N. 794 ORDINANZA 22 giugno - 7 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giurisdizione - Responsabilita' per eventi dannosi tipici degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali - Esclusione per i secondi, della giurisdizione della Corte dei conti - Questione gia' dichiarata inammissibile (sentenza n. 411/1988 e ordinanza n. 549/1988) - Manifesta inammissibilita'. (D.l.p.r. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, art. 253, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16). (Cost., artt. 3, 24, 97 e 103)(GU n.28 del 13-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 253 del d.l. del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana") e trasfuso nella legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a serie speciale dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia, approvato con d.l. P.Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, (e successivamente trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., considerati anche in coordinamento tra loro; che, nella specie, si dubita della conformita' a Costituzione della norma in questione nella parte in cui non consente che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli eventi dannosi che il precedente art. 244 configura come tipici degli amministratori; che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparita' di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversita' non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilita'; che la norma impugnata verrebbe altresi' a ledere il diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori che non potrebbero utilmente invocare l'applicazione della regola della ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; che un ulteriore contrasto con la Costituzione viene, infine, ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilita' dei dipendenti degli enti locali, ancorche' connessa a quella degli amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei conti (art. 103) con conseguente violazione del principio di imparzialita' (art. 97); Considerato che questa Corte, con pronuncie nn. 411 e 549 del 1988 ha dichiarato l'inammissibilita' di questioni in parte identiche e in parte analoghe a quella ora sollevata, con motivazioni che coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di rimessione; che il giudice a quo non deduce profili di illegittimita' nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata giurisprudenza; che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 253 del d.l. P. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, ("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione Siciliana"), sollevata, con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1128