N. 775 SENTENZA 22 giugno - 7 luglio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Edilizia
 - Opere dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da
 realizzarsi nei territori delle province di  Trento e Bolzano -
 Edificazione su suoli non demaniali Direttive impartite dalla
 Presidenza del Consiglio dei ministri agli organi
 dell'amministrazione - Concessione edilizia del sindaco - Obbligo di
 richiesta - Esclusione - Ricorso della provincia di Bolzano -
 Inammissibilita'
(GU n.28 del 13-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel   giudizio  promosso  con  ricorso  della  Provincia  di  Bolzano
 notificato il 19 dicembre  1986,  depositato  in  Cancelleria  il  23
 dicembre  successivo  ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1986,
 per conflitto di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  nota  della
 Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  del  3  luglio  1975  n.
 200/17750/119.7  T.A.A.,  relativa   alla   "disciplina   urbanistica
 applicabile   alle   opere   dell'Amministrazione   delle   Poste   e
 Telecomunicazioni da realizzarsi  nei  territori  delle  Province  di
 Trento e di Bolzano";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Renato Dell'Andro;
    Uditi  l'avv.  Sergio  Panunzio  per  la  Provincia  di  Bolzano e
 l'Avvocato dello Stato Pier  Giorgio  Ferri  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso del 23 dicembre 1986 la provincia di Bolzano ha
 sollevato conflitto di attribuzioni nei  confronti  dello  Stato,  in
 relazione alla nota della presidenza del consiglio dei ministri del 3
 luglio  1975,  n.  200/17750/119.7  T.A.A.,  per   violazione   delle
 competenze  in  materia  urbanistica  e  di piani regolatori previste
 dagli artt. 8, n. 5, e 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige  e
 dalle relative norme di attuazione.
    La  difesa  della provincia ricorda, in primo luogo, che l'art. 24
 del testo unico delle norme sull'ordinamento urbanistico provinciale,
 approvato  con  decreto  del  presidente  della giunta provinciale 23
 giugno 1970, n.  20,  dopo  avere  stabilito,  al  primo  comma,  che
 "chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare
 quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto deve  chiedere
 apposita  concessione  al  sindaco  del  Comune", dispone, al secondo
 comma, che "la concessione e' richiesta  anche  per  l'esecuzione  di
 opere  di  urbanizzazione  del  terreno. Per le opere da eseguirsi su
 terreni demaniali, ad eccezione delle  opere  destinate  alla  difesa
 nazionale,  e'  pure richiesta la concessione". Pertanto, prosegue la
 ricorrente,  chiunque  (anche  l'amministrazione   statale)   intenda
 edificare  deve  richiedere al sindaco la concessione; e quest'ultima
 va richiesta anche quando l'amministrazione statale intenda edificare
 su suoli demaniali (eccezion fatta per le opere destinate alla difesa
 nazionale).
    Con  nota  del  13  ottobre  1986,  ricevuta  dall'amministrazione
 provinciale il giorno 20 ottobre 1986, l'amministrazione  provinciale
 delle  poste  e  telecomunicazioni ha richiesto al competente ufficio
 della provincia di Bolzano l'accertamento preventivo  di  conformita'
 alle prescrizioni urbanistiche, previsto, per le costruzioni statali,
 dall'art. 29 della legge 17  agosto  1942,  n.  1150  e  divenuto  di
 competenza  della giunta provinciale ai sensi dell'art. 18 del d.P.R.
 22 marzo 1974, n. 381.
    Alla  citata nota dell'amministrazione delle poste era allegata la
 nota della presidenza del consiglio dei ministri del  3  luglio  1975
 (non  indirizzata originariamente alla provincia, che, pertanto, l'ha
 conosciuta solo in data  20  ottobre  1986)  diretta  a  chiarire  la
 disciplina  urbanistica  applicabile  alle opere dell'amministrazione
 delle poste e telecomunicazioni da realizzarsi  nei  territori  delle
 province autonome di Trento e Bolzano.
    Per  quanto attiene, in particolare, alla provincia di Bolzano, la
 citata  nota  e'  dell'avviso  che  le  opere  edilizie   riguardanti
 l'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni, se eseguite su
 terreno demaniale, necessitino della concessione edilizia  (ai  sensi
 dell'art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970) mentre, se eseguite
 su  terreno  non  demaniale,  necessitino   del   solo   accertamento
 preventivo   di   conformita'   previsto  dall'art.  29  della  legge
 urbanistica del 1942.
    La  provincia di Bolzano, nel contestare l'assunto sostenuto dalla
 presidenza del consiglio dei ministri (se si ritiene  la  concessione
 edilizia  necessaria  quando  l'opera  statale  sia da realizzarsi su
 terreno demaniale, a maggior ragione, essa deve ritenersi  necessaria
 quando  l'opera sia da realizzarsi su area non demaniale) dichiara lo
 stesso  assunto  palesemente  illegittimo  in  quanto  lesivo   delle
 competenze costituzionalmente attribuite alla provincia ricorrente.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il presidente del consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  generale  dello
 Stato,  richiedendo  la dichiarazione d'inammissibilita' del predetto
 ricorso per la sua tardivita' e per il  riferirsi  esso  ad  un  atto
 interno tra amministrazioni dello Stato.
    Nel  merito  l'avvocatura  generale  contesta l'assunto in base al
 quale, nell'ipotesi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
 dello   Stato,  si  renderebbe  necessario,  oltre  alla  concessione
 edilizia, anche il preventivo accertamento di  conformita'  ai  sensi
 degli  artt.  29 della legge n. 1150 del 1942 ed 81 d.P.R. n. 616 del
 1977. A parere dell'avvocatura tale interpretazione  della  normativa
 vigente    nella    provincia    di    Bolzano   e'   intrinsecamente
 contraddittoria, non solo e non  tanto  perche'  riserva  alle  opere
 statali  un  trattamento  ingiustificatamente e inspiegabilmente piu'
 gravoso di quello applicabile  a  qualsiasi  intervento  edilizio  di
 altri  soggetti,  pubblici  o privati, ma soprattutto perche' implica
 un'abnorme duplicazione di attivita'  amministrative  che,  se  anche
 formalmente diverse, tendono nondimeno al medesimo risultato.
    L'accertamento  di  conformita'  dell'opera  ai  vigenti strumenti
 urbanistici, previsto e regolato dai citati artt. 29 e  81,  assolve,
 invece,  sempre  a  parere  dell'avvocatura  generale,  ad  un  ruolo
 sostitutivo della concessione edilizia. L'intendimento della legge e'
 quello  di  sottrarre le opere pubbliche, alle quali sono applicabili
 le citate disposizioni  speciali,  al  controllo  autorizzatorio  del
 sindaco  nella  forma della concessione: conseguentemente, laddove e'
 previsto l'accertamento di conformita' non e'  necessario  richiedere
 la concessione edilizia, di competenza sindacale.
    3.  - In prossimita' dell'udienza pubblica la provincia di Bolzano
 ha prodotto memoria nella quale, mentre contesta che il  ricorso  sia
 tardivo,  assume  che  lo  stesso non "attiene ad un atto interno tra
 amministrazioni dello Stato" bensi'  ad  un  atto  avente  "rilevanza
 esterna".  Nel  merito,  la  provincia  di Bolzano si oppone a quanto
 addotto dall'avvocatura dello Stato in ordine all'inutilita' - per le
 opere delle amministrazioni dello Stato da realizzarsi su terreni non
 demaniali - delle procedure tendenti ad ottenere  sia  il  preventivo
 accertamento  di  conformita'  sia  la concessione edilizia. Infatti,
 anche ammettendo che la duplicazione sia inutile, non  verrebbe  meno
 la   necessita'  di  richiedere  la  concessione  ma,  tutt'al  piu',
 l'obbligo di richiedere l'accertamento preventivo di conformita'.  Il
 ricorso   e'  stato  infatti  proposto  non  gia'  per  sostenere  la
 necessita' dell'accertamento preventivo  di  conformita'  bensi'  per
 affermare  la  necessita'  della  concessione edilizia. E' la pretesa
 dello Stato di  non  sottostare  alla  disciplina  della  concessione
 edilizia   che   viene  a  ledere  le  attribuzioni  della  provincia
 ricorrente,  atteso  che  la  normativa  stabilita  dalla  provincia,
 nell'esercizio    della    sua    competenza   primaria,   stabilisce
 espressamente che anche le  amministrazioni  statali,  per  qualsiasi
 costruzione - tranne che per le opere militari su terreni demaniali -
 debbano ottenere la concessione edilizia  (senza  nulla  prescrivere,
 invece, in ordine all'accertamento preventivo di conformita').
                         Considerato in diritto
    1.  -  Va  premesso  che,  con  il ricorso di cui in narrativa, la
 provincia autonoma di Bolzano, non ha  denunciato  un  concreto  atto
 dell'amministrazione  statale invasivo della sfera delle attribuzioni
 della predetta provincia: la richiesta, da parte dell'amministrazione
 delle poste e telecomunicazioni, sezione autonoma di Bolzano (ufficio
 lavori e patrimonio) all'ufficio centrale d'urbanistica della  stessa
 provincia,   dell'accertamento   preventivo   di   conformita'   alle
 prescrizioni urbanistiche (ex artt. 29 della legge 17 agosto 1942, n.
 1150 e 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) dell'opera statale che la
 citata sezione intendeva  costruire,  lasciava,  infatti,  pienamente
 liberi  da  un  canto  l'ufficio  adito  di  respingere  la  predetta
 richiesta e dall'altro i competenti  organi  della  stessa  provincia
 d'impedire, in mancanza della concessione del sindaco (ex art. 24 del
 t.u. provinciale n. 20 del 1970) la realizzazione, in Bolzano,  della
 citata  opera statale; ove, s'intende, tale impedimento, ai sensi del
 citato  art.  24  del  t.u.  n.  20  del  1970,  ritenendosi  esclusa
 l'applicabilita',  nella specie, di superiori principi costituzionali
 e dell'ordinamento giuridico dello Stato ecc., ex art. 4  del  d.P.R.
 31  agosto  1972  n. 670, fosse risultato legittimo nel merito. Tanto
 piu' che non avrebbe avuto adeguata motivazione assumere che  non  un
 errore  interpretativo  ma  una  decisa  volonta'  di  contestare  la
 competenza primaria, in materia urbanistica e  di  piani  regolatori,
 della provincia autonoma di Bolzano (ex artt. 8, n. 5 e 16 del d.P.R.
 n. 670 del 1972) avesse mosso l'ufficio  lavori  e  patrimonio  della
 sezione  autonoma  di  Bolzano  dell'amministrazione  delle  poste  e
 telecomunicazioni a richiedere alla stessa provincia il citato  nulla
 osta  di  conformita'  alle  prescrizioni  urbanistiche dell'opera da
 realizzare.
    E  la  provincia  di  Bolzano non ha, per vero, censurato, per se'
 solo, il comportamento dell'organo locale dell'amministrazione  delle
 poste  e  telecomunicazioni  (consistente  nella  piu'  volte  citata
 richiesta, all'ufficio  d'urbanistica  della  stessa  provincia,  del
 ricordato  accertamento  preventivo  di  conformita')  ma  lo  stesso
 comportamento in quanto esecutivo della  nota  della  presidenza  del
 consiglio  dei  ministri,  del  3  luglio  1975, allegata alla stessa
 richiesta,  con  la  quale  s'impartivano   direttive   agli   organi
 dell'amministrazione  delle  poste e telecomunicazioni in ordine alle
 procedure da seguire per realizzare opere statali nelle  province  di
 Trento  e  Bolzano,  essendo alle stesse province conferita, ai sensi
 dell'art. 8, n. 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,
 competenza  legislativa  primaria  in  materia urbanistica e di piani
 regolatori.
    Ma e' anche, e specificamente, la citata nota della presidenza del
 consiglio dei ministri che non consente  di  entrare  nell'esame  del
 merito  del  proposto  ricorso: tale nota, infatti, come si chiarira'
 tra breve, non e' idonea ad integrare la situazione di  conflitto  di
 attribuzioni.
    2.  -  L'avvocatura  generale  dello  Stato, per il presidente del
 consiglio   dei   ministri,    ha    richiesto    la    dichiarazione
 d'inammissibilita'  del  ricorso  della  provincia di Bolzano sotto i
 profili della tardivita' e della natura di atto interno della  citata
 nota della presidenza del consiglio dei ministri.
    Nell'esame  dei predetti profili va anzitutto osservato che, se e'
 vero che la nota presidenziale in esame e' stata diramata in  data  3
 luglio  1975, mentre il ricorso e' stato proposto in data 18 dicembre
 1986, e' anche vero che la  difesa  della  provincia  di  Bolzano  ha
 dichiarato che la predetta nota, non indirizzata originariamente alla
 stessa provincia, e' stata da  quest'ultima  conosciuta  soltanto  in
 data 20 ottobre 1986, in quanto allegata alla richiesta, di pari data
 (protocollo n. 5030) da parte dell'ufficio lavoro e patrimonio  della
 sezione  autonoma  di  Bolzano  dell'amministrazione  delle  poste  e
 telecomunicazioni,  del  nulla  osta  di  conformita'  dell'opera  da
 realizzare agli "strumenti" urbanistici. E, d'altra parte, il ricorso
 e' stato notificato in data 19 dicembre 1986, ossia nel  sessantesimo
 giorno dell'avvenuta conoscenza, secondo l'assunto della provincia di
 Bolzano, della  nota  presidenziale  piu'  volte  ricordata.  Ne'  il
 predetto  assunto  (d'aver  appreso  dell'esistenza della stessa nota
 soltanto in data 20 ottobre 1986) e' stato  smentito  dall'avvocatura
 dello  Stato  attraverso  l'indicazione di circostanze dalle quali si
 possa almeno dubitare della verita' della  preindicata  dichiarazione
 della provincia di Bolzano.
    In  ordine  alla  natura di atto interno all'amministrazione dello
 Stato della nota presidenziale in  esame  (in  particolare,  di  atto
 diretto   al   ministero   delle   poste  e  telecomunicazioni  e  da
 quest'ultimo diramato agli organi periferici) v'e' da osservare  che,
 se  e' vero che la predetta nota dispone in ordine a comportamenti da
 tenere,  da  parte  di  organi  dell'amministrazione   statale,   nei
 confronti  di  terzi (in particolare, ufficio centrale di urbanistica
 della provincia di Bolzano) e' anche vero che la  stessa  nota,  come
 non  tende  a  vincolare questi ultimi, cosi' non puo' produrre alcun
 effetto giuridico per i medesimi: infatti, nella specie, i competenti
 organi   della   provincia   di   Bolzano,   rimanevano  e  rimangono
 completamente liberi, come s'e'  gia'  osservato,  di  respingere  la
 richiesta  di  nulla  osta  di  conformita'  e  di  pretendere,  come
 condizione per  l'esecuzione  dell'opera  progettata  (dimostrata  la
 legittimita',   nel   merito,   della  pretesa  della  provincia)  la
 concessione del sindaco ex art. 24 del t.u.  provinciale  n.  20  del
 1970.
    3.  -  Senonche',  anche  le  predette osservazioni in ordine alla
 natura della citata nota della presidenza del consiglio dei  ministri
 e  cioe'  i  dubbi relativi alla qualita' della predetta nota di atto
 esterno, produttivo di effetti per terzi estranei all'amministrazione
 statale,    vengono    assorbiti    dal    piu'    pregnante   motivo
 d'inammissibilita' del ricorso dovuto all'inidoneita' della  nota  in
 discussione,  per  se'  (a prescindere da caratterizzazioni attinenti
 alla natura o qualita' della stessa nota) ad integrare  un  conflitto
 di attribuzioni.
    La  nota in discussione si rivela, anche ad un superficiale esame,
 esclusivamente quale interpretazione della normativa vigente, in tema
 di opere statali da realizzare, su terreni demaniali e non demaniali,
 nei territori delle province di Trento e Bolzano.
    Gia'  rende  quanto meno perplessi leggere, all'inizio di una nota
 (che, secondo il ricorso della provincia  di  Bolzano,  costituirebbe
 violazione  delle  attribuzioni  in  materia  urbanistica  e di piani
 regolatori, riconosciute alla citata provincia dagli artt. 8, n. 5  e
 16  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige) il rinvio
 appunto all'art. 8, n. 5 dello  stesso  statuto.  La  nota  in  esame
 ricorda  anzitutto  che,  come  rilevato  dal ministero delle poste e
 telecomunicazioni,  alle  province  di  Trento  e  Bolzano  e'  stata
 conferita,  a  termini  dell'art. 8, n. 5 dello statuto di autonomia,
 competenza legislativa primaria in materia di  "urbanistica  e  piani
 regolatori";  ed  espressamente  aggiunge  che  "cio'  comporta, come
 previsto anche dall'art. 21 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che le
 norme   statali   in  materia  possano  trovare  applicazione,  nelle
 menzionate province, solo in quanto  non  incidano  nelle  competenze
 legislative  ed  amministrative attribuite a tali Enti in forza dello
 statuto e delle norme di attuazione". Or e' quanto  meno  strano  che
 direttive  tendenti  a  violare attribuzioni costituzionali derivanti
 alla provincia di Bolzano dall'art. 8, n. 5  dello  statuto  speciale
 per il Trentino-Alto Adige, tengano a sottolineare, in premessa, che,
 appunto in virtu' del citato art. 8, n. 5 e dell'art. 21 della  legge
 6  agosto 1967, n. 765, le norme statali, in materia urbanistica e di
 piani regolatori, allorche'  incidano  sulla  competenza  legislativa
 primaria  spettante, nelle stesse materie, alla provincia di Bolzano,
 non trovano applicazione  per  le  opere  statali  da  costruire  nel
 territorio di quest'ultima provincia.
    A  chi,  tuttavia,  obiettasse  che  non  in  base  alle  predette
 dichiarazioni formali, contenenti rinvio espresso all'art.  8,  n.  5
 dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (e che potrebbero
 anche costituire clausole, fuorvianti, "di stile") va  dimostrata  la
 non violazione delle speciali attribuzioni legislative conferite alla
 provincia  di  Bolzano  bensi'  in   virtu'   dei   contenuti   delle
 disposizioni  emanate con la nota in esame, va risposto che, appunto,
 i predetti contenuti, letti  nel  quadro  dell'interpretazione  della
 vigente  normativa provinciale e statale, in tema di opere statali da
 costruire nel territorio della provincia di Bolzano,  dimostrano  che
 le  disposizioni emanate dalla presidenza del consiglio dei ministri,
 con la nota in discussione, discendono da un'interpretazione  (esatta
 od  erronea,  non  importa  in  sede d'ammissibilita' del ricorso) di
 norme ordinarie statali  e  di  norme  provinciali  e  mai  investono
 l'interpretazione  di  norme di rango costituzionale (artt. 8, n. 5 e
 16  dello  statuto  speciale  sopra  circordato)  e  tanto  meno   la
 titolarita'  di  attribuzioni  che da tali ultime norme derivano alla
 provincia di Bolzano.
    La  presidenza  del consiglio dei ministri, infatti, soltanto dopo
 aver rilevato che nulla, in tema di preventivo esame  di  conformita'
 ai  regolamenti  edilizi  od  ai  piani regolatori comunali, e' stato
 disposto dalla provincia di Bolzano, ha  ritenuto  ancora  in  vigore
 l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
    La  difesa della provincia di Bolzano eccepisce che le varie leggi
 sull'ordinamento urbanistico provinciale sono state riunite nel  t.u.
 n.  20  del  1970  e  che  l'art.  24 di detto testo unico, dopo aver
 prescritto, nel primo comma, che  "chiunque  intenda  eseguire  nuove
 costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la
 struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al  sindaco
 del   Comune",  ribadisce,  nel  secondo  comma,  che  anche  per  le
 costruzioni da eseguirsi su terreni  demaniali,  ad  eccezione  delle
 opere  destinate  alla  difesa  nazionale,  e' richiesta la ricordata
 concessione; la stessa difesa e' dell'avviso che, pertanto, anche per
 le  opere  statali (da realizzarsi, perdippiu', come nella specie, su
 terreno non  demaniale)  e'  necessaria  la  citata  concessione  del
 sindaco.
    E'  agevole  sottolineare  che,  in  tal  modo,  la  difesa  della
 provincia  di  Bolzano  eccepisce  una,   a   suo   avviso,   erronea
 interpretazione,   da   parte  della  presidenza  del  consiglio  dei
 ministri, dell'art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970: anche per
 le  opere  statali,  tanto  piu'  se  da  costruire  su  terreno  non
 demaniale, sempre secondo l'assunto della provincia  di  Bolzano,  e'
 necessaria  la  concessione  del  sindaco  del Comune, ex primo comma
 dello stesso articolo. La presidenza del consiglio  dei  ministri  (a
 parte  quanto  sostenuto,  nel merito, in questa sede dall'avvocatura
 generale dello Stato) e senza tener conto del rilievo  per  il  quale
 nella  nota  in  discussione nulla si afferma in ordine alla predetta
 concessione, da parte del sindaco del  Comune,  anche  per  le  opere
 statali  da  realizzare  nel  territorio  della provincia di Bolzano,
 interpreta, invece, lo stesso articolo 24 del t.u. n. 20 del 1970 nel
 senso  che  esso articolo nulla disponga in ordine alle opere statali
 da costruire in quest'ultimo territorio e che, pertanto, debba  esser
 chiesta  ai  competenti organi della provincia di Bolzano il rilascio
 dell'accertamento preventivo di conformita',  dell'opera  statale  da
 eseguire,  alle  prescrizioni  del piano regolatore e del regolamento
 edilizio vigente nel comune di Bolzano, ex  artt.  29,  primo  comma,
 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
 381.
    La  controversia,  pertanto,  s'incentra  su  due  diverse esegesi
 dell'art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del  1970:  la  provincia  di
 Bolzano    ritenendo    la   norma   ivi   prevista   diretta   anche
 all'amministrazione  statale  in  relazione  alle  opere  statali  da
 costruire  su terreni demaniali (salve le opere destinate alla difesa
 nazionale)  e  non  demaniali  (lo  Stato  dovrebbe   richiedere   la
 concessione  al  sindaco  del  comune  anche  per  le  opere statali)
 nell'ambito della provincia di Bolzano e la presidenza del  consiglio
 dei  ministri  ritenendo  silente  la stessa norma, in relazione alle
 opere statali da eseguire nell'ambito  della  predetta  provincia  e,
 conseguentemente,  ritenendo,  in relazione alle stesse opere, ancora
 in vigore l'art. 29, primo comma, della  legge  17  agosto  1942,  n.
 1150,  come modificato dall'art. 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
    Dalle  sopra  ricordate diverse interpretazioni degli artt. 24 del
 t.u., approvato con decreto del presidente della  giunta  provinciale
 di  Bolzano il 24 giugno 1970, n. 20 e 29 della legge 17 agosto 1942,
 n. 1150, non  puo',  pertanto,  desumersi  l'esistenza  d'un  attuale
 conflitto  di  attribuzioni  tra  Stato  e  provincia  di Bolzano. Il
 proposto ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso per conflitto di attribuzioni,
 proposto dalla provincia di Bolzano con atto 18  dicembre  1986,  nei
 confronti  dello  Stato,  in relazione alla nota del 3 luglio 1975 n.
 200/17750/119.7 T.A.A. emanata dalla  presidenza  del  consiglio  dei
 ministri.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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