N. 641 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Ente ferrovie - Indennita' integrativa speciale - Computo nell'indennita' di buonuscita - Esclusione Manifesta inammissibilita'. (Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3). (Cost., artt. 3 e 97)(GU n.24 del 15-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni ("Conversione in legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Castorina Costantino contro l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - nel corso di un giudizio riguardante la misura dell'indennita' di buonuscita di un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - con ordinanza 19 gennaio 1987, (n. 5 del R.O. 1987) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni, nella parte in cui non estende al personale statale in genere, nonche' a quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, il diritto al computo nell'indennita' integrativa speciale; che tale questione e' stata sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dipendenti degli enti locali (art. 3 Cost.), nonche' del principio d'imparzialita' sancito dall'art. 97 Cost.; Considerato che, a norma dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, l'indennita' integrativa speciale attribuita al personale statale - compreso quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non e' computabile ai fini dell'indennita' di buonuscita; che a tale normativa risultano conformi tanto gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (e successive modificazioni) - riguardante le prestazioni previdenziali erogate dall'E.N.P.A.S. a favore del personale statale - quanto gli artt. 14 e 36 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, riguardante le prestazioni previdenziali erogate dall'O.P.A.F.S. a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato; che, viceversa, l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha incluso l'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio erogata ai dipendenti degli enti locali dall'I.N.A.D.E.L., assoggettandola alla relativa contribuzione; che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha gia' dichiarato inammissibile - censurandosi una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, cosi' come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.; che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; che la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e' in tutto analoga a quelle decise con le citate sentenze, ancorche' si riferisca al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato; che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a discostarsi da tali decisioni; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ("Conversione in legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980") e successive modificazioni, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 19 gennaio 1987 (n. 5 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0942