N. 698 SENTENZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro -
 Enti pubblici economici - Dipendenti eletti a cariche pubbliche e
 collocati in aspettativa - Fruizione dell'assegno a carico dell'ente
 presso cui e' svolta la pubblica funzione Esclusione - Non
 fondatezza.  (Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 31 e 37).  (Cost.,
 art. 3)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della
 legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e
 dignita'  dei  lavoratori,  della liberta' sindacale e dell'attivita'
 sindacale nei luoghi di lavoro e norme  sul  collocamento),  promosso
 con  ordinanza  emessa  il 12 dicembre 1984 dal Pretore di Genova nel
 procedimento civile vertente tra Dispenza Carlo e il Comune di Genova
 ed altro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985;
    Visti  gli  atti di costituzione di Dispensa Carlo e del Consorzio
 Autonomo del  Porto  di  Genova  nonche'  l'atto  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri e il Consorzio Autonomo del Porto di Genova.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio promosso da Carlo Dispenza, dipendente
 del Consorzio autonomo del Porto  di  Genova  (C.A.P.),  eletto  alla
 carica di assessore presso quel Comune e collocato in aspettativa dal
 1› novembre 1981 - il quale aveva chiesto che il  Pretore  di  Genova
 dichiarasse  spettargli il trattamento economico previsto dall'art. 3
 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078  -  il  predetto  giudice,  con
 ordinanza  emessa  il  12 dicembre 1984, ha sollevato la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio
 1970,  n.  300,  in  relazione  all'art. 3 Cost., nella parte in cui,
 parzialmente abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre  1966,
 n.  1078,  escludono  che  i  dipendenti  di enti pubblici economici,
 eletti a cariche pubbliche e collocati in aspettativa, possano fruire
 dell'assegno,  previsto  dall'art. 3 della citata legge n. 1078/66, a
 carico dell'ente presso cui il lavoratore ricopre la carica elettiva.
    Osserva  il  giudice  a  quo  che, mentre appare ragionevole, come
 rilevato da questa stessa Corte con sentenza del 17 dicembre 1981, n.
 193,  che  sui datori di lavoro gravino oneri diversi a seconda della
 loro  qualita',  pubblica  o  privata,  e  che  agli  enti   pubblici
 economici,  operanti  sul  mercato in regime di concorrenza, facciano
 carico impegni meno gravosi rispetto a quelli  che  la  legge  impone
 agli  altri  datori  pubblici;  risulta, invece, non giustificata, in
 relazione ad un peso economico gravante comunque sull'ente presso cui
 si  svolge  la  funzione pubblica, la distinzione tra i dipendenti di
 enti pubblici economici  e  non,  risultante  dal  sistema  normativo
 successivo alla legge n. 300.
   Se,  infatti,  la ratio dell'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 e'
 quella di prevedere una sorta di solidarieta' eonomica  tra  soggetti
 pubblici,  nel senso che l'ente che utilizza l'impegno del lavoratore
 investito di una funzione pubblica si accolla  l'onere  del  relativo
 assegno, non si giustifica la esclusione dalla finalita' dell'assegno
 stesso del dipendente di un ente pubblico economico,  atteso  che  in
 tali ipotesi non si graverebbe di un onere l'ente, ma si garantirebbe
 comunque  la  possibilita'  di  accesso  a   cariche   pubbliche   ad
 appartenenti al settore pubblico.
    2.  -  Nel  giudizio  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del
 Consiglio dei Ministri e si e' costituito il Consorzio  Autonomo  del
 Porto  di  Genova,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura Generale
 dello Stato, che ha concluso per  la  infondatezza  della  questione,
 rilevando  che  tra  l'ordinamento  del  pubblico  impiego  e  quello
 dell'impiego privato, nell'ambito del quale deve farsi  rientrare  la
 regolamentazione   del   personale  degli  enti  pubblici  economici,
 permangono  sensibili  differenze,  le  quali   non   consentono   di
 considerare  le  due  situazioni  omogenee  ai  fini del rispetto del
 principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
    Il  piu'  favorevole  trattamento riservato in subiecta materia ai
 dipendenti  di  enti  pubblici  non   economici   trova   ragionevole
 fondamento  nell'intento  di  garantire maggiormente detta categoria,
 anche in considerazione della comunanza di  interessi  fra  enti  dei
 quali  il lavoratore e' rispettivamente dipendente ed amministratore;
 comunanza  di  interessi  che  non  puo'  riscontrarsi  relativamente
 all'impiego privato.
    3. - Nel giudizio si e' altresi' costituito il sig. Dispenza - che
 gia' nel ricorso al  Pretore  aveva,  in  via  subordinata,  eccepito
 l'incostituzionalita'  delle norme in esame - depositando una memoria
 nella quale si rileva il contrasto della  diversita'  di  trattamento
 economico  tra  dipendenti  di enti pubblici economici e non, ai fini
 che qui interessano, con l'art. 51 Cost., che garantisce  a  tutti  i
 cittadini   la   possibilita'  di  accedere  a  cariche  elettive  in
 condizioni di eguaglianza, oltre che con  l'art.  3,  secondo  comma,
 Cost.,  che  impegna  la  Repubblica  a  rimuovere  gli  ostacoli che
 limitino l'effettiva partecipazione dei cittadini  all'organizzazione
 politica del Paese.
    Ne'  puo'  farsi  riferimento,  si  osserva  nella  memoria,  alla
 sentenza  n.  193/81  con  cui  questa  Corte  ha   riconosciuto   la
 legittimita'  dell'art.  32  della legge n. 300/70 nella parte in cui
 prevede, per l'espletamento delle incombenze connesse alla carica  di
 sindaco o assessore da parte di dipendenti privati, la concessione di
 soli permessi non retribuiti: invero, il nucleo  argomentativo  della
 citata  decisione consiste nel rilievo attinente alla diversa entita'
 delle risorse del datore pubblico e di quello  privato,  rilievo  non
 pertinente  alla  questione  sollevata nel presente giudizio, perche'
 l'assegno di cui si  lamenta  il  mancato  riconoscimento  graverebbe
 sull'ente   pubblico  presso  il  quale  viene  ricoperta  la  carica
 elettiva.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimita' costituzionale
 degli artt. 31 e 37, legge 20 maggio 1970, n.  300,  nella  parte  in
 cui, abrogando gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
 escludono che i dipendenti  di  enti  pubblici  economici,  eletti  a
 cariche   pubbliche   e  collocati  in  aspettativa,  possano  fruire
 dell'assegno previsto dall'art. 3 citato, a carico  dell'ente  presso
 cui   esso   dipendente   ricopre   la  carica  elettiva,  in  quanto
 risulterebbe violato l'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento
 che  sussisterebbe  tra  i  dipendenti di enti pubblici in genere, ai
 quali  e'  concesso  l'assegno,  e  i  dipendenti  di  enti  pubblici
 economici ai quali e' negato.
    2. - Le censure non sono fondate.
    Il  trattamento  dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici,
 eletti a cariche pubbliche, e' stato disciplinato prima con la  legge
 12  dicembre  1966,  n. 1078, poi dalla legge 26 aprile 1974, n. 169,
 che ha attribuito agli amministratori delle Province e dei Comuni,  a
 seconda  della densita' della popolazione, una indennita' mensile che
 successivamente e' stata aumentata dalla legge 18 dicembre  1979,  n.
 632.  La  piu' recente legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha regolato le
 aspettative, i permessi e le indennita' spettanti agli amministratori
 degli enti locali, corrisposte ai dipendenti pubblici o dipendenti da
 imprese,  aziende,  enti  pubblici  o  privati,  eletti   a   cariche
 pubbliche;  l'art.  28 della stessa legge ha previsto la sostituzione
 delle norme delle precedenti leggi fra cui quelle dello  Statuto  dei
 lavoratori, ora censurate.
    Nessuna delle leggi innanzi richiamate contiene la distinzione tra
 enti pubblici economici ed enti pubblici non economici. E l'indirizzo
 giurisprudenziale,   anche  della  Corte  di  cassazione,  successivo
 all'entrata in vigore della  legge  n.  300  del  1970  (Statuto  dei
 lavoratori),   sul   punto   in   esame,  si  e'  formato  nel  senso
 dell'applicabilita' della legge n. 1078  del  1966,  ora  denunciata,
 anche  ai  dipendenti degli enti pubblici economici, sia perche' piu'
 favorevoli sia perche' lo Statuto dei lavoratori che, nel regolare il
 rapporto  di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, ha disposto il
 collocamento  in  aspettativa  di  questi  ultimi  eletti  a  cariche
 pubbliche,  ha  solo  carattere generale, mentre la legge n. 1068 del
 1966 ha disciplinato specificamente la materia.
    L'interpretazione  seguita  ha,  poi,  fondamento  nel testo delle
 leggi intervenute successivamente a completare  la  disciplina  della
 materia,  a  iniziare dalla legge n. 169 del 1974 che non ha distinto
 tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici tanto  che
 non  si  riscontrano  validi  motivi  per una eventuale disparita' di
 trattamento tra i dipendenti dei due tipi di enti pubblici.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nella  parte
 in  cui  avrebbero  abrogato  gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre
 1966, n. 1078,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  dal
 Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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