N. 640 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Indennita' di buonuscita e indennita' integrativa speciale
 - Dipendenti I.N.A.D.E.L. - Computabilita' - Esclusione - Questione
 gia' decisa (sentenze nn. 220 e 408 del  1988) - Manifesta
 inammissibilita'.  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38)
(GU n.24 del 15-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
 della legge 27 maggio  1959,  n.  324  ("Miglioramenti  economici  al
 personale  statale  in  attivita' ed in quiescenza"), come modificato
 dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960,  n.  185  ("Modificazioni  alla
 legge  27  maggio  1959,  n. 324") e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del  testo  unico  delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari dello Stato"), promosso con ordinanza  emessa  il  6  giugno
 1987  dal  Pretore  di  Viterbo  nel procedimento civile vertente tra
 Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 836 del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Viterbo - nel corso di un giudizio
 promosso da un' ex dipendente dell'O.N.M.I.,  in  seguito  trasferito
 alla  USL VT 3, relativo alla misura del trattamento di fine rapporto
 - con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987),  ha  sollevato,
 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959,  n.
 324,  come  mod.  dall'art.  1  della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli
 artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui
 eslcudono  la  computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai
 fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita;
      che  detta  questione  e'  stata  sollevata  in  quanto  a norma
 dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975, n. 698  (che  ha  disposto  lo
 scioglimento dell'O.N.M.I. ed il trasferimento del relativo personale
 ad altri enti), cosi' come modificato dall'art. 5 della l. 1›  agosto
 1977,  n. 563, ai fini del trattamento di fine servizio, il personale
 trasferito  e'  iscritto  agli  istituti  od  enti  previsti  per  il
 personale  delle  amministrazioni  riceventi  e  detto trattamento va
 liquidato, da parte dei predetti enti,  per  i  periodi  di  servizio
 prestati  presso  le amministrazioni riceventi, nella misura prevista
 per il relativo personale, e per  il  periodo  di  servizio  prestato
 presso  l'O.N.M.I.,  nella  misura  prevista  dal  regolamento per il
 trattamento di quiescenza del personale del predetto ente;
      che  detto  regolamento  prevede l'erogazione dell'indennita' di
 buonuscita "alle condizioni e nelle misure previste per il  personale
 statale  a  norma  del  T.U.  26  febbraio  1928, n. 619 e successive
 modificazioni";
      che  gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - che
 ha sostituito il T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 - cosi' come l'art.  1
 della   l.   27  maggio  1959,  n.  324  (istitutiva  dell'indennita'
 integrativa speciale), escludono  la  computabilita'  dell'indennita'
 integrativa   speciale   ai   fini  del  calcolo  dell'indennita'  di
 buonuscita;
     che,  secondo  il giudice a quo, tale esclusione comporterebbe la
 lesione delle garanzie predisposte dagli artt. 3 e 38 Cost. in favore
 di  tutti i lavoratori ed un'ingiustificata differenza di trattamento
 rispetto ai dipendenti degli enti iscritti  all'I.N.A.D.E.L.,  per  i
 quali  la  l.  7  luglio  1980,  n.  299 ha previsto che l'indennita'
 integrativa   speciale   sia   inclusa   nella   base   di    calcolo
 dell'indennita' premio di fine servizio;
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenze 25 febbraio 1988, n.
 220 e 7 aprile 1988, n. 408,  ha  gia'  dichiarato  inammissibili  le
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  3 e 38 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, cosi' come mod. dall'art. 7,  primo
 comma,  della  l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n.
 75, nonche' dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio
 1959,  n.  324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n.
 185 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa  speciale
 dalla  base  di  calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti
 statali - sollevate sotto analoghi profili;
      che  non  sono  stati  addotti  argomenti  che possano indurre a
 discostarsi da tali decisioni;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953,  n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 27 maggio  1959,
 n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed
 in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3  marzo  1960,
 n.  185  e  degli  artt.  3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
 ("Approvazione  del  testo  unico  delle  norme   sulle   prestazioni
 previdenziali  a  favore  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato"), sollevata dal Pretore di Viterbo con ordinanza 6 giugno 1987
 (n. 836 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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