N. 717 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Inquinamenti - Regione Veneto - Spargimento di liquami e fanghi, derivanti da allevamenti di animali, per uso fertilizzante - Autorizzazione amministrativa - Esclusione - Manifesta infondatezza. (Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 6, punto 3, lett. c). (Cost., artt. 25, secondo comma, e 117)(GU n.26 del 29-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, punto 3, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente) promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 dal Pretore di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico di Tinelli Mario ed altro, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 - 1a s.s. dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento della Regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Caprino Veronese ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessita' dell'autorizzazione per lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali al fine di fertilizzare i propri terreni, per presunto contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, assumendosi che la Regione avrebbe legiferato in materia penale, come tale riservata alla competenza legislativa dello Stato; Considerato che la materia disciplinata dalla norma censurata e' prettamente amministrativa in quanto riguarda l'inquinamento del suolo di competenza della Regione e propriamente la determinazione delle fattispecie per cui occorre l'autorizzazione amministrativa e quelle che invece ne sono esenti e non importa alcuna modificazione nella configurazione del fatto-reato; che il reato consiste invece nell'effettuazione o nel mantenimento degli scarichi senza autorizzazione; che non sussiste la violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di sanzioni penali; che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente) sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Caprino Veronese con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1038