N. 768 SENTENZA 22 giugno - 7 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente - Disciplina organizzativa e rapporto di lavoro del personale dipendente Tutela delle minoranze linguistiche e istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici Applicazione della normativa vigente in materia per la provincia autonoma di Bolzano - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 20 e 21). (Cost., art. 6; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 89). Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente - Provincia autonoma di Bolzano - Gestione dei trasporti di interesse provinciale e acquisizione dei relativi beni - Addestramento e formazione professionale del personale - Accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia - Non fondatezza. (Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25). (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107)(GU n.28 del 13-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, Dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 17 maggio 1985, n. 210, in toto o in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 29 giugno 1985, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1985. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso in data 28 giugno 1985 la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimita' costituzionale della "legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), in toto, ed in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25, per violazione degli artt. 2; 3, terzo comma; 8, numeri 5, 18 e 29; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme d'attuazione; nonche' per violazione dell'art.10 della Costituzione (in relazione all'accordo di Parigi del 5 settembre 1946)". La Provincia richiama i princi'pi fondamentali stabiliti dalla legge n. 210 del 1985, relativa alla trasformazione dell'Azienda statale autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico distinto dallo Stato: in particolare, gli artt.1, sulla personalita' giuridica e l'autonomia dell'ente; 14, concernente delegificazione di materie e norme per l'adozione di regolamenti tecnici da parte del Consiglio di amministrazione; 15, relativo al patrimonio; 18, che disciplina gli obblighi di servizio pubblico nei confronti dell'ente; 20, riguardante la sua organizzazione in "strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate" mediante "adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali"; 21, relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente da regolarsi su base contrattuale collettiva ed individuale; 22, concernente la formazione e qualificazione del personale, cui provvede lo stesso Ente "anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano"; 25, avente per oggetto (secondo, terzo e quarto comma) norme relative alla verifica di conformita' dei progetti di opere ferroviarie rispetto ai piani urbanistici, con la possibilita' per il Ministro, in caso di non conformita', di promuovere un accordo di programma fra le "parti interessate". Tale disciplina legislativa sarebbe "gravemente lesiva delle competenze costituzionali della Provincia ricorrente". 2.1. - La legge impugnata, per effetto della delegificazione della preesistente disciplina organizzativa nonche' della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, sottrarrebbe il personale del nuovo ente all'istituto della proporzionale etnica andando invalidamente ad abrogare (o modificare apportandovi una deroga) decreti di attuazione dello Statuto speciale. Con l'abrogazione della tabella allegata alle norme di attuazione (relativa al personale delle ferrovie) oltre alla violazione degli artt. 2; 3, secondo comma; 16; 89; 100 e 107 dello Statuto si profilerebbe anche un contrasto con l'art.10 Cost. (in relazione al principio pacta sunt servanda) poiche' le norme statutarie e di attuazione costituirebbero, si osserva, la necessaria esecuzione delle clausole dell'accordo di Parigi del 1946. 2.2. - La legge impugnata (artt.1 e 2) avrebbe dovuto "far salve le linee di interesse provinciale affidandole non gia' al nuovo ente pubblico, ma alla stessa Provincia", con violazione degli artt. 3; 8, n.18; 16; 68 e 107 dello Statuto; avrebbe dovuto altresi' (artt. 1 e 15) " far salvo il trasferimento dei beni in favore della Provincia per le linee di sua competenza, in relazione agli artt. 8 e 68 Statuto". 2.3. - Si assume ancora la violazione degli artt. 3; 8, n. 29; 16 e 107 dello Statuto (e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 1 novembre 1973 n. 689) che ricomprendono la materia di "addestramento e formazione professionale" tra quelle di competenza legislativa esclusiva. L'art. 22 della legge impugnata non rispetterebbe tali norme relativamente al personale delle ferrovie riguardante il territorio della Provincia. 2.4. - Viene rilevata, infine, la violazione degli artt. 3; 8, n. 5; 14; 16 e 107 dello Statuto, e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), concernenti la competenza legislativa esclusiva della Provincia in materia di 'urbanistica e piani regolatori". L'art. 20 d.P.R. n. 381/1974 prevede che gli interventi dello Stato in materia di linee ferroviarie debbano essere effettuati previa intesa con la provincia interessata. Senonche' l'art. 25, secondo, terzo e quarto comma, della legge impugnata, avrebbe previsto accordi di programma riguardanti solo le regioni (e non anche le province autonome), nonche' l'applicabilita' dell'art. 81 d.P.R. n. 616/1977, concernente le regioni ad autonomia ordinaria. 3. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso le proprie deduzioni chiedendo che la Corte voglia respingere il ricorso, riconoscendo la infondatezza delle proposte questioni. Quanto all'assunto mancato rispetto delle disposizioni concernenti la proporzionale etnica degli uffici siti in provincia di Bolzano, viene rilevato che le norme invocate "non potrebbero in alcun modo limitare i poteri dello Stato di regolare in modo diverso l'organizzazione e la gestione del propri servizi per assicurarne un piu' efficiente funzionamento". Invero, si osserva, gli interessi particolari di cui sono portatrici le singole Regioni (nonche' la Provincia autonoma) si devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale del Paese del quale e' portatore lo Stato; la ripartizione delle competenze legislative preclude alle Province, come alla Regione, di interferire nelle materie riservate alla potesta' legislativa dello Stato. In ordine al secondo motivo del ricorso si osserva che il trasferimento di beni alla ricorrente, "in corrispondenza delle materie" alla competenza della medesima attribuite era gia' stato integralmente eseguito con le norme di attuazione dello Statuto emanate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n.115; onde rimarrebbe del tutto estraneo alla disciplina attuata con la predetta legge n. 210 del 1985 il trasferimento di ulteriori beni utilizzati per l'esercizio di linee ferroviarie facenti parte della rete ferroviaria nazionale, alle quali percio' non potrebbe attribuirsi il carattere di linee di interesse provinciale. Relativamente all'assunta violazione dell'art. 8, n. 29 dello Statuto (concernente la materia di addestramento e formazione professionale) si rileva che la impugnata disposizione avente per oggetto la formazione e la qualificazione professionale del personale operativo, tecnico e amministrativo deve necessariamente avere riferimento a tutto il territorio nazionale, in modo che l'uniformita' dei criteri sia tale da consentire un efficiente esercizio del servizio ferroviario, di competenza del nuovo ente, come gia' dell'Azienda autonoma. Peraltro sono previste anche "previe intese" (secondo comma dell'art. 22 l. 210 del 1985) con le regioni e province autonome interessate. In ordine al quarto motivo si rileva che l'"accordo" di cui all'art. 25 l. n. 210 del 1985 sarebbe equivalente all'intesa di cui all'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 (e all'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977). A seguito dell'udienza del 12 gennaio 1988 la Corte ha emesso una ordinanza istruttoria, richiedendo l'acquisizione in atti del provvedimento di ratifica da parte del Consiglio provinciale della delibera di Giunta relativa al ricorso. Eseguito l'incombente, la discussione e' stata fissata all'udienza odierna, in prossimita' della quale la ricorrente ha prodotto memoria con cui si insiste nelle richieste di accoglimento. Considerato in diritto 1. - La legge 17 maggio 1985, n. 210 istituisce l'ente "Ferrovie dello Stato", dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 2093, secondo comma, del codice civile (art.1). L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita dalla Azienda stessa (art. 2, lett. a). 2.1. - La Provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla normativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza - prospetta - della "delegificazione della preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente". 2.2. - La questione e' fondata. La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art. 6 Cost. (sentenza n. 289 del 1987). Sicche' il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azienda statale, e' venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'apparire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate. Ne' puo' aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo imprenditoriale e in virtu' della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art.89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei ruoli, cosi' come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (e successive modifiche) a tenor del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni. Va disposta pertanto, cosi' assorbita ogni altra questione, declaratoria di illegittimita' costituzionale in tali sensi degli artt. 20 e 21 della legge in esame. 3.1. - La ricorrente prospetta l'illegittimita' della normativa per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello Statuto speciale d'autonomia, con riferimento: alla gestione dei trasporti di interesse provinciale e alla acquisizione dei relativi beni; all'addestramento e alla formazione professionale del personale; agli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia. 3.2. - Le questioni non sono fondate. La legge impugnata e' destinata ad organizzare, pur con contenuti globali, i servizi gia' gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si prospetta aderente ai princi'pi contenuti nell'art. 64 dello speciale Statuto. Talche' non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni. Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformita' in ordine alla formazione e alla qualificazione del personale. Queste non possono che spettare di necessita' (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958, n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concreto, le misure tecniche occorrenti per la regolarita' e per la sicurezza della circolazione (cfr. sent. n.131 del 1985). D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati ottimali, la legge prevede le opportune intese con le regioni e le province interessate (art. 22). Infine, cosi' come prevista dall'art. 25, la disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le province interessate e' aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nella concorrenza di quella molteplicita' di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione - come gia' altra volta considerato - abbraccia - con l'intesa appunto - un campo piu' vasto di quello segnato dal solo art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8, nn.5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1102