N. 684 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Istituto non consentito a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati anche se maggiorenni e consenzienti Norma gia' dichiarata, per la parte denunciata, costituzionalmente illegittima (sentenza n. 557/1988) Manifesta inammissibilita'. (Cod. civ., art. 291). (Cost., artt. 3 e 30)(GU n.25 del 22-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4 aprile 1986, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorche' maggiorenni e consenzienti. Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la predetta ordinanza, e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988. Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0988