N. 731 SENTENZA 20 - 30 giugno 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Regione - Regione Toscana - Trasporti - Rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna - Competenza per l'intero territorio nazionale Asserita invasione della sfera di competenza regionale Inammissibilita'(GU n.27 del 6-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in Cancelleria il 17 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 1 agosto 1984, avente per oggetto: "Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione)". Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi gli avvocati Antonio Rogazzini per la Regione Toscana, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 5 ottobre e depositato il 17 ottobre 1984 la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni lamentando che lo Stato, con decreto del Ministro dei Trasporti del primo agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1984, disciplinando il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale, ha invaso la sfera di competenza ad essa attribuita in materia di trasporti a norma dell'art. 117 Cost. Espone la ricorrente che l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione del precetto costituzionale, precisa che le funzioni amministrative relative alle tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale trasferite alle Regioni concernono i servizi pubblici esercitati con linee tramviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed automobilistiche; e che l'art. 86 riserva allo Stato, prevedendo una partecipazione della Regione all'attivita', "il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali". In tale quadro normativo il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto", facoltizza, all'art. 100, n. 8, il Ministro dei Trasporti ad emanare norme regolamentari riguardanti "la libera circolazione, nell'ambito delle disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonche' per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attivita' di ricerca, studio e consulenza, ferme restando le competenze delle Regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto o rientrante nelle attribuzioni delle Regioni stesse, per il personale addetto alla vigilanza di tali servizi". La disposizione, rileva la Regione, contiene un duplice limite al potere regolamentare: il primo di natura teleologica, in quanto il rilascio delle tessere e' finalizzato all'espletamento delle funzioni di controllo della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio dei trasporti e di polizia; il secondo soggettivo, consistente nell'individuazione dei soggetti destinatari. Tali limiti, ad avviso della ricorrente, non sono stati rispettati dal provvedimento impugnato, con conseguente violazione delle competenze della Regione Toscana. Tra le varie categorie di tessere previste dal d.m. primo agosto 1984 e distinte per colore, solo una, di colore amaranto, e' contemplato possa costituire tessera di servizio, abilitando quindi alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia; essa e' infatti rilasciata a dirigenti e funzionari in servizio attivo presso la Direzione Generale M.C.T.C. specificamente investiti di funzioni di vigilanza. Per tutti gli altri tipi di tessera, al contrario, il nesso con le funzioni previste dal d.P.R. n. 753 del 1980 e' escluso ovvero il rilascio non e' collegato dal regolamento impugnato all'esercizio delle funzioni stesse. Tale nesso risulta escluso, ad avviso della Regione, per le tessere rilasciabili al Ministro dei Trasporti, ai Sottosegretari ed al Capo di Gabinetto (art. 4); e' altresi' escluso per alcune categorie di soggetti enumerate all'art. 5, come il personale in attivita' di servizio di Gabinetto e di Segreteria designato dal Ministro o dai Sottosegretari (lettera b), il Presidente del Consiglio di Stato (lett. d), il Presidente della seconda Sezione consultiva del Consiglio di Stato (lett. e), il personale in servizio dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti presso il Ministero dei Trasporti (lett. f), il personale dell'Ufficio distaccato dell'Avvocatura di Stato presso il Ministero dei Trasporti (lett. g), il personale in attivita' di servizio della Ragioneria centrale presso il Ministero dei Trasporti (lett. h), i Consigli di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (lett. l), il personale in attivita' di servizio della Direzione Generale del coordinamento e programmazione (lett. m), il Presidente e gli Assessori ai trasporti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano (lett. n), i membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (lett. q); per altri soggetti contemplati alle lettere a), c), i), o) e p) l'attribuzione non e' collegata all'esplicazione di una attivita' di controllo della sicurezza e di polizia. Per altri soggetti, contemplati dagli artt. 6 e 7 (ex Ministri, ex Sottosegretari di Stato ai Trasporti, pensionati di altre Amministrazioni che siano stati in servizio presso la Direzione Generale della M.C.T.C., personale in quiescenza di tale Direzione generale), risulterebbe escluso non solo il nesso con le funzioni, ma anche il requisito personale, in quanto non rientranti in alcuna delle categorie previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. n. 753 del 1980. La Regione Toscana chiede pertanto sia dichiarata la esclusiva spettanza, nel proprio territorio, dell'attribuzione relativa ai trasporti regionali e quindi al rilascio delle tessere di libera circolazione, escluse quelle rilasciate per motivi attinenti al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, con conseguente annullamento del decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto 1984 limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. - Analogo ricorso ha sollevato la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 6 ottobre e depositato il 19 ottobre 1984, censurando il medesimo d.m. primo agosto 1984 in quanto invasivo della competenza regionale in materia, non solo in relazione ai mezzi di trasporto le cui funzioni amministrative essa esercita a titolo di trasferimento - tramvie e linee automobilistiche, filovie (d.P.R. n. 5 del 1972, art. 1), ferrovie in regime di concessione dismesse dallo Stato (art. 2), linee di navigazione interna (art. 4) - ma altresi' in relazione alle linee ferroviarie in regime di concessione, le cui funzioni amministrative sono state alle Regioni attribuite a titolo di delega (art. 86 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in quanto l'esercizio di tali ultime funzioni comporta la potesta' della Regione di emanare norme di "organizzazione e di spese" e tale natura rivestirebbero le disposizioni che disciplinano le agevolazioni di viaggio, tanto sotto il profilo della organizzazione che sotto quello della spesa, "per una evidente rinuncia ad introitare il costo del trasporto". La Regione Lombardia rileva in primo luogo che la delega a regolamentare conferita al Ministro dei Trasporti al punto 8 dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980 concerne esclusivamente le "ferrovie in concessione" come si evince dalla lettera della norma oltre che dal titolo del Capo III di cui l'articolo e' parte integrante, e che essa correla ogni agevolazione "all'espletamento di funzioni", alla "prestazione di opera" ed allo "svolgimento di attivita'" da parte dei soggetti cui il regolamento avrebbe potuto riconoscere titolo per il diritto alla "libera circolazione". Ne deriva che i limiti della delega sono stati violati in quanto il decreto: a) ha esteso l'ambito del regolamento ai servizi di trasporto pubblico di competenza regionale diversi dalle ferrovie in concessione; b) ha comunque attribuito, anche con riferimento alle ferrovie in concessione, titolo alla libera circolazione a soggetti diversi da quelli previsti dalla delega di cui al punto 8 dell'art. 100 d.P.R. n. 753 del 1980 come, tra gli altri, al personale in quiescenza, ad "alti magistrati", vertici di organismi dotati di competenza generale (Avvocato generale dello Stato), ovvero al personale di Direzioni Generali del Ministero dei Trasporti che svolgono mansioni generali e non specifiche, quali la programmazione e il coordinamento. All'invasione delle attribuzioni della Regione, deduce la ricorrente, si accompagna un "pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario", in quanto le Regioni ricevono, in forza della legge 10 aprile 1981, n. 151, risorse finanziarie per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto", con accollo dell'eventuale ulteriore onere risultante dalla eccedenza rispetto a parametri fissati e - sostanzialmente - determinati sulla base della spesa storica". Chiede pertanto che sia dichiarata la non spettanza agli organi dello Stato delle attribuzioni dette, con conseguente annullamento, in parte qua, del decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto 1984. 3. - Si e' costituito con unica memoria per entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero per il rigetto delle domande. In ordine alla sfera di applicazione delle norme della legge n. 753 del 1980 deduce preliminarmente che, come precisato dall'art. 1, esse si riferiscono alle ferrovie gestite dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione, "ma sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono estese a quelli di competenza delle Regioni" e quindi ai servizi tramviari, filoviari, funiviari, automobilistici e della navigazione interna, con conseguente irrilevanza, sotto il profilo della polizia e della sicurezza dell'esercizio, della distinzione tra servizi di competenza statale e regionale. In ordine alle ferrovie in regime di concessione, osserva in particolare l'Avvocatura, la delega dell'esercizio delle relative funzioni amministrative conferita dall'art. 86 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' tuttora inoperante, non essendosi verificate le condizioni cui era stata subordinata: l'assenso delle Regioni interessate ed il risanamento tecnico-economico a cura dello Stato. All'inoperativita' di tale delega consegue la inoperativita' della delega ad emanare norme legislative di organizzazione e spesa, come disposto dall'art. 7 del medesimo d.P.R.. Quanto ai servizi di interesse regionale, rileva il resistente, sono rimaste ferme le funzioni degli organi statali e, quindi, del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C., in materia di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, secondo il disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 (si veda la sentenza della Corte n. 58 del 1976). La disposizione del terzo comma dell'art. 86, d.P.R. n. 616 del 1977, richiamata dalla Regione Toscana, che ammetteva le Regioni a partecipare al controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli operato dagli organi statali, e' stata poi espressamente abrogata dall'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980, ristabilendosi cosi' la esclusivita' delle funzioni dello Stato in materia, rispetto a tutti i servizi di trasporto; l'intervento regionale e' infatti considerato dall'art. 100 del citato d.P.R. "sussidiario rispetto a quello principale dello Stato". In particolare, riguardo al ricorso della Regione Lombardia osserva quanto segue: a) l'inciso contenuto al punto 8 del menzionato art. 100 ("nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge") ha un autonomo valore, rispetto al limite dell'"espletamento delle funzioni", nel senso che la norma ha inteso far salve le disposizioni di legge esistenti in materia di libera circolazione, precisando che sono ancora in vigore, sicche' deve escludersi che, nell'attribuzione della delega al Ministro potesse non tenersene conto. Il legislatore, in caso contrario, le avrebbe espressamente abrogate, qualora non avesse inteso tenerne conto nella disciplina della libera circolazione; b) in ordine al nesso con le funzioni ispettive va esclusa una interpretazione strettamente letterale della disposizione: "personale della M.C.T.C." e "in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalla presenti norme" sono invero espressioni di assai ampia portata e rivelano l'intenzione del legislatore di estendere l'applicazione della norma "a tutto il personale che, a vari livelli, in una complessa organizzazione concorre, ancorche' in diversa misura, all'esercizio della funzione amministrativa tendente ad assicurare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio dei servizi pubblici". Il contenuto delle "funzioni" non si esaurisce nelle mere operazioni di controllo per cui e' necessario avere accesso alle vetture ed il concetto di "relazione" ("in relazione all'espletamento delle funzioni...") va riferito all'intera disciplina "delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione dei trasporti ed anche di altre Amministrazioni statali competenti in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio, considerate ad ogni livello, da quello decisionale a quello operativo, sicche' "tutto" il personale dell'Amministrazione (e non solo il singolo operatore) in quanto partecipe, a qualsiasi livello, delle dette funzioni, deve considerarsi "destinatario" della norma". L'immediatezza del nesso tra operatore e funzione ispettiva preteso dalla Regione Lombardia, ad avviso dell'Avvocatura, risulta escluso dalla stessa norma dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980, che ha previsto l'estensione del beneficio "al personale di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonche' a coloro che, nell'interesse della stessa svolgono attivita' di ricerca, studio e consulenza. In ogni caso, poi, quanto al personale in quiescenza, le norme dettate dal decreto sono meramente riproduttive di disposizioni contenute in "leggi vigenti" che, come detto, conservano piena validita'. 4. - Nell'imminenza dell'udienza ha depositato la Regione Toscana. In ordine al rapporto tra soggetti cui sono concesse le tessere di libera circolazione e funzioni attinenti alla polizia, sicurezza e regolarita' dei trasporti, replica la ricorrente che esso, se pure non immediato, deve tuttavia esistere e non puo' essere presunto, sicche' risultano evidentemente illegittime le norme del decreto che non precrivono alcun nesso tra rilascio delle tessere ed esercizio delle funzioni. La Regione contesta altresi' l'interpretazione offerta dall'Avvocatura del richiamo alle "vigenti disposizioni di legge", osservando che l'inciso costituisce un ulteriore limite al rilascio delle tessere e non legittima il Ministro a riprodurre norme esistenti che concedano agevolazioni. Rileva infine che non viene contestata l'esistenza di un potere di controllo, ma si denuncia il d.m. in quanto non riconducibile al potere in questione. 5. - Ha altresi' depositato memoria l'Avvocatura dello Stato deducendo, tra l'altro, che le statuizioni del d.m. ritenute contra legem riguardano "rapporti civilistici di trasporto" tra soggetti beneficiari ed imprese di trasporto e sono quindi estranee alle Regioni ed alle loro attribuzioni. Quanto alla "materie delegate" cui fa riferimento la Regione Lombardia, la relativa competenza della Regione non e' tutelabile, in quanto tale, con lo strumento del conflitto di attribuzioni. Considerato in diritto 1. - Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti a impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto, vale a dire il decreto del Ministro dei trasporti 1 agosto 1984, con il quale e' regolato il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione. 2. - Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo dalla legge 6 dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. E sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare in via regolamentare la libera circolazione (e particolarmente il rilascio delle tessere di libera circolazione) ai sensi dell'art. 100 punto 8 del detto d.P.R. sia invasivo delle loro competenze in materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.) per aver violato le norme racchiuse nel d.P.R. medesimo. In particolare la Regione Toscana premette che sono attribuite alla competenza regionale a norma dell'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l efunzioni concernenti i servizi pubblici di trasporto "di interesse regionale" esercitati con linee tramviarie, metrolpolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed automobilistiche, e che sono riservate allo Stato, a norma del successivo art. 86, le funzioni di controllo sulla sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. E osserva, su tale premessa, che il Ministro era abilitato dall'art. 100, n. 8, del d.P.R. n. 753 del 1980, a porre norme regolamentari con riferimento alle dette funzioni, e quindi con il duplice limite che il rilascio delle tessere fosse disposto al fine dell'espletamento dei controlli sulla sicurezza e regolarita' dei trasporti e di polizia e nei confronti di date categorie espressamente indicate, investiti delle relative attribuzioni o di compiti accessori, come il personale della Direzione generale della motorizzazione civile (MCTC), quello di altre amministrazioni dello Stato che presti la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la detta Direzione, e coloro che nell'interesse della stessa svolgono attivita' di ricerca, studio o consulenza. Cio' posto, deduce che l'atto impugnato, prevedendo il rilascio delle tessere a categorie non investite delle attribuzioni ed estranei ai compiti suindicati, ha varcato il duplice limite come sopra posto. Da canto suo la Regione Lombardia, oltre a formulare censure analoghe, rileva che il Ministro era abilitato a porre norme regolamentari in materia di rilascio delle tessere per le sole ferrovie in concessione (art. 100, comma primo, d.P.R. n. 753 del 1980) e prospetta ancora che a causa delle dedotte violazioni di legge, consistenti nel rilascio di tessere al di fuori dei casi previsti, si sarebbe determinato un "pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario" per essa regione, attributaria, ex lege 10 aprile 1981, n. 151, di risorse destinate al ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, con accollo dell'eventuale ulteriore onere risultante dall'eccedenza rispetto ai parametri stabiliti (sulla base della spesa storica). 3. - I conflitti sono inammissibili. Posto che essi si presentano come conflitti di interferenza, nel senso che le regioni non rivendicano come propria la competenza esercitata dal Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo di questa e' derivato un turbamento per l'esercizio di una loro competenza, e' necessaria, per la rilevanza delle denunciate violazioni, non solo la configurabilita' della competenza, che si assume in tal modo incisa, come competenza costituzionalmente garantita, ma anche la configurabilita' della stessa incisione. Occorre, cioe', che fra la competenza che si asserisce incidente e quella (sempreche' costituzionalmente garantita) che si asserisce incisa intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati livelli o sotto dati aspetti, cioe' l'essere entrambe destinate ad essere esercitate nel medesimo procedimento, o comunque l'una nel presupposto o in vista dell'esercizio dell'altra per il conseguimento di un certo risultato, tanto piu' se l'ente portatore della competenza incisa sia di questo complessivamente responsabile o vi abbia preminente interesse. Orbene un siffatto rapporto non e' configurabile nel settore in argomento, in cui l'art. 100 individua e giustappone in materia di (rilascio di tessere) di libera circolazione ai fini di controlli sulla sicurezza e sulla regolarita' dei trasporti due competenze a oggetto ben distinto e a svolgimento del tutto indipendente: una competenza dello Stato per quel che concerne il personale della M.C.T.C. e altre categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8, prima parte) e una competenza delle regioni per quel che riguarda il personale regionale addetto alla vigilanza sui servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse (n. 8, seconda parte). Tanto meno puo' parlarsi di un risultato ascrivibile alla regione o di preminente interesse della medesima, alla cui produzione Stato e regione debbano concorrere, con riferimento a un servizio di vigilanza in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dei trasporti pubblici considerato nel suo complesso, giacche' un siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso ascrivibile a una competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 - abrogato con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980 - ma gli artt. 1, comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto d.P.R. n. 753 e la stessa abrogazione dell'art. 86, comma terzo d.P.R. n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753). Per quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente l'asserito "pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario" derivante dalle denunciate illegittimita' nel rilascio delle tessere di libera circolazione, va considerato che esso - riconosciuto dalla stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto - non sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, tenuto conto del carattere indiretto del nesso istituibile fra le illegittimita' denunciate e un eventuale disavanzo di gestione. Va peraltro osservato che nel sistema della legge n. 151 del 1981, (recante princi'pi fondamentali nella materia e istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto) tali disavanzi non sono posti a carico delle regioni nel senso indicato dalla ricorrente. Al riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi terzo e quarto della detta legge, il quale precisa che rimangono a carico delle imprese di trasporto e, semmai, degli enti locali, i disavanzi non coperti dai contributi di esercizio, cui e' tenuta la regione, sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non inferiore a quanto a tale scopo ad esse e' attribuito dallo Stato attraverso il Fondo per gli investimenti e il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi (cfr. altresi' l'art. 9, che delinea il ruolo svolto dalla regione nel circuito di distribuzione e di successiva assegnazione agli enti o alle aziende di trasporto delle somme del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi). E va ricordata la sentenza di questa Corte n. 307 del 1983, la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma primo del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, perche', non conformandosi alla legge n. 151, aveva posto a carico delle regioni, senza fornire alle medesime i mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con "il maggior gettito dei tributi propri") l'onere, peraltro per l'anno in corso, del ripianamento dei disavanzi in parola (cfr. altresi' la sentenza di questa Corte n. 245 del 1984, la quale, per analoghi motivi, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro lo Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 1 agosto 1984 (Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: tessere di libera circolazione) dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1066