N. 708 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro -
 Condizione di ecclesiastico dipendente da ente religioso di
 istruzione - Prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al
 rapporto di lavoro, gia' estinto, anche durante la permanenza dello
 stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica - Manifesta
 infondatezza.  (Cod. civ., artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955,
 n. 2, e 2956, nn. 1 e 2).  (Cost., artt. 2, 3, 4 e 36)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948,
 nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2,  del  codice  civile,
 promosso  con ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Roma
 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra gli eredi di De  Angelis
 Antonio e l'Universita' Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo ed
 altro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze  1983  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;
    Visti  gli atti di costituzione di De Angelis Adolfo ed altri, del
 C.I.P., dell'Universita' Pro Deo e dell'Ordine dei Frati  Predicatori
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 24 gennaio
 1983, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  2947,  2948,  nn.  4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e 2956, nn. 1 e 2,
 cod. civ., in riferimento agli artt 2, 3, 4, e 36 della Costituzione;
      che  il  sospetto  di  incostituzionalita'  colpisce le norme in
 esame nella parte in cui consentono che la prescrizione  dei  diritti
 patrimoniali  connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la
 permanenza dello stato di subordinazione all'autorita'  ecclesiastica
 da parte del lavoratore;
      che,  secondo  il  giudice  remittente,  il  predetto  stato  di
 subordinazione   (gerarchica   e    socio-economica)    all'autorita'
 ecclesiastica  comporterebbe  impedimento  al  libero  esercizio  dei
 diritti inerenti allo svolgimento di  un'attivita'  lavorativa  anche
 successivamente alla cessazione di questa, e fino a quando perduri lo
 stesso stato di subordinazione;
      che,  infatti,  il  timore  di  sanzioni  a  sue  iniziative non
 condivise da superiori, costituirebbe per l'ecclesiastico una  remora
 all'esercizio  dei  diritti  inerenti  ad  un rapporto di lavoro gia'
 cessato;
      che,  del  resto,  ad avviso del giudice a quo, la situazione in
 esame sarebbe assimilabile a  quella  gia'  considerata  dalla  Corte
 nella sentenza n. 63 del 1966, in materia di prescrizione dei diritti
 dei lavoratori relativa a rapporti non presidiati dalla stabilita';
      che   nel   giudizio   si  sono  costituiti  l'Associazione  per
 l'Universita' Internazionale degli Studi Sociali "Pro Deo",  l'Ordine
 dei Frati Predicatori, il C.I.P. - Centro Investimenti Partecipazioni
 s.r.l. - ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
 tutti   concludendo  per  la  infondatezza  della  questione;  mentre
 conclusioni di  opposto  tenore  hanno  spiegato  i  Signori  Adolfo,
 Angelo,  Antonello  e  Fabio  De  Angelis, in qualita' di coeredi del
 defunto Mons. Prof. Antonio De Angelis;
    Considerato che le norme esaminate determinano la specifica durata
 dei diritti in relazione alle oggettive caratteristiche dei  rapporti
 cui  ineriscono  ed  attengono  percio'  ai contenuti sostanziali dei
 rapporti medesimi;
      che,  per  contro, nessun rilievo puo' assumere, sul decorso dei
 termini prescrizionali, una particolare condizione personale  di  uno
 dei  soggetti del rapporto non derivante dalla peculiarita' di questo
 e non incidente sulla sua connotazione;
     che,  in  particolare,  ai  fini  del soddisfacimento dei diritti
 patrimoniali inerenti ad uno specifico  rapporto  ormai  cessato,  la
 condizione  di  ecclesiastico  propria dell' ex prestatore di lavoro,
 non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell' ex datore di
 lavoro,  pubblico  o privato, cui non spetta alcun potere di incidere
 sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore;
      che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la  manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 2947, 2948, nn. 4 e 5, 2949, 2955, n. 2, e
 2956,  nn.  1 e 2, cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2,
 3, 4 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con la ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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