N. 753 ORDINANZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Personale direttivo della scuola Riconoscimento dei
 servizi non di ruolo - Esclusione Limitazione al solo servizio di
 ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza e nella
 misura di un terzo ai fini  giuridici ed economici - Discrezionalita'
 legislativa Manifesta infondatezza.  (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
 art. 82).  (Cost., artt. 3, 36 e 76)
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 82 del d.P.R.
 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato  giuridico  del  personale
 docente,  direttivo  ed  ispettivo  della scuola materna, elementare,
 secondaria ed artistica dello Stato"), promosso con ordinanza  emessa
 il  25  gennaio  1980  dal  T.A.R.  per il Veneto sui ricorsi riuniti
 proposti da Manzoni Mario ed altro contro il Ministero della Pubblica
 Istruzione,  iscritta  al  n.  531  del  registro  ordinanze  1982  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11  dell'anno
 1983;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di Manzoni Mario ed altro nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 il T.A.R. del
 Veneto  ha  sollevato  questioni   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  82  del  d.P.R.  31 maggio 1974, n. 417 per violazione: a)
 dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 14 della l. 30 luglio 1973,
 n. 477 (contenente delega al Governo per la emanazione di norme sullo
 stato giuridico del personale direttivo,  ispettivo,  docente  e  non
 docente  della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed artistica
 dello Stato), che ha stabilito anche per il personale direttivo della
 scuola il principio del riconoscimento o riscatto "di tutti i servizi
 scolastici, di ruolo o non di  ruolo",  mentre  la  norma  denunciata
 avrebbe   limitato  il  riconoscimento  al  "servizio  effettivamente
 prestato nella carriera di provenienza" e nella misura di un terzo ai
 fini  giuridici  ed economici, escludendo cosi' il riconoscimento dei
 servizi non di ruolo prestati nella  carriera  di  provenienza  e  in
 quella  di  appartenenza;  b)  degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la
 disposizione    impugnata    introdurrebbe     una     ingiustificata
 discriminazione  tra  servizi  di  ruolo  e servizi non di ruolo, con
 conseguente diversa  valutazione  del  lavoro  svolto  a  parita'  di
 condizioni  (quantita'  e  qualita',  orario, doveri verso l'ufficio,
 impegno), uguale essendo  il  valore  sostanziale  della  prestazione
 lavorativa  in  entrambi  i  servizi;  c)  dell'art.  3  Cost., sotto
 l'ulteriore profilo che la norma denunciata, dettando per i  presidi,
 ai  fini  del  riconoscimento  dei  servizi pregressi, una disciplina
 diversa da quella prevista nell'art. 81 dello stesso  d.P.R.  n.  417
 del  1974,  per  il personale insegnante, creerebbe una inammissibile
 discrimina zione tra le due  categorie,  richiedendosi  altresi'  per
 l'una  (presidi)  che il servizio da riconoscere sia "effettivamente"
 reso, con la conseguenza di vanificare il gia' operato riconoscimento
 di  servizi  non  di  ruolo  "comunque"  prestati  dai  presidi nella
 carriera di insegnanti, anche in aspettativa per motivi di  salute  o
 altre situazioni escludenti la prestazione effettiva di servizio;
      che  si  sono costituiti gli originari ricorrenti nel giudizio a
 quo  sostenendo  la   illegittimita'   costituzionale   della   norma
 denunciata;
      che  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministrri,
 con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello  Stato,  concludendo
 per la infondatezza della proposta questione.
    Considerato  che, nella norma assunta a riferimento (art. 14 della
 legge delega n. 477 del 1973) per sostenere il contrasto  con  l'art.
 76  Cost.,  non risulta che fosse prevista, ancorche' implicitamente,
 la piena equiparazione dei servizi di ruolo e non di  ruolo,  la  cui
 valutazione  per  le  diverse categorie di personale era stata quindi
 rimessa all'apprezzamento del legislatore delegato;
      che, secondo il costante orientamento di questa Corte, (sent. n.
 52 del 1981, ord. n. 318 del 1988), i servizi di ruolo e non di ruolo
 postulano discipline distinte, specie in ordine alla loro valutazione
 ai fini giuridici oltreche' economici, e non e' irragionevole che  il
 legislatore  valuti  nella  carriera  superiore  servizi  prestati in
 quella  inferiore  solo  se  caratterizzati  da  una   qualificazione
 derivante dalla immissione in ruolo;
      che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto diverse
 sono le situazioni regolate dagli  artt.  81  (riconoscimento  per  i
 docenti  dei servizi non di ruolo) e 82 (riconoscimento per i presidi
 dei  servizi  di  ruolo  resi  come  docenti)  mentre  nessuna  norma
 prescrive  di  rivalutare  riconoscimenti  gia'  operati, peraltro in
 servizi diversi;
      che  non  appare  irragionevole  aver  limitato per i presidi il
 riconoscimento ai soli servizi di  ruolo  "effettivamente"  prestati,
 poiche',  a  parte  la  previsione  dell'art. 85, ultimo comma, dello
 stesso decreto delegato - a tenore del quale si tiene conto per tutti
 di  alcuni  servizi non effettivamente prestati (periodi di congedo e
 di aspettativa retribuiti) - non appare irragionevole escludere dalla
 valutazione nella carriera superiore periodi di servizio che, per non
 essere effettivi, non costituiscono, in  base  all'apprezzamento  del
 legislatore, titolo di qualificazione professionale;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme
 sullo  stato  giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
 della scuola  materna,  elementare,  secondaria  ed  artistica  dello
 Stato"),  in  riferimento  agli  artt. 3, 36, 76 Cost., sollevate dal
 T.A.R. del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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