N. 780 ORDINANZA 22 giugno - 7 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Enti locali - Trattamento giuridico ed economico del
 personale - Criteri e principi di determinazione  Accordi collettivi
 - Violazione del concetto di autonomia degli  enti locali in materia
 - Manifesta infondatezza.  (D.-L. 29 dicembre 1977, n. 946, art. 6,
 diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma, convertito, con
 modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43).  (Cost., artt.
 5, 39, 97 e 128
(GU n.28 del 13-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   6,
 diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo  comma,  del  d.l.  29
 dicembre   1977,  n.  946  ("Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza
 locale"), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1978,  n.
 43,  promosso  con  ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal T.A.R. per
 l'Abruzzo - sede di L'Aquila, sul  ricorso  proposto  dal  Comune  di
 L'Aquila  contro  la  Sezione  del Comitato Regionale di Controllo ed
 altra, iscritta al n. 885 del registro ordinanze  1982  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio amministrativo avente ad
 oggetto l'impugnazione  di  un  provvedimento  con  cui  il  Comitato
 Regionale  di  Controllo  aveva  annullato una delibera del Consiglio
 comunale di L'Aquila istitutiva di una nuova qualifica  impiegatizia,
 il  T.A.R.  per  l'Abruzzo,  con ordinanza in data 23 giugno 1982, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, commi 17, 18 e 19 del
 decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per la
 finanza  locale")  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  27
 febbraio  1978,  n.  43,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che   il
 trattamento  giuridico  ed  economico del personale degli enti locali
 viene determinato in  conformita'  ai  principi,  criteri  e  livelli
 risultanti  da  accordi nazionali a scadenza triennale, stipulati tra
 le rappresentanze del Governo,  delle  associazioni  nazionali  degli
 enti  locali e di sindacati di categoria maggiormente rappresentativi
 su scala nazionale, e approvati  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
 adottare entro  sessanta  giorni  dalla  sottoscrizione  dell'accordo
 stesso;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo la disposizione impugnata
 contrasterebbe in primo luogo, con l'art. 39 della  Costituzione,  in
 quanto   essendo   rimasta   inattuata   tale  norma,  l'accordo  tra
 associazioni non  registrate,  non  potrebbe  assurgere  a  fonte  di
 produzione   giuridica   con   efficacia  erga  omnes,  ne'  potrebbe
 conseguentemente impedire che gli enti territoriali apportino deroghe
 piu' favorevoli alla disciplina in esso contenuta;
      che,  inoltre,  secondo  il  T.A.R.  Abruzzo, la norma impugnata
 contrasterebbe con lo stesso art. 39 Cost., in  quanto  anche  se  si
 ipotizzasse  come  regolamento  governativo  di organizzazione l'atto
 formale  di   approvazione   della   disciplina,   difetterebbero   i
 presupposti  richiesti  per  tale  fonte  dall'art.  1  della legge 3
 gennaio  1926,  n.  100,  ed,  il  Governo,  comunque,  non  potrebbe
 apportare modifiche al contenuto dell'accordo;
      che  il  giudice  a  quo  dubita,  altresi'  della  legittimita'
 costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 5, 39
 e  128  Costituzione,  in  quanto  la disciplina convenzionale che si
 assume adottata in rappresentanza degli enti  territoriali,  verrebbe
 concordata  con  associazioni  nazionali  degli  enti locali prive di
 legittimazione per la tutela di interessi alieni;
      che, infine, ad avviso del T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata si
 pone in contrasto con gli artt. 5, 97  e  128  Cost.,  in  quanto  la
 negoziazione  collettiva, oltre a determinare i trattamenti economici
 in funzione della omogeneizzazione delle retribuzioni  del  personale
 degli  enti locali, incide - in particolare per quanto disposto dagli
 artt. 3 e 30 dell'accordo recepito con d.P.R. 1› giugno 1979, n. 191,
 in materia di norme di accesso e ristrutturazione dei servizi - sulla
 riserva legislativa di  attribuzione  agli  enti  locali  dei  poteri
 amministrativi  in  materia di impiego pubblico locale, che rientrano
 nel concetto di autonomia;
      che  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura  Generale
 dello  Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  per  difetto  di
 rilevanza della questione, ovvero per la sua infondatezza.
    Considerato  che  la  dedotta  eccezione  di inammissibilita' deve
 essere disattesa in quanto, ancorche' nel giudizio amministrativo non
 sia  stato  impugnato  il  d.P.R. n. 191 del 1979 (che, in attuazione
 della disposizione  censurata,  recepisce  l'accordo  collettivo  dei
 dipendenti  degli  enti  locali)  allo  stesso  occorre  comunque far
 riferimento per valutare la legittimita' dell'impugnato provvedimento
 amministrativo,  onde l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'
 dell'art. 6 del d.-l. n. 946 del 1977,  comportando  l'illegittimita'
 derivata  del  citato decreto presidenziale, sarebbe influente per la
 definizione del giudizio a quo;
      che  la  disposizione  impugnata  pone  in  essere  -  come gia'
 precisato  dalla  giurisprudenza  costituzionale   -   con   riguardo
 all'analoga  norma  di  cui  all'art.  28  della legge n. 70 del 1975
 (sentenza n. 21 del 1980) "una devoluzione  istituzionale  di  potere
 normativo"   con   procedure  particolari  che,  per  i  suoi  tratti
 peculiari, non e' possibile inquadrare in schemi precedenti;
      che  - come gia' affermato da questa Corte - nelle pronuncie nn.
 219 del 1984 (punto 16 della motivazione)  e  n.  656  del  1988,  la
 disciplina   del  pubblico  impiego  "in  base  ad  accordi"  non  si
 identifica con la contrattazione collettiva con efficacia erga  omnes
 prevista dall'art. 39 Cost.;
      che,  pertanto, non e' in contrasto con l'art. 39 Cost. - quanto
 alla  rappresentativita'  dei  soggetti  stipulanti,  alla  procedura
 d'intesa  ed  all'efficacia erga omnes - la norma impugnata, la quale
 invece prevede che l'"ipotesi di accordo" sindacale, costituendo solo
 un  momento  od una fase di un piu' ampio iter procedimentale, rimane
 priva  di  efficacia  fino  a  che  non  venga,  a  conclusione   del
 procedimento    amministrativo    emanato   il   prescritto   decreto
 presidenziale;
      che,  peraltro,  l'ipotizzato inquadramento dell'atto formale di
 approvazione dell'accordo sindacale tra i regolamenti governativi  di
 organizzazione,  di  cui  all'art.  1 della legge 31 gennaio 1926, n.
 100, e' del tutto inconferente, in quanto il ricorso a tale fonte  di
 produzione  normativa  e'  esplicitamente esclusa per gli enti locali
 dal n. 3 dello stesso art. 1;
      che,  anche  le censure concernenti il difetto di legittimazione
 delle  parti  (associazioni  di  enti  locali  e  di  lavoratori)   a
 rappresentare  interessi  alieni,  e  la  mancanza  di criteri per la
 identificazione delle organizzazioni sindacali piu'  rappresentative,
 si  fondano  sull'erroneo  presupposto che la disciplina del rapporto
 d'impiego dei dipendenti degli enti locali "in base ad  accordi"  sia
 inquadrabile  nell'ambito  della contrattazione collettiva erga omnes
 prevista dall'art. 39 Cost.;
      che per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 5, 97
 e 128 Cost., non puo' che ribadirsi quanto gia' affermato  da  questa
 Corte nell'ordinanza n. 656 del 1988 circa la piena conformita' della
 disciplina emanata in base ad accordi ai principi di  rispetto  delle
 autonomie locali di buon andamento ed imparzialita';
      che,  pertanto, la questione sollevata sotto tutti gli anzidetti
 profili, va dichiarata manifestatamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del  decreto  legge  29
 dicembre   1977,  n.  946  ("Provvedimenti  urgenti  per  le  finanze
 locali"), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  27  febbraio
 1978,  n.  43,  sollevata,  in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128
 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di
 L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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