N. 758 ORDINANZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento penale - Competenza per materia - Conflitto Mancata
 previsione della declaratoria di incompetenza in fase istruttoria in
 caso di reati di competenza pretorile Intervenuta decisione della
 Corte di cassazione - Manifesta inammissibilita'.  (Cod. proc. pen.,
 artt. 33 e 74).  (Cost., art. 25)
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof.  Francesco  P.  CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,
 prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 74 del
 codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2  marzo
 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti
 relativi ad esposti di Michelotti Francesco contro  Marino  Guido  ed
 altro,  iscritta  al  n. 307 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.32, prima serie speciale,
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, con
 ordinanza del 2 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art.  25
 della Costituzione, questione di legittimita':
       a) dell'art. 33 del codice di procedura penale, "nella parte in
 cui limita la dichiarazione di incompetenza nel  giudizio  e  non  la
 estende alla fase istruttoria";
       b) dell'art. 74 del codice di procedura penale, "nella parte in
 cui limita i poteri del giudice istruttore e non consente allo stesso
 di  dichiarare  la  propria  incompetenza per materia o, comunque, di
 trasmettere gli atti al Pretore  ove  nei  fatti  siano  ipotizzabili
 soltanto reati di competenza pretorile";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  entrambe  le  questioni  siano dichiarate non
 fondate;
    Considerato  che le questioni risultano proposte dopo che la Corte
 di cassazione, cui gli atti erano stati precedentemente  rimessi  dal
 giudice  a  quo  ai  sensi  degli  artt.  51 e seguenti del codice di
 procedura penale, aveva risolto il conflitto  di  competenza  insorto
 fra  il  Giudice istruttore del Tribunale di Messina ed il Pretore di
 Messina, dichiarando la competenza del primo;
      che, in forza dell'art. 54, terzo comma, prima parte, del codice
 di procedura penale, "la sentenza della  Corte  di  cassazione  sulla
 competenza  ha autorita' di cosa giudicata" e che, quindi, al Giudice
 istruttore del Tribunale di Messina e' preclusa  la  possibilita'  di
 rimettere  in  discussione la propria competenza e, conseguentemente,
 di  fare  applicazione  delle  norme   denunciate,   non   risultando
 sopraggiunti,  nel periodo di tempo intercorso fra la decisione sulla
 competenza  e  la  proposizione  della  questione   di   legittimita'
 costituzionale,   "nuovi   fatti   e  nuove  circostanze"  venuti  "a
 modificare la competenza per  materia"  (v.  art.  54,  terzo  comma,
 ultima parte, del codice di procedura penale);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  33  e  74  del  codice  di
 procedura   penale,  sollevate,  in  riferimento  all'art.  25  della
 Costituzione, dal Giudice istruttore del  Tribunale  di  Messina  con
 ordinanza del 2 marzo 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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