N. 638 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legge penale - Reati punibili a querela - Sanzioni sostitutive Pretesa inapplicabilita' - Manifesta inammissibilita'. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77). (Cost., artt. 3, 24 e 25)(GU n.24 del 15-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di Asolo nel procedimento penale a carico di Giromella Giuliano, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 86, prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che il Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui - a suo avviso - renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, oppure, qualora invece le si ritenga applicabili, nella parte in cui - sempre a suo avviso - aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto il giudice dovrebbe limitarsi ad una generica condanna al risarcimento del danno, e al piu' alla concessione di una provvisionale, non potendo proseguire il giudizio per l'accertamento della integrale consistenza del danno: situazioni che - secondo l'ordinanza - violerebbero gli articoli 3, 24 e 25 Cost. Considerato che la questione e' manifestamente inammissibile gia' per il modo in cui viene proposta in quanto, prospettando l'illegittimita' in via alternativa, non viene individuato il thema decidendi, come invece si esige per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sent. 28 gennaio 1983 n. 30), determinandosi un'ambivalenza della questione che non puo' essere superata in questa sede; che a tale pronuncia, pertanto, devesi allo stato addivenire, prescindendo dalla pure manifesta infondatezza della questione, innanzitutto perche' il pretore non dice donde abbia attinto la strana interpetrazione dell'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive quando si proceda a querela di parte: tesi smentita dal dato testuale proprio in tema di lesioni colpose, dato che l'art. 60 della legge impugnata esclude soltanto i reati di lesioni colpose, previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 590, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degl'infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e sempre che abbiano prodotto le gravi conseguenze ivi richiamate: fatti che peraltro integrano proprio le ipotesi per le quali si procede d'ufficio; che conseguentemente in ogni altro caso di lesioni colpose, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 53 della legge, le sanzioni sostitutive sono evidentemente applicabili, pur potendosi procedere per detti reati soltanto a querela di parte, come espressamente dispone l'u.p. dell'art. 590 cod. pen.; che d'altronde anche la seconda alternativa d'illegittimita' sarebbe manifestamente infondata perche' l'interesse della parte civile non puo' mai compromettere i diritti di difesa dell'imputato nel processo penale: tanto piu' poi che la condanna generica al risarcimento del danno e la concessione di una provvisionale e' quanto frequentemente si verifica senza che sia stato mai considerato compromissorio dei diritti della parte civile. La quale inserisce eccezionalmente l'azione civile nel processo penale, senza pero' poter pretendere di alternare il corso previsto dalla legge processuale penale, dato che a sua disposizione c'e' sempre l'autonoma e principale azione civile.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost. Cosi' deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0939