N. 697 SENTENZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro -
 Retribuzione - Effetti delle variazioni del costo della  vita o di
 altra forma di indicizzazione - Computo - Normativa posta dagli
 accordi interconfederali dai contratti del settore dell'industria -
 Nullita' delle clausole contrattuali difformi  Non fondatezza.
 (D.-L. 1› febbraio 1977, n. 12, artt. 2, primo comma, e 4, convertito
 nella legge 31 marzo 1977, n. 91).  (Cost., art. 39, ultimo comma)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 2, primo
 comma, e 4 del d.l. 1› febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione
 dell'indennita'  di  contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977,
 n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1›  febbraio
 1977,  n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di
 contingenza), promossi con ordinanze emesse il 20 febbraio  1981,  il
 21  aprile  e  il 24 giugno 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti
 civili vertenti tra Del Pin Italo e Rinaldi Roberto Mario e la S.p.A.
 American  Express  Company  e  tra  Mura  Luigi e la S.p.A. Alitalia,
 iscritte al n. 297 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 486 e 918 del
 registro  ordinanze  1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 255 dell'anno 1981, n. 351  dell'anno  1982  e  n.  149
 dell'anno 1983;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Del Pin Italo, della S.p.A.
 American Express Company e della S.p.A. Alitalia nonche' gli atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Uditi  l'avv. Luciano Ventura per Del Pin Italo e l'Avvocato dello
 Stato Enzo Ciardulli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 1981,
 nel corso del giudizio promosso da Del Pin Italo nei confronti  della
 American  Express  Company  S.p.A.  per  ottenere  il pagamento delle
 differenze retributive non corrisposte  a  seguito  del  congelamento
 dalla indennita' di contingenza sulla quattordicesima, quindicesima e
 sedicesima mensilita', ha ritenuto  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata,   in  riferimento  all'art.  39  Cost.,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del  d.l.
 n.  12 del 1977, convertito con l. n. 91 del 1977, nella parte in cui
 prescrivono che gli effetti delle variazioni del costo della  vita  o
 di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena
 di nullita' di ogni diversa  clausola  contrattuale,  in  difformita'
 dalla   normativa   prevalente   posta   dai  contratti  del  settore
 dell'industria  per  i  corrispondenti   elementi   contributivi,   e
 limitatamente a tali elementi.
    Il  giudice  a quo osserva che le disposizioni impugnate, operando
 un rinvio formale ad accordi  indeterminati  nella  esistenza  e  nel
 contenuto,  hanno  attribuito  efficacia erga omnes a tali accordi in
 violazione dell'art. 39 Cost..
    Si  e'  costituito nel presente giudizio il Del Pin rilevando come
 l'interpretazione delle disposizioni impugnate, offerta  dal  Pretore
 di  Roma  nell'ordinanza  di rimessione, non puo' essere condivisa in
 quanto eccessivamente rigorosa ed in sostanza estensiva; la questione
 sarebbe,  quindi,  irrilevante.  Lo stesso Del Pin osserva, peraltro,
 che se  le  disposizioni  dovessero  essere  interpretate  nel  senso
 prospettato  dal giudice a quo, la questione dovrebbe essere ritenuta
 fondata.
    Si  e' costituita, altresi', la American Express Company S.p.A. la
 quale,  rilevando  che  il  Pretore  di  Roma  ha   interpretato   le
 disposizioni   impugnate  nel  senso  prospettato  nella  memoria  di
 costituzione, ha  chiesto  che  la  questione  venga  dichiarata  non
 fondata  in quanto gia' ritenuta infondata con sent. n. 141 del 1980.
    Ha  spiegato  intervento  il Presidente del Consiglio dei ministri
 rilevando  che  la  questione  deve  ritenersi  sostanzialmente  gia'
 risolta dalla sentenza predetta.
    La stessa questione e' stata ancora sollevata dal medesimo giudice
 con altre due ordinanze emesse rispettivamente in data 21 aprile 1982
 (R.O. n. 486/82) ed il 24 giugno 1982 (R.O. n. 918/82).
                         Considerato in diritto
    1.  -  I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica
 sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
    2.  -  Il  Pretore  di  Roma,  con le tre ordinanze di remissione,
 dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo  comma,
 e  4  del d.l. 1› febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977,
 n. 91, nella parte in cui prescrive che gli effetti delle  variazioni
 del  costo  della vita o di altra forma di indicizzazione non possono
 essere computati, a pena di nullita' di  ogni  clausola  contrattuale
 contrastante,  in  difformita' della normativa prevalente posta dagli
 accordi interconfederali o dai contratti del  settore  dell'industria
 per  i  corrispondenti  elementi  retributivi  e limitatamente a tali
 elementi. Risulterebbe violato l'art. 39, u.p., della Costituzione in
 quanto,   operando   un   rinvio  formale  ad  accordi  indeterminati
 nell'esistenza e nel contenuto avrebbe attribuito ad  essi  efficacia
 erga omnes.
    3. - Le censure non sono fondate.
    Il  d.l.  n. 12 del 1977, convertito nella legge 31 marzo 1977, n.
 91, e' stato emanato sull'accordo Governo-Sindacati  nell'intento  di
 contenere  il costo del lavoro e di frenare gli effetti dannosi della
 svalutazione monetaria al fine di superare la crisi delle aziende.
    Ha  disciplinato,  tra  l'altro,  gli effetti delle variazioni del
 costo della vita o di altra  forma  di  indicizzazione  su  qualsiasi
 elemento della retribuzione.
    Si  e'  ritenuto  che  il  punto  di  equilibrio  dei contrapposti
 interessi poteva equamente rinvenirsi  nella  previsione  in  materia
 contenuta  negli accordi interconfederali e nei contratti del settore
 dell'industria, presi, pertanto, a modello, sancendosi,  inoltre,  la
 nullita'  delle  clausole  difformi dei contratti vigenti negli altri
 settori.
    Le   ragioni  che  hanno  ispirato  la  legge  e  gli  effetti  da
 realizzare, cioe'  l'eliminazione  delle  scale  mobili  anomale,  il
 blocco  delle  indicizzazioni  degli  elementi della retribuzione, la
 perequazione e la riconduzione ad uniformita' delle varie  previsioni
 contrattuali, differenti per i diversi settori, fanno disattendere la
 interpretazione prospettata dai ricorrenti  secondo  cui  la  voluta,
 ampia  e generale, considerazione degli "elementi della retribuzione"
 consentirebbe l'inclusione  in  essi  anche  delle  altre  mensilita'
 aggiuntive   (quattordicesima,   quindicesima  ecc...)  previste  dai
 contratti  collettivi  oltre  la  tredicesima,   che   e'   la   sola
 riconosciuta negli accordi del settore dell'industria.
    Anche  l'indirizzo giurisprudenziale sul punto e' nel senso che la
 contingenza maturata dal 1› febbraio 1977 non puo'  essere  computata
 ai fini del calcolo delle mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima;
 cio' perche' la disciplina interconfederale e di categoria prevalente
 nel  settore  industriale, alla data di emanazione del d.l. n. 12 del
 1977 prevedeva solo la tredicesima, generalmente disciplinata, e  non
 le altre mensilita' aggiuntive.
    3.1  -  Sulla  dedotta  violazione dell'art. 39 Cost. questa Corte
 (sentt. nn. 142/80 e 34/85) ha gia' ritenuto, e non si ha  motivo  di
 mutare  orientamento,  che  tale  norma  esprime i due principi della
 liberta' sindacale e dell'autonomia collettiva. Garantisce, cioe', ai
 cittadini  la liberta' di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la
 liberta' di agire nell'interesse dei lavoratori.
    E  demanda  ai  sindacati  la  regolamentazione  dei  conflitti di
 interessi  che  sorgono  tra  le  contrapposte   categorie   mediante
 contratti  collettivi  con efficacia erga omnes, se stipulati con una
 determinata procedura e da soggetti aventi determinati requisiti che,
 cioe', siano stati registrati e, conseguentemente, abbiano conseguito
 la personalita' giuridica.
    Attualmente  mancano  sindacati  abilitati  a  stipulare contratti
 collettivi con efficacia erga omnes perche' il secondo principio  non
 ha  avuto ancora attuazione. E in tale situazione di inattuazione del
 precetto  costituzionale  non  e'  ipotizzabile  un   conflitto   tra
 l'attivita' sindacale e l'attivita' legislativa. Allo stato non vi e'
 alcuna riserva legislativa e contrattuale  a  favore  dei  sindacati.
 Tuttavia il legislatore non puo' comprimere la liberta' di azione dei
 sindacati che certamente comprende anche l'autonomia negoziale, cioe'
 il  potere di stipulare contratti anche se aventi natura privatistica
 ed efficacia nei confronti degli iscritti.
    Ma   tra  Governo  e  sindacati  possono  intervenire  accordi  su
 determinate materie e  detti  accordi  possono  costituire,  poi,  il
 contenuto  di  leggi,  come  e' avvenuto nella specie, sicche' questi
 ultimi operano, cosi', in concreto, per la realizzazione di fini  che
 sono anche politici e socio-economici.
    Comunque,  resta  affidata  allo  Stato  la  cura  e  la tutela di
 interessi generali e che sono state attuate a mezzo di leggi le quali
 possono  anche  importare deroghe al contenuto di accordi e contratti
 collettivi.  E  perche'   si   tratta   di   apprezzamenti   politici
 discrezionali,   non  vi  e'  materia  di  sindacato  in  giudizi  di
 costituzionalita', tanto piu' se la cura, la  regolamentazione  e  la
 realizzazione  dei  detti  interessi  e'  effettuata in attuazione di
 precetti costituzionali. Il che e' avvenuto con la legge in esame  il
 cui  intento  perequativo  e  il fine di porre rimedi alle disparita'
 esistenti tra settori e settori della vita economica, in ordine  alla
 scala  mobile  e  agli  elementi  indicizzabili  della  retribuzione,
 costituisce attuazione dell'art. 3 Cost.
    L'avvenuta  scelta,  per la realizzazione di dette finalita', come
 modello, della contrattazione vigente nel settore  dell'industria  e'
 corretta  e  certamente  non significa estensione, con efficacia erga
 omnes, dei contratti stipulati in  un  settore  ad  altri  settori  e
 sovrapposizione  alle  clausole  contenute  nei  contratti  in questi
 vigenti.
    E'  la legge che ha operato e ha sancito, tra l'altro, la nullita'
 delle clausole contrattuali difformi.
    Tuttavia,  le  norme  in  esame, delle quali e' certo il carattere
 della eccezionalita' e della temporaneita', per l'avvenuta attuazione
 delle  finalita'  che  le  hanno  ispirate  ed  anche  per l'avvenuto
 miglioramento della situazione economica del Paese con il superamento
 della  crisi  delle  aziende,  hanno  perduto di attualita' e il loro
 mantenimento  in  vigore,  con  gli  effetti  restrittivi  in  ordine
 all'autonomia   negoziale  e  ai  sacrifici  imposti  ai  lavoratori,
 potrebbe  non  trovare  adeguata  giustificazione  in  riferimento  a
 parametri  costituzionali diversi da quello assunto in via esclusiva,
 dal giudice remittente.
    Comunque, allo stato, la questione non e' fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   ricorsi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del  d.l.
 1›  febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennita' di
 contingenza),  convertito  nella  legge  31   marzo   1977,   n.   91
 (Conversione  in legge, con modificazioni, del d.l. 1› febbraio 1977,
 n.  12,  concernente  norme  per  l'applicazione  dell'indennita'  di
 contingenza), sollevata, in riferimento all'art. 39, u.c., Cost., dal
 Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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