N. 751 ORDINANZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Elezione e proclamazione degli eletti negli
 organi collegiali della scuola - Modalita' e svolgimento delle
 operazioni - Necessita' di ulteriore giudizio sulla rilevanza delle
 questioni - Restituzione degli atti al giudice a quo.  (D.P.R. 31
 maggio 1974, n. 416, art. 24).  (Cost., artt. 76 e 97)
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.
 31 maggio 1974,  n.  416  ("Istituzione  e  riordinamento  di  organi
 collegiali   della   scuola   materna,   elementare,   secondaria  ed
 artistica"), promosso con ordinanza emessa  il  21  aprile  1980  dal
 T.A.R.  del Lazio sul ricorso proposto da Ambrosi De Magistris Renato
 ed altro contro la Commissione Elettorale Scolastica  Provinciale  ed
 altri,  iscritta  al  n. 667 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, il TAR Lazio
 ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  24
 del  d.P.R.  31 maggio 1974 n. 416, che ha istituito e riordinato gli
 organi collegiali della scuola  materna,  elementare,  secondaria  ed
 artistica, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost.;
      che  il giudice rimettente dubita della legittimita' della norma
 denunciata perche' essa, nella parte in cui  conferisce  al  Ministro
 della   pubblica  istruzione  il  potere  di  stabilire  con  propria
 ordinanza "le modalita' per lo svolgimento  delle  elezioni,  per  la
 proclamazione   degli   eletti  e  per  l'insediamento  degli  organi
 collegiali  elettivi",  si  porrebbe  in  contrasto  (in   violazione
 dell'art.  76  Cost.)  con  la  legge  30 luglio 1973 n. 477 (art. 8,
 ottavo comma) che ha delegato il Governo a fissare le  "modalita'  di
 elezione" del consiglio scolastico provinciale (oltreche' degli altri
 organi collegiali disciplinati dalla stessa legge di  delega),  cosi'
 disponendo  che  tutta  la  disciplina della elezione degli organi in
 parola fosse dettata dal legislatore delegato direttamente, e non per
 il tramite di una successiva ordinanza ministeriale;
      che, inoltre, il giudice rimettente, nel constatare che la norma
 delegata attribuisce  all'autorita'  amministrativa  la  facolta'  di
 scegliere  "tra  i  vari  sistemi che, pur restando nell'ambito della
 proporzionalita', possono essere  adottati  in  materia  elettorale",
 sostiene  che  cio'  consentirebbe  all'autorita'  amministrativa  di
 mutare di volta in volta il sistema  adottato,  cosi'  ravvisando  un
 contrasto    con    il    principio    del   buon   funzionamento   e
 dell'imparzialita' dell'Amministrazione (art. 97 Cost.);
      che  ad  avviso  del  giudice  a  quo la questione sarebbe anche
 rilevante perche', se si ravvisasse  la  illegittimita'  della  norma
 denunciata,  l'art. 37 della ordinanza ministeriale 25 novembre 1976,
 che in concreto ha determinato il sistema elettorale per la  elezione
 del  consiglio  scolastico  provinciale  (sistema  proporzionale c.d.
 delle divisioni successive o di Hondt), verrebbe privato della  fonte
 attributiva   del  potere,  con  evidenti  conseguenze  nel  giudizio
 principale in senso favorevole ai ricorrenti;
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
 il pastrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo  per
 l'infondatezza  della  questione sotto l'assorbente profilo che - una
 volta che con legge o con atto avente forza di legge sia regolata  la
 composizione  dell'organo collegiale - la disciplina del procedimento
 elettorale per la scelta dei componenti puo' essere data con atto  di
 natura  regolamentare, costituendo la disciplina della organizzazione
 dei pubblici uffici, in cui e' compresa quella per  la  elezione  dei
 componenti degli organi, materia di riserva "relativa" di legge.
    Considerato  che  nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha
 omesso di chiarire,  ai  fini  del  giudizio  sulla  rilevanza  della
 questione,  che  deve  essere formulato in concreto, se, mutandosi il
 sistema elettorale prescelto, diversa sarebbe stata  la  assegnazione
 dei  seggi  alle liste concorrenti e la proclamazione degli eletti, e
 cio' in relazione all'interesse sostanziale dei ricorrenti;
      che  occorre,  pertanto, restituire gli atti al giudice a quo ai
 fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza della  questione
 nei sensi anzidetti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  che  gli  atti  siano  restituiti  al  giudice a quo per un
 ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1086