo avviso - renderebbe
 inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati  punibili  a  querela,
 oppure,  qualora invece le si ritenga applicabili, nella parte in cui
 - sempre a suo avviso - aggraverebbe la posizione della parte civile,
 in  quanto  il giudice dovrebbe limitarsi ad una generica condanna al
 risarcimento  del  danno,  e  al  piu'  alla   concessione   di   una
 provvisionale,  non potendo proseguire il giudizio per l'accertamento
 della integrale consistenza  del  danno:  situazioni  che  -  secondo
 l'ordinanza - violerebbero gli articoli 3, 24 e 25 Cost.
    Considerato  che la questione e' manifestamente inammissibile gia'
 per  il  modo  in  cui  viene  proposta   in   quanto,   prospettando
 l'illegittimita'  in  via alternativa, non viene individuato il thema
 decidendi, come invece si esige per costante giurisprudenza di questa
 Corte  (cfr.  da  ultimo sent. 28 gennaio 1983 n. 30), determinandosi
 un'ambivalenza della questione che non puo' essere superata in questa
 sede;
      che  a  tale  pronuncia, pertanto, devesi allo stato addivenire,
 prescindendo  dalla  pure  manifesta  infondatezza  della  questione,
 innanzitutto  perche'  il  pretore  non  dice  donde abbia attinto la
 strana   interpetrazione   dell'inapplicabilita'    delle    sanzioni
 sostitutive  quando  si proceda a querela di parte: tesi smentita dal
 dato testuale proprio in tema di lesioni colpose, dato che l'art.  60
 della  legge  impugnata  esclude soltanto i reati di lesioni colpose,
 previsti dal secondo e terzo comma dell'art.  590,  limitatamente  ai
 fatti   commessi  con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione
 degl'infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e  sempre
 che  abbiano  prodotto le gravi conseguenze ivi richiamate: fatti che
 peraltro integrano  proprio  le  ipotesi  per  le  quali  si  procede
 d'ufficio;
      che  conseguentemente  in  ogni  altro  caso di lesioni colpose,
 ricorrendo le condizioni di cui all'art. 53 della legge, le  sanzioni
 sostitutive  sono  evidentemente applicabili, pur potendosi procedere
 per detti reati soltanto  a  querela  di  parte,  come  espressamente
 dispone l'u.p. dell'art. 590 cod. pen.;
      che  d'altronde  anche  la  seconda alternativa d'illegittimita'
 sarebbe manifestamente  infondata  perche'  l'interesse  della  parte
 civile  non  puo' mai compromettere i diritti di difesa dell'imputato
 nel processo penale: tanto piu'  poi  che  la  condanna  generica  al
 risarcimento  del  danno  e  la  concessione  di una provvisionale e'
 quanto frequentemente si verifica senza che sia stato mai considerato
 compromissorio  dei  diritti  della  parte civile. La quale inserisce
 eccezionalmente l'azione civile  nel  processo  penale,  senza  pero'
 poter   pretendere   di  alternare  il  corso  previsto  dalla  legge
 processuale  penale,  dato  che  a  sua  disposizione   c'e'   sempre
 l'autonoma e principale azione civile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  77  della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di
 Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3,  24  e
 25 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 l'8 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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