N. 787 ORDINANZA 22 giugno - 7 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento penale militare - Diserzione - Rilevanza dell'ignoranza
 o dell'errore del militare sui doveri inerenti al  suo stato -
 Esclusione - Contraddittorieta' dell'ordinanza di rimessione -
 Manifesta inammissibilita'.  (C.p.m.p., art. 39).  (Cost., artt. 2,
 3, 13, 27, primo e terzo comma, e 52)
(GU n.28 del 13-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art.39 c.p.m.p.,
 promosso con  ordinanza  emessa  il  26  giugno  1987  dal  Tribunale
 militare  di  Padova  nel  procedimento  penale  a carico di Nunziato
 Mario, iscritta al n. 8 del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata
 nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1987 il Tribunale militare di
 Padova sollevava questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 39  c.p.m.p.  con  riferimento  agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo
 comma, e 52 Cost., nella parte in  cui  esclude  qualsiasi  rilevanza
 all'ignoranza  o  all'errore  del militare sui doveri inerenti al suo
 stato;
      che riferiva il Tribunale nell'ordinanza della contestazione del
 delitto di diserzione (art.148 n. 2 c.p.m.p.) mossa a  militare  che,
 ottenuta  il  4  settembre  1986  una  licenza di convalescenza di 60
 giorni, non si ripresentava al Corpo allo scadere  della  licenza  (4
 novembre  1986),  ma  bensi'  soltanto il 4-1-1987, dopo che nei suoi
 confronti era stata iniziata l'azione penale;
      che  interveniva  nel  giudizio  innanzi  a questa Corte, per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avv. Gen. dello  Stato,  che
 chiedeva dichiararsi infondata la questione;
      che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  si  tratterebbe  di
 "stabilire   se   l'ignoranza   della    normativa    di    carattere
 amministrativo,  secondo cui il militare era obbligato a rientrare al
 corpo nonostante fosse scaduto il periodo di servizio di  ferma  (non
 fosse  altro  che  per ricevere il provvedimento di congedo), valga o
 meno ad escludere la sussistenza del dolo";
    Considerato,  pero', che sul punto l'ordinanza e' contraddittoria,
 giacche' mentre si da' atto, nella parte narrativa, che il periodo di
 servizio  di  leva  del  militare  in  parola,  per  le di lui stesse
 ammissioni, "si concludeva il 24 novembre 1986", e quindi  ben  venti
 giorni dopo lo scadere della licenza, si afferma successivamente come
 si e' rilevato - che la licenza sarebbe  venuta  a  scadere  dopo  il
 compimento del servizio di leva;
      che, in realta', risulta da tutti gli atti che effettivamente la
 licenza di convalescenza era scaduta venti giorni  prima,  mentre  il
 militare non ha per nulla invocato nel suo interrogatorio l'ignoranza
 o l'errore sui doveri inerenti al suo stato,  essendosi  giustificato
 soltanto  con la non provata asserzione di non essersi ancora sentito
 bene, soggiungendo che, dovendo peraltro essere collocato in  congedo
 venti  giorni  dopo,  aveva  ritenuto  possibile  attendere a casa il
 foglio di congedo;
      che  una siffatta affermazione non e' riferibile ad ignoranza od
 errore su alcuna verosimile normativa, essendo  soltanto  espressione
 di  gratuita  personale opinione, salvo che - ma non lo ha detto - il
 militare non avesse inteso  alludere  a  quell'art.26,  paragrafo  c)
 delle  "Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari"
 (di cui e' riportato negli atti il carteggio fra Procura  militare  e
 Comando  del  Corpo  -  fogli  10  e  11),  il  quale  effettivamente
 prevedeva,  prima  di  essere  abrogato  fin  dal   1979,   che   "se
 l'infermita'  non  dipende  da  cause di servizio, qualora il termine
 della convalescenza cada entro gli ultimi 60 giorni del  servizio  di
 leva,  il militare viene collocato in licenza illimitata in attesa di
 congedo";
      che,  tuttavia,  anche  in tal caso, pur se ancora vigente fosse
 stata quella norma, egli si sarebbe dovuto comunque ripresentare  per
 essere  collocato  in  licenza,  ma  si sarebbe effettivamente allora
 prospettata   una   questione   di   possibile    scusabilita'    sia
 dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche
 in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte;
      che,  pertanto,  e fatte salve eventuali ulteriori risultanze in
 tal senso  nel  corso  del  dibattimento,  allo  stato  la  questione
 dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 illegittimita' costituzionale  dell'art.39  c.p.m.p.,  sollevata  con
 ordinanza  26  giugno  1987  dal  Tribunale  militare  di  Padova con
 riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma e 52 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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