N. 709 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Edilizia
 - Nuovi edifici in zone rurali - Regione Toscana Vincoli alle
 concessioni edilizie - Travalicamento dei limiti imposti dai principi
 fondamentali della normativa statale alla potesta' legislativa
 regionale - Manifesta infondatezza.  (Legge regione Toscana 19
 febbraio 1979, n. 10, artt. 2, 3 e 8).  (Cost., artt. 3, 16, 31, 32,
 35, 41 e 117)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, 3 e 8
 della legge della Regione Toscana 19 febbraio  1979,  n.  10,  (Norme
 urbanistiche  transitorie  relative  alle zone agricole) promosso con
 ordinanza emessa il 16 dicembre  1983  dal  Tribunale  di  Siena  nel
 procedimento  penale a carico di Barbagallo Salvatore, iscritta al n.
 235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  il  Tribunale di Siena, nel corso del procedimento
 penale pendente in grado di appello a carico di Barbagallo Salvatore,
 imputato  di  avere  operato la trasformazione di un annesso agricolo
 per necessita' inerenti alla coltivazione e custodia del  fondo  dopo
 il  rifiuto  espresso  dall'Amministrazione  Comunale a rilasciare la
 relativa concessione edilizia, ai sensi della legge  regionale  della
 Toscana  19  febbraio 1979, n. 10, ha sollevato, con ordinanza del 16
 dicembre 1983, questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.
 2, 3 e 8 della stessa legge:
    A)  in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto, nel disciplinare
 le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi  edifici  rurali  per
 uso   abitativo   nonche'  le  modificazioni  degli  stessi,  non  si
 limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto  agricolo,  ma
 disporrebbero  un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i
 limiti assegnati dai principi fondamentali  della  normativa  statale
 alla potesta' legislativa regionale;
    B)  in  riferimento  agli  artt.  3,  16  e 41 Cost. in quanto, in
 violazione  del  principio  di  uguaglianza,  il   vincolo   di   non
 edificabilita'  sarebbe  escluso  solo  nei confronti della categoria
 degli agricoltori, mentre tutti gli altri soggetti sarebbero limitati
 dalla  normativa in questione sia nella liberta' di circolazione e di
 soggiorno, sia in quella di iniziativa economica;
    C)  in  riferimento  agli  artt. 31, 32 e 35 Cost. Tale censura e'
 rivolta essenzialmente all'art. 3 della legge regionale della Toscana
 19  febbraio  1979,  n.  10,  il  quale,  disponendo limitazioni alle
 edificazioni e ristrutturazioni - in particolare, stabilendo che  gli
 edifici  rurali  di  nuova  costruzione  destinati  ad abitazione dei
 coltivatori non possono eccedere i mq. 110, oltre a mq. 70 per  tutti
 i conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinita' lederebbe
 gli interessi, costituzionalmente  tutelati,  alla  formazione  della
 famiglia, alla salute e al lavoro;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  la  Regione Toscana, che ha
 concluso per la infondatezza della questione sollevata;
    Considerato   che,   quanto  alla  censura  sub  A),  il  "vincolo
 generalizzato inedificativo" disposto,  secondo  il  giudice  a  quo,
 dalla  legge  in  esame,  in  realta'  non  e' che una disciplina del
 territorio in conformita' agli strumenti urbanistici  -  suscettibili
 di  varianti,  come previsto dall'art. 1, u.c., della legge regionale
 n. 10 del 1979 - in piena armonia con i principi  della  legislazione
 statale  che  prevedono  una  normativa  differenziata,  per  le zone
 agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone;
      che,  con  riferimento  ai rilievi sub B), le norme in questione
 non determinano  alcuna  disparita'  di  trattamento,  in  quanto  la
 valutazione sulla edificabilita' delle zone agricole non si ricollega
 ad  una  distinzione  tra  cittadini,  ma   solo   alla   particolare
 destinazione dei beni;
      che nemmeno e' ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui
 agli artt. 16 e 41 Cost., in quanto, come questa Corte ha gia'  avuto
 modo di affermare, (v. sent. 64 del 1963) i vincoli posti dalle leggi
 in materia urbanistica non incidono nella liberta' di circolazione  e
 di  soggiorno  e,  d'altra  parte, non e' fondatamente sostenibile la
 esistenza di un nesso tra i vincoli di  edificabilita'  stabiliti  in
 zona   agricola   e   la   compressione  illegittima  dell'iniziativa
 economica;
      che,  quanto  alla questione sub C), e' palesemente da escludere
 la  abilitazione  delle  esigenze   aziendali   e   familiari   degli
 agricoltori,  dedotta  nell'ordinanza  di  rimessione, avuto riguardo
 alla circostanza che, nel quadro della pianificazione territoriale  e
 nel  rispetto  della  destinazione agricola, la legge regionale n. 10
 del 1979 ha comunque previsto, come risulta dal terzo comma dell'art.
 3,  la  possibilita'  di  ampliamenti degli edifici, nei limiti delle
 dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessita' delle
 famiglie dei coltivatori;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana
 19 febbraio 1979 n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle
 zone agricole) sollevata dal Tribunale di Siena in  riferimento  agli
 artt.  3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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