N. 745 SENTENZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Province
 autonome di Trento e Bolzano - Sanita' pubblica Repressione delle
 sofisticazioni alimentari - Ricomprensione di imprese vitivinicole,
 operanti nel territorio provinciale, in una anagrafe su base
 regionale - Criteri - Violazione della autonomia finanziaria della
 provincia e delle sue potesta' in materia di ordinamento degli
 uffici, dei laboratori e del personale - Non fondatezza.  (D.-L. 18
 giugno 1986, n. 282, artt. 7, primo e terzo comma, 16,  18, primo e
 terzo comma, 20, 23, cosi' come convertito, con modificazioni, nella
 legge 7 agosto 1986, n. 462).  (Statuto speciale del T.-A.A. (testo
 unico approvato con d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670), artt. 2, 8, nn.
 1 e 21, 9, n. 10, 16 e 78)
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 7, primo e
 terzo comma, 16, 18, primo e terzo comma, 20 e 23 del D.l. 18  giugno
 1986, n. 282, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1986, n.
 462, recante "Misure urgenti in materia di prevenzione e  repressione
 delle sofisticazioni alimentari", promossi con ricorsi delle Province
 di Trento e Bolzano notificati il 10 settembre  1986,  depositati  in
 cancelleria il 18 settembre successivo ed iscritti ai nn. 26 e 27 del
 registro ricorsi 1986.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e
 l'avv. dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso depositato il 18 settembre 1986 (Ric.n. 26/1986),
 il  Presidente  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  ha   promosso
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt.7, primo e terzo
 comma; 16; 18, primo e terzo comma; 20 del decreto  legge  18  giugno
 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986,
 n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione  delle
 sofisticazioni alimentari), per violazione dell'art. 8, n. 1 e n. 21,
 dell'art. 9, n. 10, dell'art. 16, dell'art. 78 dello Statuto speciale
 Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.
    Il   ricorso,   premesso   che   il   menzionato   decreto   legge
 (riproduttivo, con modificazioni e integrazioni, del precedente  d.l.
 11 aprile 1986, n. 104, non convertito) e' stato adottato dal Governo
 a seguito delle cosiddette vicende del  "vino  al  metanolo"  occorse
 agli  inizi  del 1986, osserva che esso contiene una ampia disciplina
 accomunata  dal  dichiarato  intento  di  prevenire  e  reprimere  le
 sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica.
    Se ne deducono peraltro i seguenti motivi di illegittimita':
      dell'art.  7,  primo e terzo comma, per violazione degli artt.8,
 n.  21;  16  dello  Statuto  speciale  T.A.A.  e  relative  norme  di
 attuazione.
    Le  imprese  operanti  nel  territorio della ricorrente sono state
 ricomprese in una anagrafe su  base  regionale,  mentre  invece  esse
 potrebbero  essere  inserite solo in una anagrafe su base provinciale
 (istituita e disciplinata dalla stessa Provincia).
    Il  terzo  comma  dell'articolo  demanda,  poi,  ad un decreto del
 Ministero dell'Agricoltura  la  disciplina  delle  caratteristiche  e
 delle    modalita'    di    funzionamento   dell'anagrafe:   ad   una
 regolamentazione ministeriale, cioe', una disciplina  che  e'  invece
 riservata alla legge provinciale;
      degli  artt.16  e  18, primo e terzo comma, per violazione degli
 artt.8, n. 1; 9, n. 10;  16;  78  dello  Statuto  speciale  T.A.A.  e
 relative norme di attuazione.
    Lo   Statuto   speciale   attribuisce   alla  ricorrente  potesta'
 legislativa  ed  amministrativa  di  grado  primario  in  materia  di
 "ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
 addetto", e di grado concorrente in materia di "igiene e sanita'".
    Per  le  suddette  funzioni  e'  riconosciuta alla Provincia anche
 autonomia finanziaria.
    In base alle surrichiamate disposizioni di grado costituzionale, i
 servizi igienici e sanitari cui si riferisce il primo comma dell'art.
 16   del   decreto   to   hanno,   nella  Provincia  di  Trento,  una
 organizzazione  ed  una  disciplina  peculiari.  In  particolare,  il
 laboratorio  di  igiene  e  profilassi  e'  un  servizio alle dirette
 dipendenze della stessa Provincia (anziche'  delle  u.s.l.),  e  come
 tale  e'  stato disciplinato - in quanto ufficio proprio (art. 8 n. 1
 St.) - dalla  legge  provinciale.  Analogamente  puo'  dirsi  per  il
 servizio veterinario.
    Trattandosi  di  uffici  e  strutture  per  il  cui ordinamento la
 Provincia e' titolare di competenze  primarie,  sembra  palese  -  si
 assume  -  la  incostituzionalita'  della disciplina statale, poiche'
 solo alla Provincia spetta di  stabilire  se  potenziare  o  meno  le
 dotazioni strumentali dei laboratori di cui all'art. 16, primo comma,
 del decreto-legge impugnato; cosi' come solo  ad  essa  (e  non  allo
 Stato)   spetta   di  stabilire  i  criteri  in  relazione  ai  quali
 l'eventuale potenziamento va disposto e  commisurato,  come  pure  di
 indicare  (contrariamente  a  quanto  stabilito  dai commi successivi
 dell'art. 16) i criteri e i  metodi  di  analisi,  di  coordinare  le
 relative attivita' e di esercitare sui laboratori stessi la vigilanza
 tecnica in relazione ai compiti di sanita' pubblica, risultando lese,
 cosi',  anche  le  competenze in materia di igiene e sanita'. E cosi'
 pure non puo' spettare allo Stato,  come  vorrebbe  il  quarto  comma
 dell'art.  16,  di  fissare i requisiti di "strutturazione, dotazione
 strumentale e qualificazione del personale" dei laboratori  suddetti.
    Le stesse considerazioni valgono per l'art. 18 della normativa: e'
 di esclusiva competenza della Provincia provvedere alla  ricognizione
 della   consistenza  degli  organici  degli  uffici  provinciali  ivi
 previsti, all'eventuale adeguamento dell'organico,  all'aggiornamento
 professionale del relativo personale.
    Un  ulteriore  vizio  riguarda poi, specificamente, il terzo comma
 dell'art. 18,  che  lederebbe  anche  l'autonomia  finanziaria  della
 ricorrente.
    Infatti,  poiche' i fondi indicati al comma sesto dell'art. 16, ed
 al comma secondo dello  stesso  art.  18,  attengono  a  strutture  e
 funzioni  proprie  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano, ne
 discende,  innanzitutto,  che  essi  dovranno  essere  ripartiti,  ed
 assegnati  pro  quota  alla  Provincia  ricorrente,  sulla base delle
 esigenze accertate in relazione alla Provincia stessa e non gia' alla
 Regione (come invece stabilisce la disposizione impugnata).
    In   secondo  luogo,  trattandosi  di  un  finanziamento  relativo
 all'esercizio da parte della Provincia di funzioni  istituzionalmente
 sue  proprie,  essi  affluiscono  nel bilancio provinciale perche' la
 Provincia possa poi disporne autonomamente:  onde  la  disciplina  in
 questione  e' palesemente incostituzionale, altresi', per il fatto di
 prevedere un vincolo di destinazione del fondo  assegnato  dal  CIPE,
 con coeva violazione dell'art. 78 dello Statuto;
      illegittimita'  dell'art.  20 per violazione degli artt.9 n. 10,
 16 e 78 dello Statuto speciale T.A.A. e relative norme  d'attuazione.
    La  norma  statale condiziona l'erogazione dei fondi vincolati per
 le azioni programmate e per i progetti-obiettivo alla approvazione da
 parte  delle  Province  autonome  della  legge  di  piano  sanitario:
 trascorsi, infatti, centoventi giorni dalla  approvazione  del  piano
 sanitario  nazionale, se il piano sanitario provinciale non sia stato
 posto in essere, e' disposta la sospensione nella  erogazione  fondi.
 Cio'  si  risolve in una violazione della autonomia finanziaria della
 Provincia  (art.  78  St.),  ed  in  un   inammissibile   impedimento
 all'esercizio  delle sue funzioni in materia sanitaria (artt. 9 n. 10
 e 16 St.). Onde la richiesta di dichiarare incostituzionale, in parte
 qua, la relativa disciplina.
    2.  -  Con  ricorso  pure  depositato il 18 settembre 1986 (Ric.n.
 27/86) il Presidente della giunta provinciale di Bolzano ha  proposto
 consimile  questione  di  legittimita' costituzionale dei gia' citati
 articoli ed altresi' dell'art. 23 del decreto-legge 18 giugno 1986 n.
 282,  convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462.
    Quest'ultimo  articolo (integralmente riprodotto nell'art. 2 della
 legge di  conversione)  fa  salvi  gli  atti  adottati,  gli  effetti
 prodottisi  ed  i  rapporici sorti in base al d.l. 11 aprile 1986, n.
 104 non convertito. E poiche' gli artt.16 e 18 del d.l.  n.  282  del
 1986  (entrambi  oggetto del ricorso) riproducono sostanzialmente gli
 artt.12 e 13 del d.l. n. 104 del 1986, vengono proposte nei confronti
 dell'art.  23,  cosi' come indicato, le censure gia' formulate per le
 disposizioni del decreto-legge n. 282.
    3.  -  Nei giudizi in questione si e' costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato:  nell'atto depositato il 30 settembre 1986 si
 deduce, in via preliminare, che le circostanze stesse, occasione alla
 emanazione  delle  disposizioni  impugnate,  evidenziano trattarsi di
 beni e interessi pubblici che non e' possibile tutelare se non su  un
 piano  generale e nazionale, anche perche' una tale tutela e' la sola
 che puo' dare concreto contenuto ai poteri e alle attribuzioni  delle
 singole   Regioni   e   Province  autonome,  in  quanto,  senza  tale
 disciplina, "ogni Regione o Provincia resterebbe indifesa  contro  le
 conseguenze  e  gli  effetti  di  eventuali mancate o distorte azioni
 degli altri enti di rilevanza costituzionale".
    Si  rileva  che  preoccupazione  primaria del legislatore e' stata
 quella di dare una  disciplina  unitaria  alla  materia  al  fine  di
 ottenere  una  eguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alle norme di
 diritto positivo.
    Proprio in relazione a tale esigenza di unitarieta', con gli artt.
 7,  8,  10,  16,  18  e  20  sono  state   conferite   ai   Ministeri
 dell'agricoltura  e della sanita' poteri idonei ad ottenere risultati
 omogenei ed univoci.
    Tutto  cio'  appare  pienamente conforme alla giurisprudenza della
 Corte costituzionale secondo cui, pur dove opera la guarentigia dello
 Statuto   speciale,  le  esigenze  unitarie  legittimano  l'esercizio
 dell'indirizzo  e  del  coordinamento  statale,  in  presenza  di  un
 interesse   che   si  configura  nettamente  come  insuscettibile  di
 frazionamento o localizzazione territoriale.
    Si  rileva,  poi,  quanto  al  primo  motivo  di  ricorso,  che le
 disposizioni  impugnate  si  inseriscono  in  un  contesto  normativo
 recante   misure  d'urgenza,  idonee  a  conferire  maggiore  e  piu'
 penetrante incisivita' all'azione dei  pubblici  poteri  nella  lotta
 contro le sofisticazioni alimentari.
    Le  stesse  regolano,  quindi, nell'ambito della materia, funzioni
 che non perseguono finalita' lesive  delle  potesta'  spettanti  alle
 Province di Trento e Bolzano.
    Analogamente rispettosa delle competenze delle Province ricorrenti
 appare la  disposizione  che  demanda  ad  un  apposito  decreto  del
 Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  la  disciplina  delle
 caratteristiche e modalita' di rilevamento, elaborazione  e  raccolta
 dei dati costituenti l'anagrafe medesima.
    L'eventuale   fissazione   di   principi  difformi  determinerebbe
 l'acquisizione a livello centrale di dati non significativi.
    Quanto   al   secondo   motivo  di  ricorso,  si  osserva  che  la
 disposizione del primo  comma  dell'art.  16  non  lede  la  potesta'
 istituzionale  che  compete  alle  Province in materia di ordinamento
 degli uffici provinciali e del  personale,  in  quanto  non  contiene
 disposizioni  specifiche  sulla organizzazione degli uffici. La ratio
 della norma statale va rinvenuta nella esigenza di fissare  parametri
 di riferimento uniformi e valevoli per tutto il territorio nazionale,
 per soddisfare la primaria esigenza  di  tutela  della  salute,  bene
 garantito a livello costituzionale.
    La  norma statale non viola neppure l'art. 9, n. 10 dello Statuto,
 in quanto pone  solo  gli  anzidetti  parametri  che  il  legislatore
 provinciale  dovra'  prendere in considerazione, ai fini della tutela
 della salute pubblica, nel momento della  espressione  della  propria
 specifica potesta' legislativa.
    Analogo argomento vale per le disposizioni di cui ai commi terzo e
 quarto dell'art. 16 e di cui al successivo  art.  18,  in  quanto  le
 stesse  hanno  solo  la  funzione di fornire riferimenti omogenei che
 rispondono al principio contenuto nella legge 23 dicembre 1978 n. 833
 della   "esigenza   unitaria   di   assicurare  standards  minimi  di
 prestazioni tecniche uniformi".
    Per  quanto concerne, in particolare, il comma terzo dell'art. 18,
 si  osserva  che  "appare  in  ogni  caso  del  tutto  legittimo  che
 l'assoggettamento della ripartizione delle erogazioni sia affidato al
 CIPE, in quanto i  fondi  in  questione  rientrano  nella  disciplina
 sanitaria  il cui finanziamento, secondo il principio affermato dalla
 Corte costituzionale, deve considerarsi escluso dalla  contrattazione
 per quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto".
    Quanto  al  terzo motivo di ricorso concernente l'art. 20 del d.l.
 n. 282/1z986 si rileva che, ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  23
 ottobre  1985  n.  595,  gli  obiettivi  generali del piano sanitario
 nazionale sono prioritari e le azioni programmate hanno delle risorse
 vincolate,  per cui la mancata approvazione dei piani delle Regioni o
 delle  Province  impedisce  la  loro  individuazione  e   quindi   la
 erogazione dei relativi finanziamenti.
    Sul  quarto  motivo,  prospettato solo dalla Provincia di Bolzano,
 relativamente  all'art.  23  del  d.l.  impugnato,  poiche'   vengono
 prospettate  delle  censure  analoghe  a quelle avanzate per le altre
 disposizioni, le considerazioni  sopra  svolte  appaiono,  ad  avviso
 dell'Avvocatura, sufficienti a dimostrarne l'infondatezza.
    Conclusivamente si chiede che i ricorsi siano respinti.
    Nell'imminenza della discussione orale, la difesa delle ricorrenti
 ha prodotto memoria con cui  si  ribadiscono  le  tesi  gia'  svolte,
 insistendosi per l'accoglimento dei ricorsi.
                         Considerato in diritto
    1.  - I ricorsi concernono questioni identiche: i relativi giudizi
 vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.
    2.1.  -  Con  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure
 urgenti in materia di prevenzione e repressione delle  sofisticazioni
 alimentari,  convertito  con  modificazioni  nella legge n. 462 del 7
 agosto successivo, vennero emanate - a seguito  di  frodi  perpetrate
 nel  settore  vinicolo  con  illecito impiego del metanolo - norme di
 tutela della salute pubblica. Con queste, fra l'altro:
       a)  si istitui' l'anagrafe vitivinicola destinata alla raccolta
 dati  dell'attivita'  delle  relative   imprese   di   produzione   e
 commercializzazione,   autorizzandosi   il  Ministero  interessato  a
 disciplinarne il funzionamento (art. 7, primo e terzo comma);
       b)  si  disposero riferimenti omogenei per il potenziamento dei
 laboratori d'esame (servizi d'igiene preventiva) nelle Regioni e, per
 quanto  di  competenza,  nelle Province autonome di Trento e Bolzano,
 stabilendosi,  nel  contempo,  ripartizione  dei  necessari  fondi  a
 destinazione vincolata (artt. 16 e 18, primo e terzo comma);
       c) resto' comminata la sospensione, nei confronti delle Regioni
 e delle Province autonome, della erogazione dei  fondi  vincolati,  a
 partire  dal  centoventesimo  giorno  successivo all'approvazione del
 piano  sanitario  nazionale  qualora  dagli  enti  predetti  non   si
 provvedesse - entro tale lasso - alla relativa propria legge di piano
 (art. 20).
    2.2.  -  Le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano impugnano le
 riferite disposizioni ravvisando:
      sub  a)  violazione  degli  artt.  8  n.  21  e 16 dello Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige, la' dove e' prevista la potesta'
 legislativa  primaria e correlatamente amministrativa delle Province,
 in materia di agricoltura;
      sub  b)  violazione  degli artt.8, n. 1; 9, n. 10; 16 e 78 dello
 Statuto  (per  la  Provincia  di  Bolzano  anche  dell'art.  2),  per
 violazione  della  competenza  legislativa  primaria  in  materia  di
 ordinamento degli uffici provinciali e del personale degli stessi, da
 cui  deriverebbe  impedimento  all'esercizio  anche delle funzioni in
 materia  sanitaria,  con  correlata  incidenza,  altresi',  nell'area
 d'autonomia finanziaria provinciale;
      sub   c)   in  ogni  caso,  l'autonomia  finanziaria  resterebbe
 vulnerata, nel caso di omessa  approvazione  del  piano  provinciale,
 dalla comminatoria di sospensione delle erogazioni.
    3.1. - Le questioni non sono fondate.
    La normativa in esame - occorre premettere - venne emanata ai fini
 di predisporre strumenti omogenei e globali di  tutela  della  saluta
 pubblica, messa in grave pericolo - con cospicuo allarme sociale - da
 frodi vinicole perpetrate  su  tutto  il  territorio  nazionale,  con
 attentato alla incolumita' della popolazione.
    In concreto, si appronto' - questo l'oggetto precipuo del contesto
 di legge - "un programma sistematico di interventi miranti alla  piu'
 efficace  lotta  contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e
 delle bevande" (art. 6).
    E  questa  e', dunque, la consistenza ontologica che si evince dal
 complesso di norme, essenziale ognora per riconoscere  -  come  altre
 volte  notato  -  la competenza a provvedere, nel riparto di funzioni
 fra lo Stato e, come in fattispecie, le Province autonome.
    3.2.   -  Si  appalesa  cosi',  per  come  si  dira'  subito,  non
 costituzionalmente illegittimo  l'aver  istituito  un'anagrafe  della
 produzione  e  commercializzazione  vitivinicola  su  base regionale:
 anagrafe, e' bene considerare infatti, che  non  rimane  fine  a  se'
 stessa  -  come  enucleando  le  doglianze  delle ricorrenti potrebbe
 apparire - bensi'  e'  premessa  indispensabile  per  la  raccolta  e
 l'elaborazione  "informatizzata" dei dati evidenziati, da raccordarsi
 al catasto viticolo, realizzato dallo Stato  in  conformita'  con  la
 normativa comunitaria (art. 7, comma secondo, non impugnato).
    E'  bastevole  a  questo  punto  porre  in luce, su di un piano di
 conseguenziali  chiarimenti,   che   elaborazioni   di   tal   fatta,
 automatizzate  cioe',  sortiscono  il  loro  effetto  reale,  per  la
 riuscita  tecnica  dei  rilevamenti  e  le  successive   implicazioni
 pratiche  di  utilizzo,  sol se programmate con la predisposizione di
 criteri razionali di uniformita' e di identita' di base.
    In   concreto,   l'automazione   secondo  principi  informatizzati
 ricomprende, nelle sue sequenze, la registrazione dei dati,  mediante
 modelli   univoci  (standardizzati):  garanzia  questa  correntemente
 riconosciuta, sul piano  tecnico,  per  la  valida  esecuzione  delle
 conseguenti   operazioni  logico-aritmetiche  (cfr.  convenzione  del
 Consiglio d'Europa 28 gennaio 1981, art. 2).
    Sicche'  deve concludersi come, per i fini che vi si riconnettono,
 il trattamento dei dati vada operato nello spettro di una sostanziale
 omogeneita'  intesa  alla costituzione, volta a volta, della relativa
 cosiddetta  banca-dati:  da  cio',  il  riferimento  della  norma  ad
 un'unica  base  indicativa  regionale; da cio', ancora, l'adozione di
 una composita  architettura  a  connotazione  nazionale,  propria  al
 sistema,  senza che ne risultino vulnerate le competenze provinciali.
    3.3. - Talche' pure non illegittime - per le derivazioni che vi si
 riconnettono - si  prospettano  le  norme  relative  agli  uffici  di
 laboratorio:  esse  non ledono la potesta' istituzionale provinciale,
 limitandosi - nell'ottica finalizzata  della  legge,  qui  ampiamente
 considerata - a fissare i parametri di collegamento infrastrutturale,
 idonei a soddisfare, sul piano strumentale, agli  scopi  tecnici  del
 rilevamento,  insuscettibile  -  s'e'  detto  -  di  frazionamenti  e
 frammentazioni  di  analisi,  eventualmente  operate  su   scala   di
 riferimenti difformi.
    Ne'  risultano  capillari o penetranti interferenze nei settori di
 spettanza   delle   ricorrenti,   dal   momento   che   l'assetto   e
 l'organizzazione  relativa  restano  comunque rimessi alla competenza
 provinciale, al cui rispetto esplicitamente si riferisce  l'art.  18,
 primo comma, della normativa impugnata.
    3.4.  -  Quanto alla assunta violazione dell'art. 78 dello Statuto
 in ordine  ai  fondi  vincolati,  la  "base"  regionale,  di  cui  le
 ricorrenti  Province  si dolgono, costituisce - come gia' notato - il
 supporto tecnico, riconosciuto congruo, per un  ottimale  trattamento
 dei dati.
    Va  ricordato  comunque,  al  proposito,  che  l'articolo predetto
 concerne soltanto la determinazione della quota del gettito  erariale
 riservato  alle  Province  autonome,  limitatamente  ai  tributi  ivi
 indicati (sent. n. 195 del 1986). Le modalita' e i  criteri  relativi
 possono  essere,  di  conseguenza,  invocati  dalle  Province solo in
 rapporto - il che in fattispecie non rileva - all'arco di tempo e  al
 flusso  globale delle spese, cui va riferito l'accordo tra il Governo
 e il Presidente della giunta provinciale interessata.
    3.5. - Inconferente e' l'assunta lesione all'autonomia provinciale
 operata con l'art. 20 del decreto-legge (cosi'  come  modificato  dal
 provvedimento  di  conversione): il fondamentale valore della salute,
 costituzionalmente garantito, determina ex se l'esigenza di  inerenti
 predisposizioni  di  salvaguardia,  a fronte di inerzie, quali che ne
 siano le ragioni, incidenti sulla necessaria agibilita'. Tant'e'  che
 la  Corte,  per  l'enunciato  valore racchiuso nell'art. 32 Cost., ha
 ravvisato doversi assentire, pur in presenza di  autonomie  speciali,
 anche a razionali misure sostitutive (sent. n. 294 del 1986).
    4.  - La Provincia autonoma di Bolzano muove censura nei confronti
 dell'art.  23  del  decreto-legge  n.  282  (cosi'  come   sostituito
 dall'art.  2  della  legge  di conversione), recante salvezza per gli
 effetti prodotti  sulla  base  di  un  precedente  decreto-legge  non
 convertito (n. 104/1986).
    Le  norme  contenute  nella  disciplina  decaduta  corrispondono a
 quelle  di  cui  all'odierno  esame,  cosicche'  l'impugnativa   deve
 ritenersi assorbita.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 7, primo e terzo  comma;  16;
 18 (primo e terzo comma); 20; 23 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
 282 (Misure urgenti in materia di  prevenzione  e  repressione  delle
 sofisticazioni  alimentari),  cosi' come convertito con modificazioni
 nella legge 7 agosto 1986, n. 462, sollevata dalle Province  autonome
 di  Trento  e  Bolzano  con  i ricorsi in epigrafe, in relazione agli
 artt. 2, 8, nn. 1 e 21; 9, n. 10; 16 e 78 dello Statuto speciale  per
 il  Trentino-Alto  Adige  (testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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