N. 708 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Condizione di ecclesiastico dipendente da ente religioso di istruzione - Prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro, gia' estinto, anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica - Manifesta infondatezza. (Cod. civ., artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2). (Cost., artt. 2, 3, 4 e 36)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra gli eredi di De Angelis Antonio e l'Universita' Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo ed altro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983; Visti gli atti di costituzione di De Angelis Adolfo ed altri, del C.I.P., dell'Universita' Pro Deo e dell'Ordine dei Frati Predicatori nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 24 gennaio 1983, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, cod. civ., in riferimento agli artt 2, 3, 4, e 36 della Costituzione; che il sospetto di incostituzionalita' colpisce le norme in esame nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica da parte del lavoratore; che, secondo il giudice remittente, il predetto stato di subordinazione (gerarchica e socio-economica) all'autorita' ecclesiastica comporterebbe impedimento al libero esercizio dei diritti inerenti allo svolgimento di un'attivita' lavorativa anche successivamente alla cessazione di questa, e fino a quando perduri lo stesso stato di subordinazione; che, infatti, il timore di sanzioni a sue iniziative non condivise da superiori, costituirebbe per l'ecclesiastico una remora all'esercizio dei diritti inerenti ad un rapporto di lavoro gia' cessato; che, del resto, ad avviso del giudice a quo, la situazione in esame sarebbe assimilabile a quella gia' considerata dalla Corte nella sentenza n. 63 del 1966, in materia di prescrizione dei diritti dei lavoratori relativa a rapporti non presidiati dalla stabilita'; che nel giudizio si sono costituiti l'Associazione per l'Universita' Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo", l'Ordine dei Frati Predicatori, il C.I.P. - Centro Investimenti Partecipazioni s.r.l. - ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti concludendo per la infondatezza della questione; mentre conclusioni di opposto tenore hanno spiegato i Signori Adolfo, Angelo, Antonello e Fabio De Angelis, in qualita' di coeredi del defunto Mons. Prof. Antonio De Angelis; Considerato che le norme esaminate determinano la specifica durata dei diritti in relazione alle oggettive caratteristiche dei rapporti cui ineriscono ed attengono percio' ai contenuti sostanziali dei rapporti medesimi; che, per contro, nessun rilievo puo' assumere, sul decorso dei termini prescrizionali, una particolare condizione personale di uno dei soggetti del rapporto non derivante dalla peculiarita' di questo e non incidente sulla sua connotazione; che, in particolare, ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria dell' ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell' ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore; che, pertanto la questione appare manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2, cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1029