N. 716 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro
 Personale A.C.E.A. - Lavoro straordinario - Maggiorazioni  della
 retribuzione dovuta per quello ordinario - Uffici e servizi pubblici,
 anche se gestiti da assuntori privati Esclusione - Manifesta
 infondatezza.  (R.D.-L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 36, primo comma)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
 del r.d.-l. 15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro
 per  gli  operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
 di qualunque natura) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio  1987
 dal  Pretore  di  Roma nel procedimento civile vertente tra Arcangeli
 Telemaco ed altri e l'A.C.E.A.,  iscritta  al  n.  372  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Arcangeli Telemaco ed altri e
 dell'A.C.E.A.  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente   del
 Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto che il Pretore di Roma ha sollevato questione incidentale
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo,  del  R.D.L.
 15  marzo  1923,  n.  692,  nella parte in cui esclude gli uffici e i
 servizi pubblici, anche se  gestiti  da  assuntori  privati  -  e  in
 particolare  le  imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione
 dell'energia elettrica e dell'acqua - dall'applicazione  delle  altre
 norme  del medesimo R.D.L. e in ispecie della norma di cui all'art. 5
 relativa al compenso del lavoro straordinario per  preteso  contrasto
 con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;
    Ritenuto,  altresi', che il giudice a quo argomenta in merito alla
 non manifesta  infondatezza  della  proposta  questione  evidenziando
 come,  a  65  anni  di distanza dall'emanazione del R.D.L. n. 692 del
 1923, non siano state emanate quelle "particolari  disposizioni"  cui
 la  norma  impugnata  faceva riferimento nel demandare alle stesse la
 regolamentazione della misura minima della retribuzione dovuta per il
 lavoro straordinario;
    Considerato  che le proposte censure sono resistite dal rilievo da
 riconoscere alla disposizione dell'art. 2108 c.c.,  che,  intervenuta
 successivamente    alla    norma   impugnata,   ha   demandato   alla
 contrattazione collettiva la misura della  maggiorazione  retributiva
 per il lavoro straordinario;
      che,  in concreto, tale fonte e' effettivamente intervenuta, si'
 da  determinare  il  compenso  minimo   stabilito   per   il   lavoro
 straordinario, di talche' deve ritenersi che il riferimento contenuto
 nell'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 ad "altre disposizioni"  abbia
 trovato  attuazione nel combinato disposto dell'art. 2108 c.c. con le
 norme derivanti dalla contrattazione collettiva di settore;
      che  la norma impugnata, rinviando a "separate disposizioni" per
 la disciplina dell'orario massimo normale  di  lavoro  del  personale
 addetto  a "pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati",
 ha inteso  regolamentare,  in  parte  qua,  diversamente  i  relativi
 rapporti  di  lavoro,  in  considerazione  delle  peculiarita' che li
 caratterizzano per la natura e la destinazione delle prestazioni  che
 ne sono oggetto;
      che,  peraltro,  anche  nei  confronti  di  detto  personale, il
 combinato  disposto  dell'art.  2108  c.c.  e   delle   norme   della
 contrattazione  collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario,
 una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario,  in
 coerenza  con  l'art.  36 Cost., garantisce un compenso proporzionato
 alla  maggiore  penosita'  del  lavoro  protratto  oltre   i   limiti
 dell'orario normale;
      che,   conseguentemente,   la  proposta  questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l.
 15  marzo  1923,  n.  692, (Limitazione dell'orario di lavoro per gli
 operai ed  impiegati  delle  aziende  industriali  o  commerciali  di
 qualunque  natura)  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, primo
 comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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