N. 733 SENTENZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico regionale - Dipendenti vincitori di concorsi interni -
 Servizio prestato per almeno trenta mesi nel livello funzionale di
 fatto posseduto - Inquadramento automatico nel livello corrispondente
 - Non fondatezza.  (Legge regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8,
 art. 4).  (Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 della Regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8 (Modifiche  all'art.  32
 della  legge  regionale  30  maggio  1978,  n. 27) promossi con n. 13
 ordinanze emesse il 14 febbraio 1985 dal  T.A.R.  della  Liguria  sui
 ricorsi proposti da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano,
 Venturini Lucesio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo,  Murgia  Roberto,
 Canale  Laura,  Basso  Giuseppe, Merli Luisito, Sensi Speranza, Puppo
 Silvana e Lorenzoni Franco contro la Regione Liguria, rispettivamente
 iscritte ai nn. da 821 a 833 del registro ordinanze 1985 e pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Liguria.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con tredici ordinanze di identico contenuto adottate in data
 14 febbraio 1985 nei ricorsi promossi contro la  Regione  Liguria  da
 Luccardini  Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucesio,
 Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura,  Basso
 Giuseppe,  Merli  Lusito,  Sensi  Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni
 Franco,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  nei confronti
 dell'art. 4 della legge regionale  ligure  17  febbraio  1982  n.  8,
 recante  "Modifiche  all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978
 n. 27", con riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione  e  per
 eccesso di potere legislativo.
    La norma impugnata ha riconosciuto alla Giunta regionale il potere
 di attribuire  d'ufficio  il  livello  funzionale  corrispondente  ai
 dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa (11
 marzo 1982), avessero prestato, per almeno trenta mesi, servizio "nel
 livello funzionale di fatto posseduto".
    Tale  norma  e'  stata  adottata  al  fine  di  sanare gli effetti
 dell'annullamento operato dallo stesso Tribunale amministrativo della
 Liguria  dei  concorsi  interni  a  suo tempo espletati dalla Regione
 ligure ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978  n.
 27,  contenente  disposizioni  transitorie  in  tema di inquadramento
 nelle qualifiche regionali: di talche', la  norma  stessa  -  secondo
 l'applicazione fattane dalla Giunta regionale e condivisa dal giudice
 remittente - non e' stata estesa a tutti i dipendenti  regionali,  ma
 bensi'  limitata  ai soli dipendenti che si siano trovati a svolgere,
 per  almeno  trenta  mesi,  mansioni  di  fatto  superiori  a  quelle
 formalmente spettanti in conseguenza dell'esito positivo del concorso
 interno sostenuto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale  n.  27
 del 1978 e successivamente annullato.
    Interpretata  in questi termini, la norma in questione - ad avviso
 del Tribunale amministrativo della Liguria - e' tale da  violare  sia
 il  principio  di  eguaglianza  sancito  nell'art.  3  Cost.  sia  il
 principio di imparzialita' e  buon  andamento  sancito  dall'art.  97
 Cost.,  venendo  altresi'  ad  incorrere  in  un  eccesso  di  potere
 legislativo.
    In   proposito,  le  ordinanze  di  rimessione  rilevano  come  la
 posizione dei dipendenti dichiarati vincitori  nei  concorsi  interni
 poi  annullati  non  si diversifichi da quella degli altri dipendenti
 che, pur senza aver partecipato ai concorsi, abbiano di fatto  svolto
 mansioni  di livello superiore rispetto alla qualifica rivestita, dal
 momento che "ambedue i gruppi di dipendenti hanno esercitato mansioni
 superiori al livello formale di appartenenza". La discriminazione tra
 posizioni eguali operata dalla legge regionale, in relazione  ad  una
 vicenda  (annullamento  della  procedura  concorsuale)  integralmente
 rimossa dalle decisioni  del  giudice  amministrativo,  non  sarebbe,
 dunque, ragionevolmente giustificata e si porrebbe in contrasto con i
 princi'pi costituzionali "che impongono  una  disciplina  uguale  per
 situazioni  omogenee  nonche'  l'osservanza  da  parte della P.A. dei
 doveri  di  imparzialita'  e   di   buon   andamento   della   azione
 amministrativa".
    Nella norma impugnata - aggiungono le ordinanze di rimessione - va
 altresi' individuato un solo scopo, qual e' quello di "vanificare gli
 effetti  sfavorevoli  delle  sentenze  del giudice amministrativo nei
 confronti    di    una    categoria    di    dipendenti    dichiarati
 (illegittimamente)   vincitori  dei  concorsi  interni":  tale  scopo
 verrebbe, pertanto, a determinare  un  vizio  di  eccesso  di  potere
 legislativo   "per   sviamento   conseguente   ad  inottemperanza  al
 giudicato".
    Dal  che le dedotte questioni di illegittimita' costituzionale nei
 confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8  del  1982  "  nella
 parte  in  cui  esclude  l'inquadramento  nel  livello  superiore dei
 dipendenti diversi dai vincitori dei  concorsi  interni  ex  art.  32
 legge regionale n. 27 del 1978, successivamente annullati dal giudice
 amministrativo".
    2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria, al fine di
 chiedere l'inammissibilita' per difetto di rilevanza e l'infondatezza
 delle  questioni di illegittimita' prospettate nelle ordinanze di cui
 e' causa.
    Dopo aver richiamato lo svolgimento dei fatti ed aver illustrato i
 criteri ispiratori della legge regionale n. 8 del  1982,  la  Regione
 contesta l'ammissibilita' della questione sotto due profili diversi e
 cioe': a) per il fatto  che  i  ricorrenti  sarebbero  in  ogni  caso
 sprovvisti dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 32, quarto e
 quinto comma, della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti il  cui
 possesso si presenterebbe necessario anche ai fini dell'inquadramento
 diretto previsto dall'art. 4 della legge n.8  del  1982;  b)  per  il
 fatto  che  la  cancellazione,  anche parziale, della norma impugnata
 comporterebbe l'eliminazione della norma procedimentale di favore per
 i  dipendenti che della stessa hanno fruito, ma non potrebbe comunque
 consentire la sua estensione ai ricorrenti.
    Nel  merito,  la  Regione  rileva come la legge regionale n. 8 del
 1982 -  entrata  in  vigore  prima  della  formazione  dei  giudicati
 amministrativi relativi ai concorsi interni - si sia ispirata al fine
 di evitare una paralisi organizzativa e  di  consentire  il  regolare
 svolgimento  dei  compiti  istituzionali  dell'ente, cioe' ad un fine
 perfettamente compatibile con il potere legislativo regionale. Ne' la
 legge  sarebbe  tale  da  comportare  discriminazioni all'interno del
 personale regionale, dal momento che  la  posizione  di  coloro  che,
 disponendo dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale
 n. 27 del 1978, chiesero di partecipare al concorso  e  ottennero  la
 nomina  poi annullata sarebbe sostanzialmente diversa dalla posizione
 di coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,  non
 disponevano dei requisiti per parteciparvi e comunque non chiesero di
 parteciparvi. Al contrario, la lesione del principio  di  eguaglianza
 potrebbe,  invece,  derivare  dalla indebita estensione di una stessa
 disciplina  di  carattere  eccezionale  a  situazioni  oggettivamente
 differenziate.
    Infine,  la  Regione  contesta  il  profilo  relativo all'asserita
 violazione dell'art. 97 Cost., rilevando come "la ridefinizione delle
 funzioni   di   alcuni   dipendenti,   motivata   da  circostanze  di
 eccezionalita' del tutto limitate nel tempo  e  volta  a  sanare  una
 situazione  di paralisi organizzativa ed istituzionale" abbia proprio
 mirato al soddisfacimento  del  principio  di  buon  andamento  della
 pubblica amministrazione sanzionato dalla norma costituzionale.
    3.  -  In  prossimita' dell'udienza di discussione la difesa della
 Regione Liguria ha presentato  memoria,  dove  si  ribadiscono  e  si
 sviluppano le tesi enunciate nell'atto di costituzione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  tredici  ordinanze di cui e' causa presentano lo stesso
 contenuto:  esse  pertanto  possono  essere   decise   con   un'unica
 pronuncia.
    2.  - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria contesta
 la legittimita' costituzionale  dell'art.  4  della  legge  regionale
 ligure   17   febbraio   1982   n.  8,  dove  si  prevede  -  secondo
 l'interpretazione adottata dalla Giunta regionale e  condivisa  dallo
 stesso   Tribunale   -   l'inquadramento   automatico   nel   livello
 corrispondente al livello  di  fatto  esercitato  a  favore  di  quei
 dipendenti che - dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di
 cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del  1978,  ottenendo  la
 nomina  - abbiano prestato servizio, alla data dell'entrata in vigore
 della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi.
    Tale   norma,   ad  avviso  del  giudice  remittente,  verrebbe  a
 incorrere, in conseguenza della sua irragionevole limitazione ad  una
 circoscritta  categoria  di  dipendenti  regionali, in una violazione
 degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che in un vizio di eccesso di  potere
 legislativo.
    3.   -   La   Regione   Liguria   ha   pregiudizialmente  eccepito
 l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza.
    L'eccezione non merita accoglimento.
    Dal  contenuto  delle  ordinanze  e'  possibile  desumere  che  la
 questione di costituzionalita' di cui e' causa e' stata sollevata nei
 confronti  dell'art.  4  della  legge  regionale n. 8 del 1982 "nella
 parte in  cui  esclude  l'inquadramento  nel  livello  superiore  dei
 dipendenti  diversi  dai  vincitori  dei  concorsi interni ex art. 32
 legge regionale n. 27 del 1978". Quello che,  di  conseguenza,  viene
 richiesto   al  giudice  di  costituzionalita'  non  e'  la  semplice
 eliminazione di una norma di favore, bensi' l'estensione della stessa
 a tutti i dipendenti regionali e, tra questi, anche ai ricorrenti nei
 giudizi a quibus.
    Ne',  d'altro  canto,  risulta  concludente  contestare,  ai  fini
 dell'eccepito  difetto  di  rilevanza,  il  possesso  da  parte   dei
 ricorrenti dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale
 n. 27 del 1978, requisiti ritenuti implicitamente necessari anche  ai
 fini  dell'inquadramento  diretto  di  cui  all'art.  4  della  legge
 regionale n. 8 del 1982. La  pronuncia  di  incostituzionalita',  ove
 venisse  accolta  nei  termini  in cui viene proposta, consentirebbe,
 infatti, di spostare l'accertamento del possesso  di  tali  requisiti
 dalla  data  di entrata in vigore della legge n. 27 del 1978 a quella
 della legge n. 8 del 1982, offrendo cosi' anche ai ricorrenti  -  che
 sono  venuti  a  maturare  i requisiti stessi dopo la prima data - la
 possibilita' di ottenere i benefici offerti dalla norma impugnata.
    La  questione  si presenta, pertanto, rilevante per la definizione
 dei giudizi a quibus.
    4.  -  La questione risulta, peraltro, infondata, sotto entrambi i
 profili dedotti.
    La   norma  impugnata  ha  posto  una  disciplina  transitoria  ed
 eccezionale  riferita  ad  una  situazione   del   tutto   peculiare,
 situazione  determinatasi  a  seguito degli annullamenti disposti per
 violazioni procedimentali dal giudice  amministrativo  nei  confronti
 dei  concorsi  interni  espletati  ai  sensi dell'art. 32 della legge
 regionale n. 27 del 1978. La situazione determinatasi, in conseguenza
 di   tali   annullamenti,  nei  confronti  dei  dipendenti  risultati
 vincitori in questi concorsi - e che, di fatto, per un lungo arco  di
 tempo erano venuti a esercitare le mansioni corrispondenti ai livelli
 funzionali assegnati sulla base dei concorsi stessi - ha imposto alla
 Regione  l'adozione di una misura di sanatoria quale quella contenuta
 nell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982.
    Questa  misura - per quanto espressa con formulazione inadeguata -
 non merita, nella sostanza, proprio in relazione alla  particolarita'
 delle  circostanze in cui e' stata adottata, le censure formulate con
 riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
    In primo luogo, la norma impugnata non viola il principio generale
 di eguaglianza, dal momento che la categoria di dipendenti  presi  in
 considerazione  ai  fini  della  convalida  delle  mansioni  di fatto
 espletate non poteva essere altro che quella di  coloro  che  avevano
 partecipato    ai   concorsi   interni   successivamente   annullati,
 presentando in  termini  la  domanda  e  risultando  vincitori.  Tale
 categoria  di  dipendenti,  per  il fatto di aver esercitato funzioni
 connesse ad un titolo derivante dall'esito favorevole  di  una  prova
 concorsuale  (anche  se successivamente annullata), disponeva dunque,
 di una posizione ben distinta da quella della generalita' degli altri
 dipendenti  regionali:  tanto piu' ove si pensi che nei confronti dei
 primi e non dei secondi era gia'  stato  accertato  il  possesso  dei
 requisiti  indicati  nell'art. 32 della legge n. 27 del 1978 (livello
 funzionale  immediatamente  inferiore   a   quello   della   domanda;
 anzianita'  di servizio di almeno 3 anni e sei mesi; svolgimento, per
 almeno un biennio, di mansioni superiori; titolo  di  studio  proprio
 del livello superiore).
    In  secondo  luogo,  non  puo'  neppure valere la censura relativa
 all'art. 97 Cost., dal momento che la norma in contestazione  risulta
 essere  stata  adottata  dalla  Regione  proprio al fine di sanare la
 situazione d'illegittimita' determinatasi in  seguito  alle  pronunce
 del   giudice   amministrativo  e  di  consentire,  in  attesa  della
 definitiva attivazione del nuovo ordinamento degli uffici, il normale
 svolgimento delle attivita' regionali.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dal T.A.R.  della  Liguria  con  le  ordinanze  di  cui  in
 epigrafe,  nei  confronti  dell'art.  4  della  legge regionale della
 Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche  all'art.  32  della
 legge  regionale 30 maggio 1978 n. 27" con riferimento agli artt. 3 e
 97 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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