N. 687 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Biennio di
 insegnamento richiesto per l'ammissione alle relative sessioni -
 Deteriore trattamento del docente soggetto agli obblighi di leva che
 abbia prestato il servizio di leva in uno dei due anni - Mancata
 previsione della utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro
 anno d'insegnamento.  (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76).
 (Cost., artt. 3, 33, quinto comma, e 51, primo comma)
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 76 della legge
 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del personale
 precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1985
 dal  Consiglio  di  giustizia amministrativa per la Regione siciliana
 sul ricorso proposto da Palmisano Mario  contro  il  Ministero  della
 pubblica  istruzione  ed  altri,  iscritta  al  n.  339  del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la
 Regione siciliana,  con  ordinanza  emessa  il  29  maggio  1985,  ha
 sollevato,  in  relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma
 primo, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  76  della  legge  20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della
 disciplina  del  reclutamento  del  personale  docente  della  scuola
 materna,  elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
 organici, adozione di misure  idonee  ad  evitare  la  formazione  di
 precariato  e  sistemazione del personale precario esistente"), nella
 parte in cui non prevede, per i docenti che in uno dei  due  anni  di
 insegnamento  richiesti  per l'ammissione alle sessioni riservate per
 l'abilitazione  abbiano  prestato  servizio  militare  di  leva,   la
 utilizzazione   alternativa   o   surrogatoria   di   altro  anno  di
 insegnamento;
      che,   a   parere   del   giudice  a  quo,  la  norma  impugnata
 comporterebbe  un'irrazionale  discriminazione  degli  insegnanti  di
 sesso  maschile rispetto a quelli di sesso femminile che, non essendo
 tenuti ad obbligi di leva non verrebbero a perdere il servizio  utile
 ai fini della partecipazione agli esami in questione;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura  dello  Stato,  la  quale  ha
 concluso per la declaratoria d'inammissibilita' ovvero d'infondatezza
 della norma.
    Considerato  che  l'eventuale  predisposizione di un meccanismo di
 valutazione dell'attivita'  svolta  che  ampliasse  l'arco  temporale
 entro  cui  ricomprendere  gli  anni  di  servizio  prestato  - o che
 comunque consentisse di apprezzare l'assolvimento degli  obblighi  di
 leva - sarebbe di competenza di scelte discrezionali del legislatore,
 comportando diverse, possibili soluzioni caratterizzate,  oltretutto,
 da notevole specificita' tecnica;
      che,  inoltre, le ragioni di transitorieta' e le caratteristiche
 di eccezionalita' della norma impugnata (gia' sottolineate da  questa
 Corte   con   sentenza   n.   209   del  9  luglio  1986),  imponendo
 l'accertamento  dei  requisiti  sulla  base  di  elementi   certi   e
 temporalmente  circoscritti, avrebbero reso oltremodo problematica la
 previsione di un congegno come quello auspicato dal giudice a quo;
      che,  per  tale  assorbente  ragione, non puo' essere ammesso il
 giudizio di costituzionalita'  relativo  alla  questione  cosi'  come
 prospettata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio  1982,
 n.  270  ("Revisione  della disciplina del reclutamento del personale
 docente della scuola materna, elementare,  secondaria  ed  artistica,
 ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
 la formazione di precariato e  sistemazione  del  personale  precario
 esistente"),  sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per
 la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto,  e
 51,  comma  primo,  della  Costituzione,  con  l'ordinanza  di cui in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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