N. 717 ORDINANZA 9 - 23 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Inquinamenti - Regione Veneto - Spargimento di liquami e fanghi,
 derivanti da allevamenti di animali, per uso fertilizzante -
 Autorizzazione amministrativa - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 6, punto 3, lett.
 c).  (Cost., artt. 25, secondo comma, e 117)
(GU n.26 del 29-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, punto 3,
 lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile  1985,  n.  33
 (Norme  per la tutela dell'ambiente) promosso con ordinanza emessa il
 12 maggio 1987 dal  Pretore  di  Caprino  Veronese  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Tinelli Mario ed altro, iscritta al n. 395 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 39 - 1a s.s. dell'anno 1987;
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Caprino Veronese ha sollevato questione
 incidentale di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  punto  3,
 lett.  c),  della  legge  della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33,
 nella parte in cui esclude la necessita' dell'autorizzazione  per  lo
 spargimento  di  liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali
 al fine di fertilizzare i propri terreni, per presunto contrasto  con
 gli  artt.  25,  secondo comma, e 117 della Costituzione, assumendosi
 che la Regione  avrebbe  legiferato  in  materia  penale,  come  tale
 riservata alla competenza legislativa dello Stato;
    Considerato  che  la materia disciplinata dalla norma censurata e'
 prettamente amministrativa  in  quanto  riguarda  l'inquinamento  del
 suolo  di  competenza  della Regione e propriamente la determinazione
 delle fattispecie per cui occorre l'autorizzazione  amministrativa  e
 quelle  che  invece ne sono esenti e non importa alcuna modificazione
 nella configurazione del fatto-reato;
      che   il   reato   consiste   invece  nell'effettuazione  o  nel
 mantenimento degli scarichi senza autorizzazione;
      che  non  sussiste  la  violazione  della  sfera  di  competenza
 esclusiva dello Stato in materia di sanzioni penali;
      che,   conseguentemente,   la  proposta  questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, punto 3,  lett.  c),  della  legge  della
 Regione   Veneto   16  aprile  1985,  n.  33  (Norme  per  la  tutela
 dell'ambiente) sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  25,  secondo
 comma,  e 117 della Costituzione, dal Pretore di Caprino Veronese con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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