N. 675 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Persone socialmente pericolose e indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Misure di prevenzione - Equiparazione, quanto ad alcuni effetti amministrativi, dei diversi soggetti ad esse sottoposti - Ragionevolezza - Discrezionalita' legislativa Manifesta infondatezza. (Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19). (Cost., art. 3). Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Limitazione della liberta' economica dei soggetti ad esse sottoposti Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza. (Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10). (Cost., art. 3). Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Mancata graduazione degli effetti negativi delle misure sanzionatorie e ingiustificata loro estensione a soggetti non personalmente responsabili - Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. (Legge 31 maggio 1975, n. 575, art. 10). (Cost., artt. 3, 4, 41 e 97)(GU n.25 del 22-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") e dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), come novellato dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia") e come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1987 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Cernigliaro Alberto e il Comune di Trapani, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale, dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 18 marzo 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. "G.A. s.n.c. di Girolami Aldina e C." contro la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ed altri, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1a serie speciale, dell'anno 1987. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1987 (r.o. n. 378/87) il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, estendendo l'applicazione della legge antimafia 31 maggio 1965, n. 575, alle persone socialmente pericolose indicate nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pone in essere, nonostante il diverso indice di pericolosita' sociale, un'ingiustificata equiparazione normativa fra i predetti soggetti e gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost; che lo stesso giudice a quo dubita anche della legittimita' costituzione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come modificato dall'art. 19 legge 13 settembre 1982, n. 646) che, prevedendo, per i soggetti genericamente pericolosi (indicati nell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), la decadenza di diritto dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalita' al riguardo, e il prevenuto, della possibilita' di una riabilitazione che gli restituisca lo stesso grado di liberta' economica goduto prima dell'applicazione della misura di prevenzione, cosi' violando l'art. 41 Cost; che il citato art. 10 e' stato impugnato anche dal TAR Lazio (con ordinanza in data 18 marzo 1987) nella parte in cui, prescrivendo come conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione, l'impossibilita' di emanare provvedimenti lato sensu ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni) a favore dei soggetti sottoposti alle misure stesse ovvero a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con essi conviventi, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto determinerebbe un'ingiustificata diversita' di trattamento: a) in ordine alla attualita' o meno della misura di prevenzione, equiparando la persona nei cui confronti l'esecuzione e' gia' cessata da lungo tempo a colui che vi e' ancora sottoposto, nonostante il diverso allarme sociale cui danno luogo le due situazioni; b) in ordine alla mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'attuazione della misura, di per se' suscettibile, invece, di diversa valutazione in relazione alla sua natura, entita', durata ed eventuale revoca anticipata; c) estendendo la sanzione della decadenza anche a soggetti (coniuge, figli e persone conviventi) "non personalmente responsabili dei fatti che hanno dato causa all'applicazione della misura di prevenzione"; d) per la mancata apposizione di congrui limiti temporali ai divieti in questione, con riguardo a trasgressioni piu' lievi, situazioni di pericolosita' divenute remote, o, a persone estranee ai fatti criminosi; che un ulteriore contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., viene ravvisato nel grave affievolimento del diritto alla libera scelta dell'attivita' lavorativa, e nell'irragionevole compressione senza limiti di tempo, alla liberta' di iniziativa economica in conseguenza di un pregresso, e spesso antico, giudizio di colpevolezza che prescinde dall'attuale pericolosita' del soggetto; che risulterebbe infine violato anche l'art. 97 Cost. in quanto la norma censurata, imponendo all'amministrazione un'attivita' strettamente vincolata nell'accertare e dichiarare gli effetti conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione, si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialita'; che in entrambi i giudizi e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni venissero dichiarate, in parte, inammissibili e, in parte, infondate; Considerato che le cause vanno riunite per connessione oggettiva; che per quanto attiene alla prima questione sollevata dal Tribunale di Trapani, l'estensione delle misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose previste nella legge n. 575 del 1965, nella parte in cui cio' comporterebbe l'applicazione a queste ultime di sanzioni amministrative accessorie, quali la decadenza da provvedimenti lato sensu ampliativi della loro sfera di iniziativa economica, non appare irragionevole, essendo dettata dalla medesima ratio di impedire, anche in relazione alle predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attivita' delittuose o di traffici illeciti; che, in tal senso, la scelta operata dal legislatore supera qualsiasi considerazione in ordine all'eventuale diversa pericolosita' sociale delle categorie di persone equiparate, e la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata; che col censurare l'omessa previsione di ogni potere discrezionale nella dichiarazione di decadenza, nonche' la mancanza della possibilita' di una riabilitazione che restituisca al soggetto lo stesso grado di liberta' economica goduto prima dell'attuazione della misura di prevenzione, viene sostanzialmente richiesta a questa Corte un'opera di integrazione normativa che, implicando una scelta fra piu' soluzioni possibili, e' esclusivamente riservata al legislatore; che, pertanto, la seconda questione sollevata dal Tribunale di Trapani e concernente l'asserito contrasto dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con l'art. 41 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile; che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alle questioni con le quali il TAR Lazio censura (per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 Cost.) la mancata apposizione di congrui limiti temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dovendosi al riguardo ribadire quanto questa Corte ha gia' affermato, in riferimento ad analoghe censure, nella pronuncia n. 450 del 1987; che le questioni concernenti la mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui essa puo' dar luogo secondo la sua attualita', natura, entita' o durata (artt. 3 e 97 Cost.), vanno egualmente dichiarate manifestamente inammissibili, richiedendosi scelte discrezionali fra piu' soluzioni possibili, esclusivamente riservate al legislatore; che, per quanto attiene all'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione al coniuge, figli o conviventi del prevenuto, a soggetti cioe' non personalmente colpiti dalla misura, si deve anzitutto rilevare che la norma mira ad impedire che i divieti e le decadenze possano essere elusi mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo; che, il coniuge, i figli o i conviventi sono quindi assoggettati alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla misura, in base alla presunzione che essi possano intervenire quali prestanome della stessa, o che quest'ultima possa, comunque, aver parte alle attivita' economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze; che tale presunzione assoluta, posta dal legislatore, non appare irragionevole in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosita' nella quale la norma e' destinata ad operare; che, pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevata, per la parte in cui prevede che i divieti e le decadenze siano estesi al coniuge, ai figli e ai conviventi della persona sottoposta a misura di prevenzione, in riferimento all'art. 3 Cost., dal TAR Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle residue questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 dal Tribunale di Trapani e dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0979