N. 747 SENTENZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Istruzione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Istruzione
 universitaria - Determinazione di un contingente di personale da
 trasferire alla regione e non sottoposto al preventivo giudizio di
 idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati e
 dei ricercatori universitari - Dissenso formale - Lesione della sfera
 di competenza regionale in materia di ordinamento dei propri uffici
 in mancanza di idonea intesa con la regione stessa - Non spettanza
 allo Stato - Annullamento in parte qua dei decreti impugnati.
 (Decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987 del Ministro della
 pubblica istruzione nelle parti che si riferiscono alla regione
 Friuli-Venezia Giulia).  (Statuto speciale regione Friuli-Venezia
 Giulia, art. 4, n. 1)
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con n. 2 ricorsi della Regione Friuli-Venezia
 Giulia notificati rispettivamente il 10 ottobre 1986 e il  14  maggio
 1987,  depositati  in  Cancelleria  il 22 ottobre 1986 e il 21 maggio
 1987 ed iscritti al n. 43 del registro ricorsi 1986 e al  n.  10  del
 registro  ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
 del decreto 30 luglio 1986, con il quale il Ministro  della  Pubblica
 Istruzione,   d'intesa   con  "le  Amministrazioni  interessate",  ha
 determinato il  contingente  di  personale  -  n.  18  docenti  -  da
 trasferire   alla   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   in  supposta
 applicazione dell'art. 120 d.P.R. 11.7.1980, n.  382 e del decreto 16
 febbraio  1987,  con  il quale il Ministro della Pubblica Istruzione,
 d'intesa con la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  con  "le
 Amministrazioni   interessate",   ha   determinato,  a  modifica  del
 precedente d.m. 30.7.1986, in 19  docenti  (invece  che  in  18),  il
 contingente  di  personale  da trasferire alla Regione Friuli-Venezia
 Giulia, in supposta applicazione dell'art. 120 del  d.P.R.  11.7.1980
 n. 382;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi  l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
 l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  10  ottobre  1986, la Regione
 Friuli-Venezia Giulia ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello Stato, in relazione al decreto 30 luglio 1986 con il
 quale  il  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  ha  determinato  il
 contingente di personale - n. 18 docenti - da trasferire alla Regione
 in applicazione dell'art. 120 del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382
 (concernente  il riordinamento della docenza universitaria). Il detto
 decreto era stato trasmesso alla ricorrente con lettera  ministeriale
 pervenuta il 12 agosto 1986, con la quale si invitava la Regione agli
 ulteriori adempimenti previsti dalla citata norma del d.P.R.  n.  382
 del 1980.
    La ricorrente premette, in punto di fatto, quanto segue.
    Con  lettera  in  data  24 giugno 1986,il Ministero della Pubblica
 Istruzione invio' al Presidente della Regione  Friuli-Venezia  Giulia
 uno  schema di decreto - da emanarsi (sempre ai sensi del citato art.
 120 del d.P.R. n. 382/80) d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio
 dei ministri e con i responsabili delle Amministrazioni interessate -
 con il quale venivano determinati i contingenti di personale relativi
 ai  passaggi  effettuabili  per ciascuna amministrazione, da parte di
 coloro che non avevano superato o che non avevano  inteso  sottoporsi
 al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori
 associati e dei ricercatori universitari. Il contingente previsto per
 la Regione Friuli-Venezia Giulia era di 18 unita'.
    In  ottemperanza all'invito - contenuto nella lettera ministeriale
 - a far pervenire il proprio avviso in merito  al  provvedimento,  la
 ricorrente,  con  telegramma del 10 luglio 1986, comunico' il proprio
 dissenso sulla prevista assegnazione dei 18 docenti.
    Successivamente,  pervenne al Presidente della Regione una lettera
 in data 29 luglio 1986 della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
 Dipartimento  per  la funzione pubblica -, diretta anche al Ministero
 della Pubblica Istruzione, con la quale  si  esprimeva  l'avviso  che
 quest'ultimo   valutasse   "l'opportunita'  di  procedere  ugualmente
 all'emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 120 del
 d.P.R.  n.  382/80  nonostante  manchi  il  requisito dell'intesa con
 l'Amministrazione interessata". Cio' sulla base della  considerazione
 che  il  decreto  de quo costituisse "un atto interno al procedimento
 con funzione meramente ricognitiva" e che  il  citato  art.  120  non
 lasciasse,   in   quella   fase  procedimentale,  "alcuno  spazio  ad
 apprezzamenti discrezionali  delle  Amministrazioni  interessate  dal
 procedimento",   le  quali  avrebbero  potuto  esprimere  le  proprie
 valutazioni nella fase successiva di valutazione  della  preparazione
 professionale dei candidati.
    Adeguandosi  al  suggerimento  della  Presidenza del Consiglio, il
 Ministero  della  Pubblica  Istruzione   emanava   il   provvedimento
 impugnato,    asseritamente    "d'intesa   con   le   Amministrazioni
 interessate".
    Tutto  cio' premesso, la ricorrente rileva che il decreto, emanato
 senza previa intesa con la Regione, anzi con il suo formale dissenso,
 e'  manifestamente  lesivo  della  sfera di competenza che ad essa e'
 attribuita, in materia di ordinamento dei propri uffici, dall'art. 4,
 n.  1,  dello  statuto  speciale.  Inoltre,  conclude la Regione, nel
 sistema prefigurato dagli artt. 67 e 68 dello statuto stesso  non  vi
 e' spazio per recepire trasferimenti d'imperio.
    2.   -   Con  ricorso,  sostanzialmente  identico  al  precedente,
 notificato il 14 maggio 1987, la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha
 impugnato  anche  il  successivo  decreto del Ministro della Pubblica
 Istruzione del  16  febbraio  1987  (trasmesso  alla  ricorrente  con
 lettera  pervenuta il 20 marzo 1987), con il quale alcuni contingenti
 di personale determinati con il decreto del 30 luglio 1986 sono stati
 modificati:  in  particolare,  il  contingente destinato alla Regione
 Friuli-Venezia Giulia e' stato aumentato da 18 a 19 docenti.
    Rileva  la  ricorrente  che  anche nel secondo decreto si afferma,
 inesattamente,   che   esso   viene   emanato   "d'intesa   con    le
 Amministrazioni  interessate",  mentre  ad essa in questo caso non e'
 stata  nemmeno  rivolta  alcuna  richiesta   di   intesa,   essendosi
 evidentemente  ritenuto  esaustivo il precedente interpello, al quale
 la Regione aveva risposto con un netto dissenso.
    Pertanto,  conclude  la  ricorrente,  anche  il  nuovo  decreto e'
 manifestamente lesivo della competenza ad essa  attribuita  dall'art.
 4, n. 1, dello statuto speciale.
    3.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
 entrambi i giudizi, con atti sostanzialmente identici.
    Con  espressa  riserva  di  tornare, nelle ulteriori difese, sulle
 questioni  della  idoneita'  ed  efficacia  della  manifestazione  di
 dissenso  della Regione e della deducibilita', nel presente giudizio,
 del vizio  di  procedimento  che  fosse  in  concreto  configurabile,
 l'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilita'
 del ricorso perche' rivolto contro atto  a  carattere  programmatico,
 inidoneo  di  per  se'  a  dar  luogo  alla lamentata invasione delle
 competenze regionali.
    Che  il  decreto  in  questione  abbia  carattere programmatico si
 desume, ad avviso dell'Avvocatura, dal quarto comma dell'art. 120 del
 d.P.R.  n.  382/80  e  dall'art.  7  del d.l. 28 febbraio 1986, n. 49
 (convertito in legge 18 aprile  1986,  n.  120),  che  richiedono  un
 previo  giudizio  positivo  demandato ad appositi organi straordinari
 delle  Amministrazioni  interessate,  ai  fini  del   passaggio   del
 personale.
    Ne consegue che l'atto impugnato non e' da solo idoneo a dar luogo
 al lamentato trasferimento d'imperio di personale, ne'  incide  sulle
 competenze  relative  all'ordinamento degli uffici della Regione, dal
 momento  che  attraverso  il  previo  giudizio  di   coerenza   resta
 assicurato  alla ricorrente di valutare concretamente la vicenda alla
 stregua dei propri criteri organizzatori.
    Infine,  sostiene  l'Avvocatura,  andrebbe escluso che il Ministro
 abbia manifestato, con l'atto in questione  (dovuto  per  legge),  la
 intenzione  di  invadere  la  sfera di competenza regionale, dovendo,
 invece, convenirsi che il decreto e' stato adottato nell'ambito e per
 la  realizzazione del riordinamento della docenza universitaria: cio'
 varrebbe  a  negare  anche  la  fondatezza  nel  merito  dei  ricorsi
 regionali.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due  conflitti sollevati nei confronti dello Stato dalla
 Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione ai decreti  del  Ministro
 della  Pubblica  Istruzione  del  30  luglio 1986 e 16 febbraio 1987,
 hanno natura e contenuto identici. I giudizi  possono  quindi  essere
 riuniti e decisi con unica sentenza.
    2.  -  Questa  Corte  e' chiamata a decidere se spetti allo Stato,
 mediante decreti del Ministro della Pubblica Istruzione,  determinare
 i  contingenti  relativi al passaggio di personale universitario alla
 Regione Friuli-Venezia  Giulia  in  applicazione  dell'art.  120  del
 d.P.R.  11  luglio  1980 n. 382, in mancanza di intesa con la Regione
 stessa, ed anzi in presenza di un suo formale dissenso. La ricorrente
 censura  il  decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 luglio
 1986, comprendente l'assegnazione di 18 unita'  del  personale  sopra
 indicato  alla  Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato nonostante che
 questa avesse comunicato il proprio parere contrario  con  telegramma
 del  10  luglio  1986.  Lamenta  ancora  la Regione che il successivo
 decreto 16 febbraio 1987, col quale il contingente assegnatole veniva
 elevato  da  18 a 19 unita', sia stato emanato senza alcuna richiesta
 di parere.
    La   Regione   sostiene  che  i  decreti  sopra  citati  sarebbero
 manifestamente lesivi della  propria  sfera  di  competenza  che,  in
 materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico
 del personale, e' primaria ed esclusiva ai sensi  dell'art.  4  n.  1
 dello statuto speciale; vi sarebbe inoltre una violazione degli artt.
 67 e 68 dello statuto stesso, che non consentirebbero in  alcun  modo
 trasferimenti d'imperio.
    3.  -  Prima di valutare nel merito le questioni prospettate dalla
 Regione Friuli-Venezia Giulia, e' d'uopo esaminare  la  eccezione  di
 inammissibilita' sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
 L'Avvocatura dello Stato sostiene che i decreti impugnati, in  quanto
 prefigurano   "la  pianta  dei  passaggi  effettuabili  per  ciascuna
 Amministrazione sulla base  anche  delle  preferenze  espresse  dagli
 aspiranti",  sarebbero  atti  "a  contenuto  programmatico", cui deve
 seguire per l'effettivo passaggio il giudizio positivo di "coerenza",
 demandato   alle  apposite  commissioni  previste  dal  quarto  comma
 dell'art.  120  del  d.P.R.  citato;  ne   risulterebbe   -   secondo
 l'Avvocatura  -  che  gli  atti  in  questione non sarebbero idonei a
 provocare il "lamentato trasferimento  d'impero  di  personale",  ne'
 inciderebbero  sulle competenze relative all'ordinamento degli Uffici
 e degli Enti dipendenti di cui all'art. 4 n. 1 dello statuto speciale
 della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    La tesi dell'Avvocatura non puo' essere condivisa. Questa Corte ha
 piu' volte  affermato  che,  affinche'  sia  possibile  un  conflitto
 attuale di attribuzione fra Stato e regione, e' sufficiente qualsiasi
 comportamento dello Stato o di una regione "che possa configurare  un
 atto  invasivo  dell'altrui sfera di competenza o tale da menomare la
 possibilita' di esercizio di altrui potesta'"  puo'  pertanto  essere
 oggetto  di  conflitto  anche  un atto che non invada direttamente la
 sfera  del  ricorrente,  purche'  esso  "consista   in   una   chiara
 manifestazione  di  volonta' in ordine all'affermazione della propria
 competenza" (vedi sentt. n. 120 del 1979, n. 123 del 1980, n. 187 del
 1984).
    Ora,  non puo' esservi dubbio che i due decreti impugnati, seppure
 non concludono il procedimento che da'  luogo  al  trasferimento  del
 personale  universitario  di  cui  all'art. 120 del d.P.R. n. 382/80,
 determinano  di  per  se'  i  contingenti  attribuiti  alle   diverse
 amministrazioni:  nella fase successiva ha luogo soltanto il giudizio
 di coerenza sui singoli candidati, ai  sensi  del  quarto  comma  del
 predetto  art.  120 e dell'art. 7 del d.l. 28/2/1986 n. 49 convertito
 in l. 18/4/1986, n. 120, ma il passaggio  del  "contingente"  non  e'
 piu' in discussione. Ne consegue che, essendo i ricorsi della Regione
 Friuli-Venezia Giulia  diretti  contro  atti  statali  potenzialmente
 idonei   ad   invadere   la  sua  sfera  di  competenza,  l'eccezione
 dell'Avvocatura va disattesa.
    4.  -  Nel  merito  le  censure  della ricorrente sono fondate. E'
 pacifico che il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato sia  il
 decreto  30/7/1986  come  il  successivo 16/2/87, con i quali vengono
 determinati  i  contingenti  relativi  al  passaggio   di   personale
 universitario  ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  secondo quanto
 previsto dall'art. 120  del  d.P.R.  n.  382,  senza  l'intesa  della
 Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  compresa  fra  le  amministrazioni
 assegnatarie. In ordine  al  primo  decreto,  che  determina  per  la
 Regione  anzidetta  un  contingente di 18 persone, il Ministero della
 Pubblica Istruzione aveva chiesto  al  Presidente  della  Regione  di
 esprimere  il  proprio  avviso  (a  mezzo  telegramma  ed entro dieci
 giorni), ed in termini era  stato  espresso  parere  contrario;  tale
 parere  e'  stato  non  solo  disatteso,  ma  addirittura  ribaltato,
 giacche'  l'ultimo   comma   del   preambolo   del   decreto   recita
 testualmente:  "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 e le Amministrazioni  interessate".  Tale  formula  e'  ripetuta  nel
 secondo  decreto  che,  per quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia
 Giulia, modifica il contingente da 18 a  19  unita',  mentre,  questa
 volta, la Regione non e' stata nemmeno interpellata.
    Ora,  pur  non  volendosi affrontare la problematica relativa alla
 figura  dell'"intesa",  va  comunque  tenuto  per  fermo   che   essa
 costituisce  una  partecipazione alla determinazione del contenuto di
 un atto; vale a dire, l'ente o l'organo che deve esprimere il proprio
 consenso  affinche'  l'intesa  intervenga e' titolare di un potere di
 codeterminazione e quindi di partecipazione  effettiva  all'esercizio
 di  una  determinata  competenza. Cio' e' tanto piu' vero nel caso in
 esame:   non   soltanto   l'intesa   con   "i   responsabili    delle
 amministrazioni interessate" e' richiesta dall'art. 120, terzo comma,
 del d.P.R. n. 382 del  1980,  ma,  per  quanto  riguarda  la  Regione
 Friuli-Venezia  Giulia, essa appare come la condizione necessaria per
 salvaguardare  nella  misura  minima  irrinunciabile  la   competenza
 esclusiva  in  materia  di  ordinamento  degli  Uffici  e  degli Enti
 dipendenti e stato giuridico  ed  economico  del  personale  ad  essi
 addetto  (art.  4  n.  1  dello  statuto  speciale),  competenza  che
 altrimenti verrebbe ad essere del tutto vanificata.
    5. - Peraltro questa Corte si e' piu' volte pronunciata in materia
 di intese e in genere di raccordi fra Stato e regioni, nel senso  che
 l'intesa  o  l'intervento costituiscono un "meccanismo costituzionale
 di collaborazione fra Stato e  Regione  che  non  puo'  essere  eluso
 quando  e'  espressamente  previsto.  La  sua  inosservanza  comporta
 l'annullamento del provvedimento viziato" (sent.  n.  39  del  1984);
 tale  inosservanza "puo' essere fatta valere come lesione delle dette
 competenze mediante il conflitto di  attribuzione,  indipendentemente
 dalla  circostanza che, dal punto di vista morfologico o strutturale,
 l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio del procedimento"
 (sent.  n.  206 del 1985); e ancora: il conflitto di attribuzione "e'
 ammissibile non soltanto se  ricorra  l'invasione  di  competenza  ma
 anche   quando,   come   nella   specie,  l'ordinamento  richieda  la
 collaborazione di una pluralita' di enti e, per contro, uno  di  essi
 provveda  autonomamente,  senza  tener  conto  della potesta' altrui"
 (sent. n. 286 del 1985).
    Sussiste   dunque  da  parte  dello  Stato  una  violazione  della
 competenza  regionale  costituzionalmente   garantita,   tanto   piu'
 rilevabile  in  quanto  -  come  e'  stato  detto - i decreti statali
 incidono nella sfera di attribuzioni della Regione,  in  una  materia
 nella  quale  essa  gode di una competenza esclusiva che, riducendosi
 attraverso l'intesa ad una forma di codeterminazione, gia'  viene  ad
 essere limitata e compressa.
    6.  -  Accertata  la  violazione  dell'art.  4  n. 1 dello statuto
 speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' superfluo  esaminare
 il  riferimento  agli  artt.  67  e 68 dello statuto stesso, che puo'
 considerarsi assorbito.
    7.  -  Da ultimo sembra opportuno esaminare il comportamento della
 Regione Friuli-Venezia Giulia, da  un  lato,  e  dell'Amministrazione
 statale dall'altro, sotto il profilo di quel dovere di collaborazione
 cui Stato e regione devono attenersi, in base al principio di  "leale
 cooperazione"  (sentt.  nn.  359 del 1985 e 151 del 1986). La Regione
 non puo' certo andare immune da  critiche,  per  essersi  limitata  a
 manifestare  un parere contrario globale e immotivato sulla richiesta
 del Ministero della Pubblica  Istruzione.  Ma  ben  piu'  censurabile
 appare  la  condotta  del  Ministero anzidetto: alla Regione e' stato
 chiesto di "far pervenire il proprio avviso a  mezzo  telegramma"  in
 ordine  allo  schema  del  primo  decreto,  con  l'avvertenza  che se
 l'avviso non fosse pervenuto entro dieci giorni, il silenzio  sarebbe
 stato  considerato  come  assenso.  Ricevuto  il parere contrario, il
 Ministero non ha chiesto alla Regione di motivarlo o di riesaminarlo,
 ne'  ha  esperito alcun tentativo di accordo; e' passato oltre, dando
 per avvenuta  nel  testo  del  decreto  quell'intesa  che  era  stata
 espressamente  negata. Il successivo decreto di modifica e' stato poi
 emanato con la prescritta formula "d'intesa",  omettendo  perfino  di
 interpellare o avvertire la Regione.
    In  conclusione,  tutta  la  vicenda  in esame e' stata certamente
 condotta discostandosi dal principio di  leale  cooperazione;  ma  la
 responsabilita'  di  cio'  non puo' non attribuirsi esclusivamente, o
 almeno prevalentemente, allo Stato.
    8.  - I ricorsi vanno pertanto accolti, e di conseguenza i decreti
 impugnati devono essere annullati in parte qua.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     dichiara  che  non  spetta  allo Stato determinare il contingente
 relativo al passaggio  effettuabile  per  la  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n.
 382 in mancanza di intesa con la Regione stessa;
     annulla  conseguentemente  i decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio
 1987 del Ministro della Pubblica Istruzione di cui in epigrafe, nelle
 parti che si riferiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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