N. 663 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Liguria - Sospetta illegittimita' costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 21 marzo 1987, n. 97, art. 5, terzo e quarto comma). (Cost., artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126)(GU n.25 del 22-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1987; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorso; Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non e' stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilita' di tutte le questioni. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0967