N. 761 ORDINANZA 20 - 30 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di sicurezza - Istruzione sommaria - Applicazione da parte del giudice istruttore della liberta' vigilata ad imputati per i quali precedentemente abbia disposto il proscioglimento Interdizione di disporre la trasformazione del rito in formale per accertare la sussistenza della pericolosita' sociale Manifesta inammissibilita'. (Cod. proc. pen., art. 395, primo comma; cod. pen., artt. 115, secondo comma, e 229, n. 2). (Cost., artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma)(GU n.27 del 6-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, Prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale e degli artt.115, secondo comma, e 229, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Visciano Carlo ed altri, iscritta al n.254 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso. Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con "sentenza di proscioglimento e ordinanza di invio degli atti alla Corte costituzionale" del 21 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, "nella parte in cui consentono al G.I. di applicare discrezionalmente la misura di sicurezza della liberta' vigilata ad imputati contro i quali si sia proceduto con istruzione sommaria - e peraltro senza interrogatorio da parte del G.I. - e per i quali egli, in accoglimento delle richieste del P.M., abbia disposto il proscioglimento; e cio' senza che allo stesso G.I. sia consentito di disporre la trasformazione del rito, da sommario in formale, al precipuo ed unico scopo di valutare la eventuale sussistenza di pericolosita' sociale nei giudicabili"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; considerato che, risultando la questione di legittimita' costituzionale proposta congiuntamente alla declaratoria di non doversi procedere contro gli imputati "perche' il fatto non sussiste", resta preclusa al giudice a quo l'applicabilita' delle norme denunciate, in quanto, ai sensi dell'art. 205, primo comma, del codice penale, "le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento", con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, provvedimenti in materia potranno essere adottati soltanto dal giudice dell'eventuale impugnazione oppure in sede di esecuzione dal magistrato di sorveglianza, ai sensi rispettivamente degli artt. 205, secondo comma, del codice penale e 387 del codice di procedura penale e degli artt. 205 del codice penale, 636 del codice di procedura penale e 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21 gennaio 1986. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1096