N. 706 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza - Sgravio degli oneri sociali a favore di nuovi investimenti nei settori industria, commercio e artigianato - Indebito calcolo di sgravi contributivi Deteriore trattamento sanzionatorio in caso di parziale omissione contributiva rispetto alla completa omissione dei versamenti - Manifesta infondatezza. (D.-L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, nono comma, conv., con modificazioni in legge 25 ottobre 1968, n. 1089). (Cost., art. 3)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte: n. 918) convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dal Pretore di Campobasso nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. F.I.A.T. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982; Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.I.A.T. e dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Campobasso, con ordinanza del 22 ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte n. 918), convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi risolventesi in una parziale omissione contributiva, in modo piu' severo rispetto alla completa omissione dei versamenti; che nel giudizio si e' costituita la F.I.A.T. s.p.a., concludendo per l'accoglimento della questione sollevata, e che hanno spiegato intervento sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo entrambi la declaratoria di infondatezza; Considerato che identica questione e' gia' stata decisa con ordinanza di manifesta infondatezza n. 95 del 1988, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1027