N. 640 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Indennita' di buonuscita e indennita' integrativa speciale - Dipendenti I.N.A.D.E.L. - Computabilita' - Esclusione - Questione gia' decisa (sentenze nn. 220 e 408 del 1988) - Manifesta inammissibilita'. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38). (Cost., artt. 3, 36 e 38)(GU n.24 del 15-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324") e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1987 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Pretore di Viterbo - nel corso di un giudizio promosso da un' ex dipendente dell'O.N.M.I., in seguito trasferito alla USL VT 3, relativo alla misura del trattamento di fine rapporto - con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959, n. 324, come mod. dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui eslcudono la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita; che detta questione e' stata sollevata in quanto a norma dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (che ha disposto lo scioglimento dell'O.N.M.I. ed il trasferimento del relativo personale ad altri enti), cosi' come modificato dall'art. 5 della l. 1 agosto 1977, n. 563, ai fini del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e' iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi e detto trattamento va liquidato, da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente; che detto regolamento prevede l'erogazione dell'indennita' di buonuscita "alle condizioni e nelle misure previste per il personale statale a norma del T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni"; che gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - che ha sostituito il T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 - cosi' come l'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 (istitutiva dell'indennita' integrativa speciale), escludono la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita; che, secondo il giudice a quo, tale esclusione comporterebbe la lesione delle garanzie predisposte dagli artt. 3 e 38 Cost. in favore di tutti i lavoratori ed un'ingiustificata differenza di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L., per i quali la l. 7 luglio 1980, n. 299 ha previsto che l'indennita' integrativa speciale sia inclusa nella base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio; Considerato che questa Corte, con sentenze 25 febbraio 1988, n. 220 e 7 aprile 1988, n. 408, ha gia' dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, cosi' come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nonche' dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - sollevate sotto analoghi profili; che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a discostarsi da tali decisioni; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata dal Pretore di Viterbo con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0941