N. 703 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Eta' pensionabile - Limiti differenti per gli uomini e per le donne - Discriminazione fondata esclusivamente sul sesso - Manifesta infondatezza. (R.D.-L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2). (Cost., art. 3)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimanto civile vertente tra Carducci Fausto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che con ordinanza in data 14 luglio 1986 il Pretore dell'Aquila ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., fissa, con discriminazione fondata esclusivamente sul sesso, un limite di eta' pensionabile per gli uomini diverso e superiore rispetto a quello stabilito per le donne; Considerato che, ferma restando la parita' uomo-donna in ordine alla eta' lavorativa gia' affermata da questa Corte (sent. n. 137 del 1986), la esistente disparita' uomo-donna in relazione all'eta' pensionabile trova adeguata giustificazione nella necessita' della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo; che non sussiste contrasto con il principio di parita' il quale non esclude speciali profili, fondati sulla condizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione e che eventualmente il legislatore nella sua discrezionalita' puo' modificare (v. sent. 498 del 1988); che alla stregua dei richiamati principi le censure proposte risultano essere manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1024