N. 663 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Regione
 Liguria - Sospetta illegittimita' costituzionale di decreto-legge
 attualmente decaduto - Manifesta inammissibilita'.  (D.-L. 21 marzo
 1987, n. 97, art. 5, terzo e quarto comma).  (Cost., artt. 117, 118,
 119, 124, 125 e 126)
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo
 e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure  necessarie
 per  il  ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri
 enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e  per
 il  ripianamento  dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con
 ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile
 1987,  depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto
 al n. 16 del registro ricorsi 1987;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del
 cit.  D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt.
 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 concludendo per il rigetto dei ricorso;
    Considerato  che  il  D.L.  21  marzo  1987  n.  97  non  e' stato
 convertito  in  legge  nel  termine  prescritto  dall'art.  77  della
 Costituzione;
      che,  pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di
 questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del  1988),  va  pronunciata  la
 manifesta inammissibilita' di tutte le questioni.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi  terzo  e  quarto  del
 D.L.  21  marzo  1987  n.  97  (Misure  necessarie per il ripiano dei
 bilanci delle unita' sanitarie locali e di  altri  enti  che  erogano
 assistenza  sanitaria  per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento
 dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117,
 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente
 della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0967