N. 700 SENTENZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S. e beneficiario di pensione di invalidita' I.N.P.S. - Opzione per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di eta' ai fini pensionistici Esclusione - Non fondatezza. (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, U.P., convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54). (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 38)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1984 dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Proietti Milvio e la Societa' Elicotteri Meridionali, iscritta al n. 1101 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza in data 16 luglio 1984, il Pretore di Frosinone ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S. che gia' goda di pensione di invalidita' a carico dell'INPS, possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di eta' o fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia. Ad avviso del giudice a quo, la norma in oggetto viola i menzionati parametri costituzionali in quanto: a) discrimina i lavoratori in relazione a condizioni soggettive (invalidita'); b) tende ad escludere dal mercato del lavoro soggetti non pienamente idonei, omettendo, rispetto a costoro, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo della personalita' umana; c) sebbene funzione della pensione di invalidita' sia quella della prevenzione e della cura dello stato invalidante, irragionevolmente la stessa norma attribuisce rilievo al godimento di tale pensione a tutt'altri fini, considerandola, cioe', come condizione preclusiva per l'incremento dell'anzianita' contributiva utile per la liquidazione della pensione di vecchiaia. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, rilevando che oggettivamente la posizione dell'invalido e' diversa da quella del non invalido che non abbia ancora raggiunto la massima anzianita' contributiva e che la norma impugnata tende ad equilibrare la posizione di chi gia' percepisce una pensione e quella di chi ancora non abbia raggiunto il requisito contributivo massimo per percepire la pensione di vecchiaia. Considerato in diritto 1. - Il Pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, che, tra le varie misure predisposte in materia previdenziale, ha previsto, a favore degli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, i quali non raggiungevano l'anzianita' contributiva massima utile a seconda dei singoli ordinamenti, la possibilita' dell'opzione a continuare la prestazione della loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva o, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', nella parte in cui ha escluso coloro che avevano ottenuto o richiesto la liquidazione, tra le altre, anche della pensione di invalidita', secondo l'interpretazione dello stesso giudice remittente. Risulterebbero violati gli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost. perche': a) i lavoratori sarebbero discriminati in relazione a condizioni personali (l'invalidita') e dal mercato del lavoro si escluderebbero soggetti non pienamente validi; b) non si rimuoverebbero alcuni degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; c) il godimento della pensione di invalidita' avrebbe rilievo di condizione preclusiva per l'incremento dell'anzianita' contributiva utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia, mentre ha funzione di prevenzione e cura dello stato invalidante. 2. - La censura non e' fondata. La norma denunciata ha come precipua finalita' quella di alleggerire la difficile situazione finanziaria dell'INPS. Invero, la protrazione dell'attivita' lavorativa importa la continuazione del versamento dei contributi previdenziali, la posticipazione dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto e, quindi, un aumento di attivo costituito in modo prevalente dai contributi e una diminuzione del passivo, costituito prevalentemente dal pagamento dei trattamenti previdenziali e, in ispecie, della pensione di vecchiaia. Finalita' solo indiretta e' l'attribuzione di benefici ai lavoratori che eventualmente incrementano le retribuzioni con gli eventuali aumenti salariali intervenuti e le pensioni con l'aumento dell'anzianita' contributiva e della relativa contribuzione. Le prevalenti finalita' socio-economiche hanno temperato gli aspetti negativi della stessa norma e, cioe', la contrazione dei posti di lavoro conseguenti al mantenimento degli "anziani" nei posti di lavoro ed hanno reso piu' difficile l'occupazione, specie dei giovani, dei quali e' stata ritardata l'aspirazione a realizzarsi, allo sviluppo della propria personalita' e la partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese. L'esclusione dei lavoratori che hanno ottenuto o hanno fatto richiesta di ottenere una pensione, e' un mezzo di attenuazione degli effetti negativi della norma e realizza un certo equilibrio dei diversi interessi, tutti meritevoli di tutela. La protrazione dell'eta' pensionabile ha, comunque, carattere eccezionale e temporaneo in attesa della riforma organica delle pensioni che il legislatore deve effettuare. E, del resto, la ratio ispiratrice della norma in esame costituisce anche il fondamento di altre disposizioni che escludono i pensionati dal diritto alla protrazione del loro rapporto di lavoro o da quello al conseguimento di ulteriori benefici previdenziali e che sono state riconosciute legittime da questa Corte (sent. n. 176/86 che ha sancito il diritto alla continuazione dell'attivita' lavorativa per i lavoratori ultrasessantacinquenni che non godevano di nessuna pensione; sent. n. 436/88 che ha ritenuto illegittima la norma che vietava la proposizione della domanda per ottenere la pensione di inabilita' o l'assegno di invalidita' per coloro che avevano superato il sessantacinquesimo anno di eta' senza che avessero altra pensione e fino a che non l'avessero conseguita). In sostanza, il godimento di una pensione puo' fondare una ragionevole giustificazione della cessazione del rapporto di lavoro o del diniego di altri trattamenti previdenziali, senza che risulti violato l'art. 38, secondo comma, Cost..
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1021