N. 661 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza ed assistenza - Enti locali di assistenza Deliberazioni
 illegittime degli amministratori che abbiano cagionato danno alla
 C.P.D.E.L. - Responsabilita' - Esclusione  Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 28 febbraio 1983, n. 131, convertito in legge 26 aprile 1983,
 n. 131, art. 30, comma 4.1; legge 2 maggio 1984, n. 104, articolo
 unico).  (Cost., art. 81, quarto comma)
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale del comma aggiunto dalla
 legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131  ("Provvedimenti  urgenti
 per  il  settore  della  finanza  locale per l'anno 1983"), al quarto
 comma dell'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55  ("Provvedimenti
 urgenti  per  il settore della finanza locale per l'anno 1983"), come
 interpretato  autenticamente  dalla  legge  2  maggio  1984,  n.  104
 ("Interpretazione   autentica   dell'articolo   30,  comma  4.1,  del
 decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1983, n. 131, concernente i
 provvedimenti adottati dagli  enti  locali  a  fini  pensionistici  e
 previdenziali")  promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 maggio 1984
 dalla Corte dei Conti - Sezione I giurisdizionale -  nei  giudizi  di
 responsabilita' nei confronti di Ravizza Italo ed altri e di Boschesi
 Dante ed altri, iscritte al n. 5 del registro ordinanze 1985 e al  n.
 747 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 131- bis dell'anno  1985  e  n.  60  prima  serie
 speciale dell'anno 1986;
    Visto l'atto di costituzione di Ravizza Italo ed altri nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che nel corso di due analoghi giudizi aventi entrambi ad
 oggetto la responsabilita' di alcuni amministratori di enti locali di
 assistenza,  la  Corte dei Conti con ordinanze in data 21 maggio 1984
 (r.o. nn. 5 del 1985 e  747  del  1986)  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  30 comma 4.1 del d.-l. 28
 febbraio 1983 n. 55  convertito  in  legge  26  aprile  1983  n.  131
 ("Provvedimenti  urgenti  per  il  settore  della  finanza locale per
 l'anno 1983") e dell'articolo  unico  legge  2  maggio  1984  n.  104
 ("Interpretazione  autentica  dell'art.  30,  comma  4.1 del d.-l. 28
 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131"), con
 riferimento all'art.  81 quarto comma Cost.;
      che,  il  danno contestato deriverebbe dal fatto che, avendo gli
 amministratori, in deroga a quanto previsto nell'accordo nazionale  5
 marzo  1974,  differito  (in  un caso al 2 gennaio e nell'altro al 1›
 febbraio 1975) la decorrenza economica dei miglioramenti  retributivi
 spettanti  al  personale,  gli  enti  e  i  loro dipendenti avrebbero
 corrisposto alla Cassa pensioni dipendenti enti  locali  (C.P.D.E.L.)
 contribuzioni  previdenziali inferiori a quelle che la decorrenza del
 trattamento economico fissata dall'accordo nazionale, al  1›  gennaio
 1975, avrebbe invece comportato (ai sensi dell'art. 23, quarto comma,
 r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680);
      che  le  norme impugnate vengono censurate in quanto, escludendo
 la responsabilita' degli amministratori  degli  enti  locali  per  il
 danno  cagionato alla C.P.D.E.L., mediante deliberazioni illegittime,
 assunte in deroga agli accordi nazionali ed aventi come  effetto  una
 minore  contribuzione  previdenziale,  si porrebbero in contrasto con
 l'art. 81, quarto comma, Cost. non idicando i  mezzi  finanziari  con
 cui  far  fronte  alla  spesa  aggiuntiva gravante sulla Cassa, e non
 assicurando altrimenti  il  ripianamento  della  mancata  entrata,  o
 riassestando  il  settore  riducendo gli oneri ai quali sarebbe stata
 destinata la predetta entrata;
      che  nel  giudizio  promosso con ordinanza n. 5 del 1985 si sono
 costituiti gli amministratori, parti nel  relativo  processo  a  quo,
 eccependo  l'irrilevanza della questione e chiedendone, in subordine,
 il rigetto perche' infondata;
      che  la  richiesta  di  infondatezza  e'  stata  formulata anche
 dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  intervenuta  in  entrambi  i
 giudizi,   i   quali,  peraltro,  in  ragione  della  loro  identita'
 oggettiva, vanno riuniti.
    Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalle parti
 costituitesi  va  disattesa,  apparendo,  al  riguardo,   l'atto   di
 rimessione  sufficientemente  motivato sia nella parte in "fatto" che
 in quella di "diritto", e non potendosi  aprioristicamente  escludere
 la   sussistenza   di   un   danno   erariale   e  della  conseguente
 responsabilita' amministrativa nelle fattispecie che formano  oggetto
 dei giudizi a quibus;
      che  per  quanto  attiene  al  merito  della questione, le norme
 impugnate, nella parte in cui determinerebbero  una  mancata  entrata
 per   l'erario,   non   appaiono  prive  della  necessaria  copertura
 finanziaria in quanto l'art. 36, comma secondo, del d.-l. 28 febbraio
 1983,   n.  55,  conv.  in  legge  26  aprile  1983  n.  131,  indica
 espressamente i mezzi finanziari con cui  far  fronte  "all'ulteriore
 onere" derivante dall'applicazione del decreto medesimo;
      che, nel caso di specie, trattandosi di mancate entrate talmente
 imprevedibili ed incerte sia nell' an che nel quantum, una previsione
 piu' specifica da parte del legislatore era impossibile;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 4.1, del
 d.-l.  28  febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n.
 131, e  dell'articolo  unico  della  legge  2  maggio  1984  n.  104,
 sollevata,  in riferimento all'art. 81, quarto comma, dalla Corte dei
 conti con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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