N. 673 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Docenti universitari esplicanti attivita' ospedaliera e medici ospedalieri - Indennita' addizionale prevista per i primi subordinatamente e solo in caso di differenza negativa con il trattamento economico riconosciuto ai secondi - Trattamento diversificato a fronte di prestazioni di lavoro complessivamente eguali - Discrezionalita' legislativa Manifesta infondatezza. (Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31). (Cost., artt. 3 e 36)(GU n.25 del 22-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Frugoni Pietro ed altri contro l'Universita' degli Studi di Padova ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre 1985, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui subordinano l'erogazione della prevista indennita' in favore dei docenti universitari esplicanti attivita' ospedaliera (c.d. indennita' De Maria) alla condizione della esistenza di una differenza negativa tra il trattamento economico spettante al medico universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari anzianita' e qualifica; che, nel giudizio innanzi alla Corte, e' intervenuto il Presidente del Consilgio dei ministri, il quale ha contestato la fondatezza della impugnativa; Considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti costituzionali della eguaglianza e della giusta retribuzione, il giudice a quo individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti discriminatori, sia sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento economico di prestazione di lavoro diversa (quelle, rispettivamente, dei medici ospedalieri e dei docenti universitari che esplichino anche attivita' assistenziale; dei docenti universitari che svolgano e di quelli che non svolgano attivita' ospedaliera), sia sotto il profilo della arbitraria diversificazione di prestazioni di lavoro complessivamente eguali (quelle, cioe', del medico docente universitario e del medico ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di docenza, per il quale e' separatamente e addizionalmente retribuito); che, peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo stesso T.A.R. remittente) a tutti i (ripro) posti quesiti sostanzialmente ha gia' dato risposta (escludendone la fondatezza) la precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981. La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che: a) non puo' parlarsi di disparita' di trattamento con gli ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio pure svolgendo solo attivita' assistenziale, poiche' per i professori, dei quali qui si tratta, l'attivita' assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica; b) non esiste possibilita' di operare un confronto tra i professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di insegnamento universitario, in quanto questi ultimi svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti di impiego; E che il riconoscimento di una speciale indennita' per il maggior lavoro svolto dal docente esplicante anche attivita' di assistenza soddisfa di per se' il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la determinazione dell'entita' di tale emolumento rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore; che, pertanto, - non essendo state addotte, ne' rinvenendosi, ragioni per discostarsi da tali conclusioni - va dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. Veneto con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0977