N. 643 ORDINANZA 8 - 10 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Comuni e province - Regione Lazio - Contributi per il funzionamento degli uffici di conciliazione - Competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario Manifesta inammissibilita'. (Legge reg. Lazio riapprovata il 22 dicembre 1987). (Cost., art. 117)(GU n.24 del 15-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 dicembre 1987 dal Consiglio regionale e comunicata al Commissario del Governo il 15 gennaio 1988, avente per oggetto: "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 gennaio 1988, depositato in cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio, il 22 dicembre 1987, ed intitolata "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice-conciliatori"; che, ad avviso del ricorrente, la legge impugnata, come si desume dallo stesso titolo, incide in materia del tutto estranea a quella devoluta dall'art. 117 Cost. alla competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario; Considerato che il ricorso, notificato il 29 gennaio 1988, e' stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 9 febbraio 1988, e cioe' oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981 e ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953,n. 87, 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1987, intitolata "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice-conciliatori", sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0944