N. 768 SENTENZA 22 giugno - 7 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Ferrovie
 dello Stato - Istituzione dell'Ente - Disciplina organizzativa e
 rapporto di lavoro del personale dipendente Tutela delle minoranze
 linguistiche e istituto della proporzionale etnica nella
 organizzazione dei pubblici uffici Applicazione della normativa
 vigente in materia per la provincia  autonoma di Bolzano - Omessa
 previsione - Illegittimita' costituzionale parziale.  (Legge 17
 maggio 1985, n. 210, artt. 20 e 21).  (Cost., art. 6; statuto
 speciale Trentino-Alto Adige, art. 89).  Ferrovie dello Stato -
 Istituzione dell'Ente - Provincia autonoma di Bolzano - Gestione dei
 trasporti di interesse provinciale e acquisizione dei relativi beni -
 Addestramento e formazione professionale del personale - Accordi per
 le linee insistenti sul territorio della provincia - Non fondatezza.
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25).
 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 3, 8, nn. 5, 18 e 29,
 14, 16, 68 e 107)
(GU n.28 del 13-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, Dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 17 maggio
 1985, n. 210, in toto o in particolare relativamente agli artt. 1, 2,
 14,  15,  18,  20,  21, 22 e 25 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello
 Stato), promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il
 29  giugno  1985,  depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed
 iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1985.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi  gli  avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia
 di Bolzano e l'avv. dello Stato Emilio Sernicola  per  il  Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso in data 28 giugno 1985 la Provincia autonoma di
 Bolzano ha proposto questione di  legittimita'  costituzionale  della
 "legge  17  maggio  1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello
 Stato), in toto, ed in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14,
 15,  18,  20,  21,  22  e  25, per violazione degli artt. 2; 3, terzo
 comma; 8, numeri 5, 18 e 29; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100  e  107
 dello  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
 1972 n. 670) e relative norme d'attuazione;  nonche'  per  violazione
 dell'art.10  della  Costituzione  (in relazione all'accordo di Parigi
 del 5 settembre 1946)".
    La  Provincia  richiama  i  princi'pi fondamentali stabiliti dalla
 legge n. 210 del  1985,  relativa  alla  trasformazione  dell'Azienda
 statale autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico distinto
 dallo Stato: in particolare, gli artt.1, sulla personalita' giuridica
 e l'autonomia dell'ente; 14, concernente delegificazione di materie e
 norme per l'adozione di regolamenti tecnici da parte del Consiglio di
 amministrazione;  15,  relativo al patrimonio; 18, che disciplina gli
 obblighi  di  servizio  pubblico   nei   confronti   dell'ente;   20,
 riguardante   la  sua  organizzazione  in  "strutture  funzionalmente
 articolate  e   territorialmente   decentrate"   mediante   "adeguati
 strumenti  di  collegamento  con le regioni e gli enti territoriali";
 21, relativo alla disciplina del rapporto  di  lavoro  del  personale
 dipendente   da   regolarsi   su   base  contrattuale  collettiva  ed
 individuale; 22,  concernente  la  formazione  e  qualificazione  del
 personale,  cui  provvede  lo stesso Ente "anche previe intese con le
 regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano";  25,
 avente  per  oggetto  (secondo,  terzo e quarto comma) norme relative
 alla verifica  di  conformita'  dei  progetti  di  opere  ferroviarie
 rispetto  ai  piani urbanistici, con la possibilita' per il Ministro,
 in caso di non conformita', di promuovere un accordo di programma fra
 le "parti interessate".
    Tale  disciplina  legislativa  sarebbe  "gravemente  lesiva  delle
 competenze costituzionali della Provincia ricorrente".
    2.1. - La legge impugnata, per effetto della delegificazione della
 preesistente   disciplina   organizzativa   nonche'   della    natura
 privatistica  del  rapporto di lavoro dei dipendenti, sottrarrebbe il
 personale del nuovo  ente  all'istituto  della  proporzionale  etnica
 andando  invalidamente  ad  abrogare  (o  modificare apportandovi una
 deroga) decreti di attuazione dello Statuto speciale.
    Con  l'abrogazione della tabella allegata alle norme di attuazione
 (relativa al personale delle ferrovie) oltre  alla  violazione  degli
 artt.  2;  3,  secondo  comma;  16;  89;  100  e 107 dello Statuto si
 profilerebbe anche un contrasto con l'art.10 Cost. (in  relazione  al
 principio  pacta  sunt  servanda)  poiche'  le  norme statutarie e di
 attuazione costituirebbero,  si  osserva,  la  necessaria  esecuzione
 delle clausole dell'accordo di Parigi del 1946.
    2.2.  -  La legge impugnata (artt.1 e 2) avrebbe dovuto "far salve
 le linee di interesse provinciale affidandole non gia' al nuovo  ente
 pubblico, ma alla stessa Provincia", con violazione degli artt. 3; 8,
 n.18; 16; 68 e 107 dello Statuto; avrebbe dovuto altresi' (artt. 1  e
 15)  "  far salvo il trasferimento dei beni in favore della Provincia
 per le linee di sua competenza,  in  relazione  agli  artt.  8  e  68
 Statuto".
    2.3.  - Si assume ancora la violazione degli artt. 3; 8, n. 29; 16
 e 107 dello Statuto (e relative norme di attuazione di cui al  d.P.R.
 1›   novembre   1973   n.   689)  che  ricomprendono  la  materia  di
 "addestramento e formazione professionale" tra quelle  di  competenza
 legislativa   esclusiva.   L'art.   22   della  legge  impugnata  non
 rispetterebbe tali norme relativamente al  personale  delle  ferrovie
 riguardante il territorio della Provincia.
    2.4.  - Viene rilevata, infine, la violazione degli artt. 3; 8, n.
 5; 14; 16 e 107 dello Statuto, e relative norme di attuazione (d.P.R.
 22   marzo  1974  n.  381),  concernenti  la  competenza  legislativa
 esclusiva  della  Provincia  in  materia  di  'urbanistica  e   piani
 regolatori".  L'art. 20 d.P.R. n. 381/1974 prevede che gli interventi
 dello Stato in materia di linee ferroviarie debbano essere effettuati
 previa intesa con la provincia interessata.
    Senonche'  l'art.  25,  secondo, terzo e quarto comma, della legge
 impugnata, avrebbe previsto accordi di programma riguardanti solo  le
 regioni  (e non anche le province autonome), nonche' l'applicabilita'
 dell'art. 81 d.P.R. n. 616/1977, concernente le regioni ad  autonomia
 ordinaria.
    3. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha  concluso
 le  proprie  deduzioni  chiedendo  che  la Corte voglia respingere il
 ricorso, riconoscendo la infondatezza delle proposte questioni.
    Quanto all'assunto mancato rispetto delle disposizioni concernenti
 la proporzionale etnica degli uffici siti in  provincia  di  Bolzano,
 viene  rilevato  che  le norme invocate "non potrebbero in alcun modo
 limitare  i  poteri  dello  Stato  di  regolare   in   modo   diverso
 l'organizzazione  e la gestione del propri servizi per assicurarne un
 piu' efficiente funzionamento".
    Invero,   si  osserva,  gli  interessi  particolari  di  cui  sono
 portatrici le singole Regioni  (nonche'  la  Provincia  autonoma)  si
 devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale
 del Paese del quale e' portatore  lo  Stato;  la  ripartizione  delle
 competenze  legislative preclude alle Province, come alla Regione, di
 interferire nelle materie riservate alla potesta'  legislativa  dello
 Stato.
    In  ordine  al  secondo  motivo  del  ricorso  si  osserva  che il
 trasferimento di  beni  alla  ricorrente,  "in  corrispondenza  delle
 materie"  alla  competenza  della  medesima attribuite era gia' stato
 integralmente eseguito con  le  norme  di  attuazione  dello  Statuto
 emanate  con d.P.R. 20 gennaio 1973, n.115; onde rimarrebbe del tutto
 estraneo alla disciplina attuata con la predetta  legge  n.  210  del
 1985 il trasferimento di ulteriori beni utilizzati per l'esercizio di
 linee ferroviarie facenti parte  della  rete  ferroviaria  nazionale,
 alle  quali percio' non potrebbe attribuirsi il carattere di linee di
 interesse provinciale.
    Relativamente  all'assunta  violazione  dell'art.  8,  n. 29 dello
 Statuto  (concernente  la  materia  di  addestramento  e   formazione
 professionale)  si  rileva  che  la impugnata disposizione avente per
 oggetto la formazione e la qualificazione professionale del personale
 operativo,   tecnico  e  amministrativo  deve  necessariamente  avere
 riferimento  a  tutto  il   territorio   nazionale,   in   modo   che
 l'uniformita'  dei  criteri  sia  tale  da  consentire  un efficiente
 esercizio del servizio ferroviario, di  competenza  del  nuovo  ente,
 come gia' dell'Azienda autonoma.
    Peraltro  sono  previste  anche  "previe  intese"  (secondo  comma
 dell'art. 22 l. 210 del 1985) con  le  regioni  e  province  autonome
 interessate.
    In  ordine  al  quarto  motivo  si  rileva  che l'"accordo" di cui
 all'art. 25 l. n. 210 del 1985 sarebbe equivalente all'intesa di  cui
 all'art.  20  d.P.R. n. 381 del 1974 (e all'art. 81 d.P.R. n. 616 del
 1977).
    A  seguito dell'udienza del 12 gennaio 1988 la Corte ha emesso una
 ordinanza  istruttoria,  richiedendo  l'acquisizione  in   atti   del
 provvedimento  di  ratifica  da parte del Consiglio provinciale della
 delibera di Giunta relativa al ricorso.
    Eseguito l'incombente, la discussione e' stata fissata all'udienza
 odierna, in prossimita' della quale la ricorrente ha prodotto memoria
 con cui si insiste nelle richieste di accoglimento.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La legge 17 maggio 1985, n. 210 istituisce l'ente "Ferrovie
 dello Stato", dotato di personalita'  giuridica  ai  sensi  dell'art.
 2093, secondo comma, del codice civile (art.1).
    L'ente  succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza
 dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato,  avendo  per  fine
 specifico  l'esercizio  delle  linee della rete in precedenza gestita
 dalla Azienda stessa (art. 2, lett. a).
    2.1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  assume  lesi  dalla
 normativa il principio della tutela delle  minoranze  linguistiche  e
 l'istituto   della  proporzionale  etnica  nella  organizzazione  dei
 pubblici uffici, in conseguenza - prospetta - della  "delegificazione
 della  preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica
 del rapporto di lavoro del personale dipendente".
    2.2. - La questione e' fondata.
    La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la
 tutela   delle   minoranze   linguistiche    costituisce    principio
 fondamentale  dell'ordinamento,  in quanto espressione delle garanzie
 all'uopo indicate dall'art. 6  Cost.  (sentenza  n.  289  del  1987).
 Sicche'  il  nuovo  ente,  sottentrato  integralmente nelle pregresse
 situazioni, proprie al riguardo della  estinta  azienda  statale,  e'
 venuto    ad   assorbire   attribuzioni   che   lungi   dall'apparire
 incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.
    Ne'  puo'  aver  rilievo  specifico  che  l'ente  agisca  a titolo
 imprenditoriale e in  virtu'  della  sua  configurazione  sulla  base
 (paritetica),  nel  rapporto di lavoro, della contrattazione: restano
 salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i  dettati  dell'art.89
 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei
 posti dei ruoli, cosi' come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
 (e   successive  modifiche)  a  tenor  del  quale  il  requisito  del
 bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti
 assunzioni.
    Va  disposta  pertanto,  cosi'  assorbita  ogni  altra  questione,
 declaratoria di illegittimita' costituzionale  in  tali  sensi  degli
 artt. 20 e 21 della legge in esame.
    3.1.  -  La  ricorrente prospetta l'illegittimita' della normativa
 per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello
 Statuto speciale d'autonomia, con riferimento:
      alla  gestione  dei  trasporti  di  interesse provinciale e alla
 acquisizione dei relativi beni;
      all'addestramento e alla formazione professionale del personale;
      agli  accordi  per  le  linee  insistenti  sul  territorio della
 provincia.
    3.2. - Le questioni non sono fondate.
    La  legge impugnata e' destinata ad organizzare, pur con contenuti
 globali, i servizi gia' gestiti  dalla  Azienda  statale  ferroviaria
 comunque  insistenti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  con  una
 disciplina uniforme per strutturazione  e  funzionamento,  che  nulla
 aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si
 prospetta aderente ai princi'pi contenuti nell'art. 64 dello speciale
 Statuto.  Talche'  non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza
 primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.
    Nel  descritto  quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di
 uniformita' in ordine  alla  formazione  e  alla  qualificazione  del
 personale.  Queste  non  possono che spettare di necessita' (come del
 resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958,
 n.  425)  all'ente  medesimo  cui  compete  adottare, in concreto, le
 misure tecniche occorrenti per la  regolarita'  e  per  la  sicurezza
 della circolazione (cfr. sent. n.131 del 1985).
    D'altronde,   per   il  raggiungimento  di  convergenti  risultati
 ottimali, la legge prevede le opportune intese con le  regioni  e  le
 province interessate (art. 22).
    Infine,  cosi'  come  prevista  dall'art.  25, la disciplina degli
 accordi  per  la  realizzazione  di  opere  ferroviarie  nella   loro
 incidenza  con  i  piani  urbanistici  non  appare costituzionalmente
 illegittima:  l'intesa  con  le  province  interessate  e'  aderente,
 infatti,  ai  dettati  dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
 nella concorrenza di quella  molteplicita'  di  interessi,  tutti  di
 rilievo  costituzionale,  la cui composizione - come gia' altra volta
 considerato - abbraccia - con l'intesa appunto - un campo piu'  vasto
 di  quello segnato dal solo art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent.
 n. 286 del 1985).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 20 e 21 della
 legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente  "Ferrovie  dello
 Stato"),  nella  parte  in  cui  non  prevedono  l'applicazione della
 disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in
 materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 legge 17 maggio  1985,  n.  210
 (Istituzione  dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato"),  sollevata  dalla
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  con  il  ricorso  in  epigrafe,  in
 relazione  agli  artt.  3;  8,  nn.5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con  d.P.R.  31
 agosto 1972, n. 670.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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