N. 698 SENTENZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Enti pubblici economici - Dipendenti eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa - Fruizione dell'assegno a carico dell'ente presso cui e' svolta la pubblica funzione Esclusione - Non fondatezza. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 31 e 37). (Cost., art. 3)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Dispenza Carlo e il Comune di Genova ed altro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione di Dispensa Carlo e del Consorzio Autonomo del Porto di Genova nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consorzio Autonomo del Porto di Genova. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del giudizio promosso da Carlo Dispenza, dipendente del Consorzio autonomo del Porto di Genova (C.A.P.), eletto alla carica di assessore presso quel Comune e collocato in aspettativa dal 1 novembre 1981 - il quale aveva chiesto che il Pretore di Genova dichiarasse spettargli il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 - il predetto giudice, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, parzialmente abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, escludono che i dipendenti di enti pubblici economici, eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire dell'assegno, previsto dall'art. 3 della citata legge n. 1078/66, a carico dell'ente presso cui il lavoratore ricopre la carica elettiva. Osserva il giudice a quo che, mentre appare ragionevole, come rilevato da questa stessa Corte con sentenza del 17 dicembre 1981, n. 193, che sui datori di lavoro gravino oneri diversi a seconda della loro qualita', pubblica o privata, e che agli enti pubblici economici, operanti sul mercato in regime di concorrenza, facciano carico impegni meno gravosi rispetto a quelli che la legge impone agli altri datori pubblici; risulta, invece, non giustificata, in relazione ad un peso economico gravante comunque sull'ente presso cui si svolge la funzione pubblica, la distinzione tra i dipendenti di enti pubblici economici e non, risultante dal sistema normativo successivo alla legge n. 300. Se, infatti, la ratio dell'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 e' quella di prevedere una sorta di solidarieta' eonomica tra soggetti pubblici, nel senso che l'ente che utilizza l'impegno del lavoratore investito di una funzione pubblica si accolla l'onere del relativo assegno, non si giustifica la esclusione dalla finalita' dell'assegno stesso del dipendente di un ente pubblico economico, atteso che in tali ipotesi non si graverebbe di un onere l'ente, ma si garantirebbe comunque la possibilita' di accesso a cariche pubbliche ad appartenenti al settore pubblico. 2. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e si e' costituito il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando che tra l'ordinamento del pubblico impiego e quello dell'impiego privato, nell'ambito del quale deve farsi rientrare la regolamentazione del personale degli enti pubblici economici, permangono sensibili differenze, le quali non consentono di considerare le due situazioni omogenee ai fini del rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Il piu' favorevole trattamento riservato in subiecta materia ai dipendenti di enti pubblici non economici trova ragionevole fondamento nell'intento di garantire maggiormente detta categoria, anche in considerazione della comunanza di interessi fra enti dei quali il lavoratore e' rispettivamente dipendente ed amministratore; comunanza di interessi che non puo' riscontrarsi relativamente all'impiego privato. 3. - Nel giudizio si e' altresi' costituito il sig. Dispenza - che gia' nel ricorso al Pretore aveva, in via subordinata, eccepito l'incostituzionalita' delle norme in esame - depositando una memoria nella quale si rileva il contrasto della diversita' di trattamento economico tra dipendenti di enti pubblici economici e non, ai fini che qui interessano, con l'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini la possibilita' di accedere a cariche elettive in condizioni di eguaglianza, oltre che con l'art. 3, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitino l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica del Paese. Ne' puo' farsi riferimento, si osserva nella memoria, alla sentenza n. 193/81 con cui questa Corte ha riconosciuto la legittimita' dell'art. 32 della legge n. 300/70 nella parte in cui prevede, per l'espletamento delle incombenze connesse alla carica di sindaco o assessore da parte di dipendenti privati, la concessione di soli permessi non retribuiti: invero, il nucleo argomentativo della citata decisione consiste nel rilievo attinente alla diversa entita' delle risorse del datore pubblico e di quello privato, rilievo non pertinente alla questione sollevata nel presente giudizio, perche' l'assegno di cui si lamenta il mancato riconoscimento graverebbe sull'ente pubblico presso il quale viene ricoperta la carica elettiva. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui, abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, escludono che i dipendenti di enti pubblici economici, eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire dell'assegno previsto dall'art. 3 citato, a carico dell'ente presso cui esso dipendente ricopre la carica elettiva, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento che sussisterebbe tra i dipendenti di enti pubblici in genere, ai quali e' concesso l'assegno, e i dipendenti di enti pubblici economici ai quali e' negato. 2. - Le censure non sono fondate. Il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche pubbliche, e' stato disciplinato prima con la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, poi dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, che ha attribuito agli amministratori delle Province e dei Comuni, a seconda della densita' della popolazione, una indennita' mensile che successivamente e' stata aumentata dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632. La piu' recente legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha regolato le aspettative, i permessi e le indennita' spettanti agli amministratori degli enti locali, corrisposte ai dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende, enti pubblici o privati, eletti a cariche pubbliche; l'art. 28 della stessa legge ha previsto la sostituzione delle norme delle precedenti leggi fra cui quelle dello Statuto dei lavoratori, ora censurate. Nessuna delle leggi innanzi richiamate contiene la distinzione tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici. E l'indirizzo giurisprudenziale, anche della Corte di cassazione, successivo all'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), sul punto in esame, si e' formato nel senso dell'applicabilita' della legge n. 1078 del 1966, ora denunciata, anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, sia perche' piu' favorevoli sia perche' lo Statuto dei lavoratori che, nel regolare il rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, ha disposto il collocamento in aspettativa di questi ultimi eletti a cariche pubbliche, ha solo carattere generale, mentre la legge n. 1068 del 1966 ha disciplinato specificamente la materia. L'interpretazione seguita ha, poi, fondamento nel testo delle leggi intervenute successivamente a completare la disciplina della materia, a iniziare dalla legge n. 169 del 1974 che non ha distinto tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici tanto che non si riscontrano validi motivi per una eventuale disparita' di trattamento tra i dipendenti dei due tipi di enti pubblici.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1019