N. 643 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Comuni e
 province - Regione Lazio - Contributi per il funzionamento degli
 uffici di conciliazione - Competenza legislativa concorrente delle
 regioni a statuto ordinario Manifesta inammissibilita'.  (Legge reg.
 Lazio riapprovata il 22 dicembre 1987).  (Cost., art. 117)
(GU n.24 del 15-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lazio, riapprovata il 22 dicembre  1987  dal  Consiglio  regionale  e
 comunicata  al Commissario del Governo il 15 gennaio 1988, avente per
 oggetto:  "Contributi  ai  Comuni  del  Lazio  per   l'acquisto,   la
 ristrutturazione,  la  locazione  e  il funzionamento degli uffici di
 conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori  e  vice
 conciliatori",  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 29 gennaio 1988, depositato in cancelleria il
 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio  del 20 aprile 1988 il giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
 Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio, il 22 dicembre 1987,
 ed  intitolata  "Contributi  ai  Comuni  del Lazio per l'acquisto, la
 ristrutturazione, la locazione e il  funzionamento  degli  uffici  di
 conciliazione  e  per  l'aggiornamento  dei  giudici  conciliatori  e
 vice-conciliatori";
      che,  ad  avviso  del  ricorrente,  la  legge impugnata, come si
 desume dallo stesso titolo, incide in materia del  tutto  estranea  a
 quella  devoluta  dall'art.  117  Cost.  alla  competenza legislativa
 concorrente delle regioni a statuto ordinario;
    Considerato  che  il  ricorso,  notificato  il 29 gennaio 1988, e'
 stato depositato nella Cancelleria di  questa  Corte  il  9  febbraio
 1988,  e  cioe'  oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31,
 ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., tra le altre, sentt. nn. 191 del 1980  e  72  del  1981  e
 ordd.  nn.  278  del  1986,  101  e  100  del  1985), la questione di
 legittimita' costituzionale  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11 marzo 1953,n. 87, 25 e 9, secondo
 comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della   legge   della   Regione   Lazio
 riapprovata il 22 dicembre 1987, intitolata "Contributi ai Comuni del
 Lazio  per  l'acquisto,  la  ristrutturazione,  la  locazione  e   il
 funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei
 giudici conciliatori e vice-conciliatori", sollevata, in  riferimento
 all'art.  117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
 ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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