N. 715 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelecomunicazioni - Attivita' delle emittenti radiotelevisive private non ancora operative alla data del 1 ottobre 1984 - Esclusione - Omesso accertamento della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 6 dicembre 1984, n. 807, artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, conv. in legge 4 febbraio 1985, n. 10). (Cost., artt. 3 e 21)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107 contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione di Radio A-107 e del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10, nella parte in cui esclude l'attivita' delle emittenti radiotelevisive private che non fossero gia' in funzione alla data del 1 ottobre 1984; Considerato che la questione e' manifestamente inammissibile per omesso accertamento della rilevanza, non avendo il giudice a quo accertato preliminarmente se, nel caso di specie, l'emittenza fosse comunque inibita dal divieto di utilizzare le frequenze usate per motivi di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto disposto dall'impugnato provvedimento di disattivazione): divieto violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in epoca successiva al 1 ottobre 1984. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1036