N. 731 SENTENZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regione
 - Regione Toscana - Trasporti - Rilascio delle tessere di libera
 circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune,
 servizi automobilistici e di navigazione interna - Competenza per
 l'intero territorio nazionale Asserita invasione della sfera di
 competenza regionale Inammissibilita'
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia
 notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in Cancelleria il 17 e
 il  19  successivi  ed  iscritti  ai nn. 42 e 43 del registro ricorsi
 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del  decreto  del
 Ministro  dei  trasporti  in data 1› agosto 1984, avente per oggetto:
 "Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100,  punto  8,
 del  d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione)".
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  gli  avvocati  Antonio  Rogazzini  per  la Regione Toscana,
 Maurizio Steccanella per la  Regione  Lombardia  e  l'Avvocato  dello
 Stato  Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   Con ricorso notificato il 5 ottobre e depositato il 17 ottobre 1984
 la Regione Toscana ha proposto conflitto di  attribuzioni  lamentando
 che lo Stato, con decreto del Ministro dei Trasporti del primo agosto
 1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  agosto  1984,
 disciplinando  il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle
 ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi  automobilistici
 e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale, ha invaso
 la sfera di competenza ad essa attribuita in materia di  trasporti  a
 norma dell'art. 117 Cost.
    Espone  la  ricorrente che l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, in  attuazione  del  precetto  costituzionale,  precisa  che  le
 funzioni    amministrative    relative    alle    tramvie   e   linee
 automobilistiche  di  interesse  regionale  trasferite  alle  Regioni
 concernono  i  servizi  pubblici  esercitati  con  linee  tramviarie,
 metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di  ogni  tipo  ed
 automobilistiche;  e che l'art. 86 riserva allo Stato, prevedendo una
 partecipazione  della  Regione  all'attivita',  "il  controllo  della
 sicurezza  degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio
 dei trasporti regionali".
    In tale quadro normativo il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante
 "Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e   regolarita'
 dell'esercizio  delle  Ferrovie  e  di  altri  servizi di trasporto",
 facoltizza, all'art. 100, n. 8, il Ministro dei Trasporti ad  emanare
 norme  regolamentari riguardanti "la libera circolazione, nell'ambito
 delle disposizioni di legge ed in  relazione  all'espletamento  delle
 funzioni  previste  dalle  presenti  norme,  per  il  personale della
 M.C.T.C., per quello di altre Amministrazioni dello Stato che  presta
 la  propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione
 con la M.C.T.C. nonche' per coloro che, nell'interesse della  stessa,
 svolgono attivita' di ricerca, studio e consulenza, ferme restando le
 competenze  delle  Regioni  in  ordine  alla   libera   circolazione,
 nell'ambito  dei  servizi  di  pubblico  trasporto o rientrante nelle
 attribuzioni delle Regioni stesse,  per  il  personale  addetto  alla
 vigilanza di tali servizi".
    La  disposizione, rileva la Regione, contiene un duplice limite al
 potere regolamentare: il primo di natura teleologica,  in  quanto  il
 rilascio delle tessere e' finalizzato all'espletamento delle funzioni
 di controllo della sicurezza e della regolarita'  dell'esercizio  dei
 trasporti   e   di   polizia;   il  secondo  soggettivo,  consistente
 nell'individuazione dei soggetti destinatari.
    Tali limiti, ad avviso della ricorrente, non sono stati rispettati
 dal  provvedimento  impugnato,  con  conseguente   violazione   delle
 competenze della Regione Toscana.
    Tra  le  varie categorie di tessere previste dal d.m. primo agosto
 1984 e  distinte  per  colore,  solo  una,  di  colore  amaranto,  e'
 contemplato  possa  costituire tessera di servizio, abilitando quindi
 alle funzioni di vigilanza, sindacato  e  polizia;  essa  e'  infatti
 rilasciata  a  dirigenti  e  funzionari  in servizio attivo presso la
 Direzione Generale M.C.T.C. specificamente investiti di  funzioni  di
 vigilanza.
    Per tutti gli altri tipi di tessera, al contrario, il nesso con le
 funzioni previste dal d.P.R. n. 753 del 1980  e'  escluso  ovvero  il
 rilascio  non  e'  collegato  dal regolamento impugnato all'esercizio
 delle funzioni stesse.
    Tale  nesso  risulta  escluso,  ad  avviso  della  Regione, per le
 tessere rilasciabili al Ministro dei Trasporti, ai Sottosegretari  ed
 al  Capo  di  Gabinetto  (art.  4);  e'  altresi'  escluso per alcune
 categorie di soggetti enumerate all'art.  5,  come  il  personale  in
 attivita'  di  servizio  di  Gabinetto  e di Segreteria designato dal
 Ministro  o  dai  Sottosegretari  (lettera  b),  il  Presidente   del
 Consiglio  di  Stato  (lett.  d), il Presidente della seconda Sezione
 consultiva del Consiglio di Stato (lett. e), il personale in servizio
 dell'Ufficio  di  controllo della Corte dei Conti presso il Ministero
 dei  Trasporti  (lett.  f),  il  personale  dell'Ufficio   distaccato
 dell'Avvocatura di Stato presso il Ministero dei Trasporti (lett. g),
 il personale in  attivita'  di  servizio  della  Ragioneria  centrale
 presso   il   Ministero  dei  Trasporti  (lett.  h),  i  Consigli  di
 Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (lett. l), il personale in
 attivita'  di  servizio  della Direzione Generale del coordinamento e
 programmazione (lett. m), il Presidente e gli Assessori ai  trasporti
 delle  Regioni  e  delle  Province  di  Trento e Bolzano (lett. n), i
 membri del Consiglio Superiore dei Lavori  Pubblici  (lett.  q);  per
 altri  soggetti  contemplati  alle  lettere  a),  c),  i),  o)  e  p)
 l'attribuzione non e' collegata all'esplicazione di una attivita'  di
 controllo della sicurezza e di polizia.
    Per altri soggetti, contemplati dagli artt. 6 e 7 (ex Ministri, ex
 Sottosegretari  di  Stato   ai   Trasporti,   pensionati   di   altre
 Amministrazioni  che  siano  stati  in  servizio  presso la Direzione
 Generale della M.C.T.C., personale in quiescenza  di  tale  Direzione
 generale), risulterebbe escluso non solo il nesso con le funzioni, ma
 anche il requisito personale, in  quanto  non  rientranti  in  alcuna
 delle  categorie  previste  dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. n. 753
 del 1980.
    La  Regione  Toscana  chiede  pertanto sia dichiarata la esclusiva
 spettanza, nel  proprio  territorio,  dell'attribuzione  relativa  ai
 trasporti  regionali  e  quindi  al  rilascio delle tessere di libera
 circolazione, escluse  quelle  rilasciate  per  motivi  attinenti  al
 controllo  della  sicurezza  degli  impianti fissi e dei veicoli, con
 conseguente annullamento del decreto del Ministro dei Trasporti primo
 agosto 1984 limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
    2.  -  Analogo  ricorso  ha  sollevato  la  Regione Lombardia, con
 ricorso notificato il 6 ottobre e  depositato  il  19  ottobre  1984,
 censurando  il  medesimo  d.m.  primo  agosto 1984 in quanto invasivo
 della competenza regionale in materia, non solo in relazione ai mezzi
 di trasporto le cui funzioni amministrative essa esercita a titolo di
 trasferimento - tramvie e linee automobilistiche, filovie (d.P.R.  n.
 5 del 1972, art. 1), ferrovie in regime di concessione dismesse dallo
 Stato (art. 2), linee di navigazione interna (art. 4) -  ma  altresi'
 in  relazione alle linee ferroviarie in regime di concessione, le cui
 funzioni amministrative sono state alle Regioni attribuite  a  titolo
 di  delega  (art.  86  d.P.R.   24  luglio  1977,  n. 616), in quanto
 l'esercizio di  tali  ultime  funzioni  comporta  la  potesta'  della
 Regione di emanare norme di "organizzazione e di spese" e tale natura
 rivestirebbero le disposizioni che disciplinano  le  agevolazioni  di
 viaggio, tanto sotto il profilo della organizzazione che sotto quello
 della spesa, "per una evidente rinuncia ad introitare  il  costo  del
 trasporto".
    La  Regione  Lombardia  rileva  in  primo  luogo  che  la delega a
 regolamentare  conferita  al  Ministro  dei  Trasporti  al  punto   8
 dell'art.  100  del d.P.R. n. 753 del 1980 concerne esclusivamente le
 "ferrovie in concessione" come si evince dalla  lettera  della  norma
 oltre  che  dal  titolo  del  Capo  III  di  cui  l'articolo e' parte
 integrante, e che essa correla ogni agevolazione "all'espletamento di
 funzioni",  alla  "prestazione  di  opera"  ed  allo  "svolgimento di
 attivita'" da parte dei soggetti cui il  regolamento  avrebbe  potuto
 riconoscere titolo per il diritto alla "libera circolazione".
    Ne  deriva  che i limiti della delega sono stati violati in quanto
 il decreto:
       a)  ha  esteso l'ambito del regolamento ai servizi di trasporto
 pubblico  di  competenza  regionale   diversi   dalle   ferrovie   in
 concessione;
       b)  ha comunque attribuito, anche con riferimento alle ferrovie
 in concessione, titolo alla libera circolazione a soggetti diversi da
 quelli  previsti  dalla delega di cui al punto 8 dell'art. 100 d.P.R.
 n. 753 del 1980 come, tra gli altri, al personale in  quiescenza,  ad
 "alti magistrati", vertici di organismi dotati di competenza generale
 (Avvocato generale dello Stato), ovvero  al  personale  di  Direzioni
 Generali del Ministero dei Trasporti che svolgono mansioni generali e
 non specifiche, quali la programmazione e il coordinamento.
    All'invasione   delle   attribuzioni   della  Regione,  deduce  la
 ricorrente, si accompagna un  "pregiudizio  reale  e  sostanziale  di
 ordine  finanziario",  in  quanto le Regioni ricevono, in forza della
 legge 10 aprile 1981, n. 151, risorse finanziarie per il ripiano  dei
 disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto", con accollo
 dell'eventuale ulteriore onere risultante dalla eccedenza rispetto  a
 parametri  fissati e - sostanzialmente - determinati sulla base della
 spesa storica".
    Chiede  pertanto  che  sia dichiarata la non spettanza agli organi
 dello Stato delle attribuzioni dette, con  conseguente  annullamento,
 in  parte  qua,  del  decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto
 1984.
    3.  - Si e' costituito con unica memoria per entrambi i giudizi il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura   dello  Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'
 ovvero per il rigetto delle domande.
    In  ordine  alla  sfera di applicazione delle norme della legge n.
 753 del 1980 deduce preliminarmente che, come precisato dall'art.  1,
 esse si riferiscono alle ferrovie gestite dall'Azienda Autonoma delle
 Ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di  concessione,  "ma
 sono  estese  a  tutti  gli  altri  servizi  collettivi  di  pubblico
 trasporto terrestre di competenza degli  organi  dello  Stato  e,  se
 concernenti  la  polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono estese a
 quelli di competenza delle Regioni" e quindi  ai  servizi  tramviari,
 filoviari,  funiviari,  automobilistici  e della navigazione interna,
 con conseguente irrilevanza, sotto il profilo della polizia  e  della
 sicurezza dell'esercizio, della distinzione tra servizi di competenza
 statale e regionale.
    In  ordine  alle  ferrovie  in  regime  di concessione, osserva in
 particolare l'Avvocatura, la  delega  dell'esercizio  delle  relative
 funzioni  amministrative  conferita dall'art. 86 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, e' tuttora  inoperante,  non  essendosi  verificate  le
 condizioni   cui  era  stata  subordinata:  l'assenso  delle  Regioni
 interessate ed il risanamento tecnico-economico a cura  dello  Stato.
 All'inoperativita'  di  tale  delega consegue la inoperativita' della
 delega ad emanare norme legislative di organizzazione e  spesa,  come
 disposto dall'art. 7 del medesimo d.P.R..
    Quanto  ai  servizi  di interesse regionale, rileva il resistente,
 sono rimaste ferme le funzioni degli organi statali  e,  quindi,  del
 Ministero  dei  Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C., in materia di
 polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e  dei
 natanti, secondo il disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 (si
 veda la sentenza della Corte n. 58 del 1976).
    La  disposizione  del  terzo comma dell'art. 86, d.P.R. n. 616 del
 1977, richiamata dalla Regione Toscana, che ammetteva  le  Regioni  a
 partecipare al controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
 operato dagli organi statali, e'  stata  poi  espressamente  abrogata
 dall'art.  104  del  d.P.R.  n. 753 del 1980, ristabilendosi cosi' la
 esclusivita' delle funzioni dello Stato in materia, rispetto a  tutti
 i servizi di trasporto; l'intervento regionale e' infatti considerato
 dall'art. 100  del  citato  d.P.R.  "sussidiario  rispetto  a  quello
 principale dello Stato".
    In  particolare,  riguardo  al  ricorso  della  Regione  Lombardia
 osserva quanto segue:
       a)  l'inciso  contenuto  al  punto  8  del  menzionato art. 100
 ("nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge")  ha  un  autonomo
 valore,  rispetto  al  limite dell'"espletamento delle funzioni", nel
 senso che la norma ha inteso  far  salve  le  disposizioni  di  legge
 esistenti  in  materia  di  libera  circolazione, precisando che sono
 ancora in vigore,  sicche'  deve  escludersi  che,  nell'attribuzione
 della delega al Ministro potesse non tenersene conto. Il legislatore,
 in caso contrario, le avrebbe  espressamente  abrogate,  qualora  non
 avesse   inteso   tenerne   conto   nella   disciplina  della  libera
 circolazione;
       b)  in ordine al nesso con le funzioni ispettive va esclusa una
 interpretazione strettamente letterale della disposizione: "personale
 della  M.C.T.C."  e  "in  relazione  all'espletamento  delle funzioni
 previste dalla presenti norme" sono invero espressioni di assai ampia
 portata   e   rivelano  l'intenzione  del  legislatore  di  estendere
 l'applicazione della norma "a tutto il personale che, a vari livelli,
 in  una  complessa  organizzazione  concorre,  ancorche'  in  diversa
 misura,  all'esercizio  della  funzione  amministrativa  tendente  ad
 assicurare  la  sicurezza e la regolarita' dell'esercizio dei servizi
 pubblici". Il contenuto delle "funzioni" non si esaurisce nelle  mere
 operazioni  di  controllo  per  cui  e' necessario avere accesso alle
 vetture ed il concetto di "relazione" ("in relazione all'espletamento
 delle funzioni...") va riferito all'intera disciplina "delle funzioni
 istituzionali dell'Amministrazione dei trasporti ed  anche  di  altre
 Amministrazioni statali competenti in materia di polizia, sicurezza e
 regolarita' dell'esercizio, considerate ad ogni  livello,  da  quello
 decisionale   a   quello  operativo,  sicche'  "tutto"  il  personale
 dell'Amministrazione (e non solo  il  singolo  operatore)  in  quanto
 partecipe,   a   qualsiasi   livello,   delle  dette  funzioni,  deve
 considerarsi "destinatario" della norma".
    L'immediatezza  del  nesso  tra  operatore  e  funzione  ispettiva
 preteso dalla Regione Lombardia, ad avviso  dell'Avvocatura,  risulta
 escluso  dalla stessa norma dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980,
 che ha previsto l'estensione del beneficio  "al  personale  di  altre
 Amministrazioni  dello  Stato  che  presta la propria opera presso il
 Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C.  nonche'  a
 coloro   che,  nell'interesse  della  stessa  svolgono  attivita'  di
 ricerca, studio e consulenza.
    In  ogni  caso,  poi,  quanto al personale in quiescenza, le norme
 dettate dal  decreto  sono  meramente  riproduttive  di  disposizioni
 contenute  in  "leggi  vigenti"  che,  come  detto,  conservano piena
 validita'.
    4. - Nell'imminenza dell'udienza ha depositato la Regione Toscana.
    In ordine al rapporto tra soggetti cui sono concesse le tessere di
 libera circolazione e funzioni attinenti alla  polizia,  sicurezza  e
 regolarita'  dei  trasporti,  replica la ricorrente che esso, se pure
 non immediato, deve tuttavia esistere e  non  puo'  essere  presunto,
 sicche'  risultano evidentemente illegittime le norme del decreto che
 non precrivono alcun nesso tra rilascio delle  tessere  ed  esercizio
 delle funzioni.
    La    Regione    contesta   altresi'   l'interpretazione   offerta
 dall'Avvocatura del richiamo alle "vigenti  disposizioni  di  legge",
 osservando  che  l'inciso costituisce un ulteriore limite al rilascio
 delle  tessere  e  non  legittima  il  Ministro  a  riprodurre  norme
 esistenti che concedano agevolazioni.
    Rileva infine che non viene contestata l'esistenza di un potere di
 controllo, ma si denuncia il d.m.  in  quanto  non  riconducibile  al
 potere in questione.
    5.  -  Ha  altresi'  depositato  memoria  l'Avvocatura dello Stato
 deducendo, tra l'altro, che le statuizioni del d.m.  ritenute  contra
 legem  riguardano  "rapporti  civilistici  di trasporto" tra soggetti
 beneficiari ed imprese di  trasporto  e  sono  quindi  estranee  alle
 Regioni ed alle loro attribuzioni. Quanto alla "materie delegate" cui
 fa riferimento la Regione Lombardia,  la  relativa  competenza  della
 Regione  non  e'  tutelabile,  in  quanto  tale, con lo strumento del
 conflitto di attribuzioni.
                         Considerato in diritto
    1. - Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti
 a impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto,
 vale a dire il decreto del Ministro dei trasporti 1› agosto 1984, con
 il quale e' regolato il rilascio delle tessere di libera circolazione
 sulle   ferrovie,   tramvie,   filovie,   impianti  a  fune,  servizi
 automobilistici e di  navigazione  interna  per  l'intero  territorio
 nazionale.  Pertanto  i  relativi  giudizi  possono  essere riuniti e
 definiti con unica decisione.
    2. - Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo  dalla  legge  6
 dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
 regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
 trasporto. E sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare
 in via regolamentare la libera  circolazione  (e  particolarmente  il
 rilascio delle tessere di libera circolazione) ai sensi dell'art. 100
 punto 8 del detto  d.P.R.  sia  invasivo  delle  loro  competenze  in
 materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.)
 per aver violato le norme racchiuse nel d.P.R. medesimo.
    In  particolare  la  Regione  Toscana premette che sono attribuite
 alla competenza regionale a norma dell'art. 84 del d.P.R.  24  luglio
 1977, n. 616, l efunzioni concernenti i servizi pubblici di trasporto
 "di   interesse   regionale"   esercitati   con   linee   tramviarie,
 metrolpolitane,  filoviarie,  funicolari e funiviarie di ogni tipo ed
 automobilistiche, e che  sono  riservate  allo  Stato,  a  norma  del
 successivo  art.  86,  le funzioni di controllo sulla sicurezza degli
 impianti fissi e dei veicoli destinati  all'esercizio  dei  trasporti
 regionali. E osserva, su tale premessa, che il Ministro era abilitato
 dall'art. 100, n. 8, del d.P.R.  n.  753  del  1980,  a  porre  norme
 regolamentari  con  riferimento  alle dette funzioni, e quindi con il
 duplice limite che il rilascio delle tessere fosse disposto  al  fine
 dell'espletamento  dei  controlli  sulla  sicurezza e regolarita' dei
 trasporti  e  di  polizia  e  nei   confronti   di   date   categorie
 espressamente  indicate,  investiti  delle relative attribuzioni o di
 compiti accessori, come il personale della Direzione  generale  della
 motorizzazione  civile  (MCTC), quello di altre amministrazioni dello
 Stato che presti la propria opera presso il Ministero  dei  trasporti
 in collaborazione con la detta Direzione, e coloro che nell'interesse
 della stessa svolgono attivita' di ricerca, studio o consulenza. Cio'
 posto,  deduce  che  l'atto  impugnato,  prevedendo il rilascio delle
 tessere a categorie non investite delle attribuzioni ed  estranei  ai
 compiti suindicati, ha varcato il duplice limite come sopra posto.
    Da  canto  suo  la  Regione  Lombardia,  oltre a formulare censure
 analoghe,  rileva  che  il  Ministro  era  abilitato  a  porre  norme
 regolamentari  in  materia  di  rilascio  delle  tessere  per le sole
 ferrovie in concessione (art. 100, comma primo,  d.P.R.  n.  753  del
 1980)  e  prospetta  ancora  che  a causa delle dedotte violazioni di
 legge, consistenti nel rilascio di  tessere  al  di  fuori  dei  casi
 previsti,  si sarebbe determinato un "pregiudizio reale e sostanziale
 di ordine finanziario" per essa regione,  attributaria,  ex  lege  10
 aprile  1981,  n.  151,  di  risorse  destinate  al  ripianamento dei
 disavanzi di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto,  con  accollo
 dell'eventuale  ulteriore onere risultante dall'eccedenza rispetto ai
 parametri stabiliti (sulla base della spesa storica).
    3. - I conflitti sono inammissibili.
    Posto  che  essi si presentano come conflitti di interferenza, nel
 senso che le regioni  non  rivendicano  come  propria  la  competenza
 esercitata  dal  Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo
 di questa e' derivato un  turbamento  per  l'esercizio  di  una  loro
 competenza,   e'   necessaria,  per  la  rilevanza  delle  denunciate
 violazioni, non solo la configurabilita'  della  competenza,  che  si
 assume   in  tal  modo  incisa,  come  competenza  costituzionalmente
 garantita, ma  anche  la  configurabilita'  della  stessa  incisione.
 Occorre,  cioe',  che  fra la competenza che si asserisce incidente e
 quella (sempreche' costituzionalmente  garantita)  che  si  asserisce
 incisa  intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un
 oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati  livelli
 o  sotto  dati  aspetti,  cioe' l'essere entrambe destinate ad essere
 esercitate  nel  medesimo  procedimento,   o   comunque   l'una   nel
 presupposto o in vista dell'esercizio dell'altra per il conseguimento
 di  un  certo  risultato,  tanto  piu'  se  l'ente  portatore   della
 competenza  incisa  sia  di questo complessivamente responsabile o vi
 abbia preminente interesse.
    Orbene  un  siffatto  rapporto non e' configurabile nel settore in
 argomento, in cui l'art. 100 individua e giustappone  in  materia  di
 (rilascio  di  tessere)  di  libera circolazione ai fini di controlli
 sulla sicurezza e sulla regolarita' dei trasporti  due  competenze  a
 oggetto  ben  distinto  e  a  svolgimento del tutto indipendente: una
 competenza dello Stato per  quel  che  concerne  il  personale  della
 M.C.T.C.  e  altre categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8,
 prima parte) e una competenza delle regioni per quel che riguarda  il
 personale  regionale  addetto  alla vigilanza sui servizi di pubblico
 trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse  (n.  8,
 seconda  parte). Tanto meno puo' parlarsi di un risultato ascrivibile
 alla regione o di  preminente  interesse  della  medesima,  alla  cui
 produzione  Stato  e regione debbano concorrere, con riferimento a un
 servizio di vigilanza in materia di polizia, sicurezza e  regolarita'
 dei  trasporti  pubblici  considerato  nel suo complesso, giacche' un
 siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso ascrivibile a una
 competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86, comma terzo, del d.P.R.
 n. 616 del 1977 - abrogato con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del  1980
 -  ma  gli  artt.  1,  comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto
 d.P.R. n. 753 e la  stessa  abrogazione  dell'art.  86,  comma  terzo
 d.P.R. n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753).
    Per  quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente
 l'asserito "pregiudizio reale e sostanziale  di  ordine  finanziario"
 derivante  dalle denunciate illegittimita' nel rilascio delle tessere
 di libera circolazione, va considerato che esso - riconosciuto  dalla
 stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto -
 non sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di  una  lesione
 dell'autonomia  finanziaria  regionale,  tenuto  conto  del carattere
 indiretto del nesso istituibile fra le illegittimita' denunciate e un
 eventuale  disavanzo  di  gestione.  Va  peraltro  osservato  che nel
 sistema della legge n. 151 del 1981, (recante princi'pi  fondamentali
 nella  materia  e  istitutiva  del Fondo nazionale per il ripiano dei
 disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto) tali disavanzi non
 sono   posti   a  carico  delle  regioni  nel  senso  indicato  dalla
 ricorrente. Al riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi
 terzo  e  quarto  della detta legge, il quale precisa che rimangono a
 carico delle imprese di trasporto e, semmai,  degli  enti  locali,  i
 disavanzi  non  coperti dai contributi di esercizio, cui e' tenuta la
 regione, sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non
 inferiore  a  quanto  a  tale scopo ad esse e' attribuito dallo Stato
 attraverso il Fondo per gli investimenti e il Fondo nazionale per  il
 ripiano  dei  disavanzi (cfr. altresi' l'art. 9, che delinea il ruolo
 svolto dalla regione nel circuito di distribuzione  e  di  successiva
 assegnazione  agli  enti  o alle aziende di trasporto delle somme del
 Fondo nazionale per il ripiano dei  disavanzi).  E  va  ricordata  la
 sentenza  di  questa  Corte  n.  307 del 1983, la quale ha dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  31,  comma   primo   del
 decreto-legge  28  febbraio  1983,  n. 55, convertito con la legge 26
 aprile 1983, n. 131, perche', non conformandosi alla  legge  n.  151,
 aveva  posto  a  carico  delle regioni, senza fornire alle medesime i
 mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con "il
 maggior  gettito dei tributi propri") l'onere, peraltro per l'anno in
 corso, del ripianamento dei disavanzi in  parola  (cfr.  altresi'  la
 sentenza  di  questa  Corte  n.  245 del 1984, la quale, per analoghi
 motivi, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, in parte  qua,
 dell'art.  7,  comma  tredicesimo,  della  legge 27 dicembre 1983, n.
 730).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato
 contro lo Stato in ordine al decreto del Ministro  dei  trasporti  1›
 agosto  1984  (Emanazione  di  norme regolamentari previste dall'art.
 100, punto 8 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.  753:  tessere  di  libera
 circolazione)  dalla  Regione Toscana e dalla Regione Lombardia con i
 ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1066