N. 781 ORDINANZA 22 giugno - 7 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Enti
 pubblici - Soppressione - Procedimento di liquidazione Creditori -
 Istanze di riconoscimento dei crediti vantati Sottoposizione del
 diritto di agire in giudizio a brevi termini di decadenza - Manifesta
 infondatezza.  (Legge 8 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9).
 (Cost., art. 24)
(GU n.28 del 13-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della
 legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione
 di  enti  di  diritto  pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
 costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque  interessanti
 la  finanza statale"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 marzo
 1984 dal Pretore di Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Taccini
 Giampaolo  ed  altri  e  l'O.N.M.I.,  iscritte  ai nn. 833 e 1211 del
 registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 301 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985.
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa il 30 marzo
 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Taccini Giampaolo
 ed   altri   e   O.N.M.I.  Ufficio  Liquidazione,  ha  sollevato,  in
 riferimento   all'art.   24   Cost.,   questione   di    legittimita'
 costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404
 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico  e
 di  altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
 dello Stato e comunque interessanti la finanza statale") nelle  parti
 in  cui,  disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte
 del Ministero del Tesoro Ufficio liquidazioni,  degli  enti  pubblici
 soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare,
 entro il termine perentorio di  60  giorni  dalla  pubblicazione  del
 provvedimento  di  soppressione, le istanze per il riconoscimento dei
 crediti  vantati,  che  l'ufficio  liquidazioni,  entro  il   termine
 (ordinatorio)  di  90  giorni  dalla presa di possesso del patrimonio
 dell'ente,  debba  provvedere  sulle  istanze,  e  che  le  decisioni
 dell'organo  amministrativo siano impugnabili dagli interessati entro
 30 giorni;
      che  il  Pretore di Pisa, con ordinanza emessa nella stessa data
 nel corso  di  procedimento  civile  vertente  le  stesse  parti,  ha
 sollevato  identica  questione  di  legittimita' costituzionale degli
 artt. 8 e 9 della legge 9 dicembre 1956 n. 1404;
      che,  ad  avviso  del Pretore di Pisa, le disposizioni impugnate
 violerebbero il diritto  costituzionalmente  garantito  di  agire  in
 giudizio per la tempestiva tutela dei propri diritti;
      che  nei  giudizi  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura  Generale
 dello   Stato,   eccependo   l'inammissibilita'   e  concludendo  per
 l'infondatezza delle questioni  di  costituzionalita'  sollevate  dal
 Pretore di Pisa con le suddette ordinanze.
    Considerato  che  le  ordinanze  di rimessione sollevano identiche
 questioni, talche' va disposta la riunione dei relativi giudizi;
      che,  in  ordine  al  merito  delle  questioni  prospettate,  va
 rilevato, come questa Corte ha gia' affermato (sentenza  n.  693  del
 1988)  anche  in  base  alla prevalente giurisprudenza della Corte di
 cassazione e del giudice amministrativo, che gli artt. 8  e  9  della
 legge  n.  1404  del  1956  -  che prevedono lo speciale procedimento
 amministrativo di  riconoscimento  dei  crediti  da  far  valere  nei
 confronti  degli  enti in liquidazione - non impediscono al creditore
 di proporre azione giudiziaria senza avvalersi di detto procedimento,
 il  che  implica  che  cio'  sia  possibile  anche prima che esso sia
 concluso,  circostanza,  questa,  che  esclude  ogni  limitazione  al
 diritto di agire in giudizio;
      che,  invece,  nella ipotesi in cui il creditore si sia avvalso,
 per sua libera scelta,  del  procedimento  amministrativo,  non  puo'
 ritenersi  lesiva  dell'art.  24  Cost.  la circostanza che, ove egli
 abbia atteso la conclusione  del  procedimento,  la  possibilita'  di
 "proporre   ricorso  all'autorita'  giudiziaria"  sia  sottoposta  al
 termine,  espressamente  definito  perentorio,  di  30  giorni  dalla
 comunicazione    della    decisione   conclusiva   del   procedimento
 amministrativo in parola;
      che, difatti, la sottoposizione del diritto di agire in giudizio
 a brevi termini di decadenza - specie quando,  come  nell'ipotesi  in
 esame,  attraverso la comunicazione della decisione amministrativa il
 soggetto sia direttamente reso edotto della data  di  decorrenza  del
 termine  decadenziale  -  non  e'  in  contrasto con l'art. 24 Cost.,
 quando cio' appaia di  tutta  evidenza  rispondente  ad  esigenze  di
 certezza;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi  la
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n.  1404
 ("Soppressione  e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e
 di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a  vigilanza
 dello   Stato   e,   comunque,  interessanti  la  finanza  statale"),
 sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Pisa  con
 le ordinanze in epigrafe indicate.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1115