N. 715 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Radiotelecomunicazioni - Attivita' delle emittenti radiotelevisive
 private non ancora operative alla data del 1› ottobre 1984 -
 Esclusione - Omesso accertamento della rilevanza della questione -
 Manifesta inammissibilita'.  (D.-L. 6 dicembre 1984, n. 807, artt. 1,
 quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, conv. in legge 4
 febbraio 1985, n.   10).  (Cost., artt. 3 e 21)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,
 secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807,  convertito
 in  legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di
 trasmissioni radiotelevisive) promosso con  ordinanza  emessa  il  18
 giugno  1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107
 contro  il  Ministero  delle  Poste  e  Telecomunicazioni  ed  altri,
 iscritta  al  n.  250  del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Radio A-107 e del Ministero
 delle Poste e Telecomunicazioni  nonche'  l'atto  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
 ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6
 dicembre  1984  n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10,
 nella   parte   in   cui   esclude   l'attivita'   delle    emittenti
 radiotelevisive  private  che  non fossero gia' in funzione alla data
 del 1› ottobre 1984;
    Considerato  che  la questione e' manifestamente inammissibile per
 omesso accertamento della rilevanza, non  avendo  il  giudice  a  quo
 accertato  preliminarmente  se, nel caso di specie, l'emittenza fosse
 comunque inibita dal divieto di utilizzare  le  frequenze  usate  per
 motivi  di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto
 disposto dall'impugnato  provvedimento  di  disattivazione):  divieto
 violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in
 epoca successiva al 1› ottobre 1984.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3,  primo,
 secondo  e  terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito
 in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in  materia  di
 trasmissioni  radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3
 e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo  Regionale  del  Lazio,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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