N. 760 ORDINANZA 20 - 30 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Produzione e vendita di sostanze alimentari Mancanza di autorizzazione sanitaria - Sanzione penale Depenalizzazione prevista per le altre contravvenzioni contemplate nella stessa legge - Discrezionalita' legislativa Manifesta infondatezza. (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 2). (Cost., art. 3)(GU n.27 del 6-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Leigh Anita, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso. Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 30 settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la punibilita' della mancanza di autorizzazione sanitaria, nonostante la depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art.14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, "secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena e che l'esercizio di questo potere puo' essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite della razionalita'" (v., da ultimo, ordinanza n. 439 del 1987); e che, nella specie, le differenze intercorrenti tra le previsioni poste a confronto non fanno ritenere irrazionale che il reato oggetto del processo a quo sia stato escluso dalla depenalizzazione, mentre la depenalizzazione delle fattispecie addotte come tertia comparationis si giustifica, quanto al fatto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a causa del carattere esclusivamente formale della violazione, agevolmente accertabile anche dall'autorita' amministrativa, e, quanto ai fatti previsti dall'art. 14 della stessa legge, a causa della piu' lieve sanzione penale precedentemente comminata nei loro confronti (ammenda fino a lire 60.000 per l'ipotesi di cui al primo comma ed ammenda fino a lire 150.000 per l'ipotesi di cui al secondo comma, rispetto all'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per l'ipotesi di cui alla norma qui censurata). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 30 settembre 1985. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1095