N. 684 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Adozione
 - Istituto non consentito a soggetti aventi discendenti  legittimi o
 legittimati anche se maggiorenni e consenzienti Norma gia'
 dichiarata, per la parte denunciata, costituzionalmente illegittima
 (sentenza n. 557/1988) Manifesta inammissibilita'.  (Cod. civ., art.
 291).  (Cost., artt. 3 e 30)
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice
 civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4
 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino
 Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 del 14 gennaio 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja.
    Ritenuto  che  nel  corso del procedimento di adozione promosso da
 Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con  ordinanza  in  data  4
 aprile  1986,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.,  dell'art.  291  c.c.,  nella
 parte  in  cui  non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti
 legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti.
    Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la
 predetta  ordinanza,  e'  stata  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.   291   c.c.,   nella   parte
 denunciata,  in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di
 Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto  detta  norma
 e'  stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza
 n. 557 del 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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