N. 802 SENTENZA 4 - 14 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro -
 Trattamento di fine rapporto - Periodi computabili Servizio militare
 di leva - Omessa previsione - Non fondatezza.  (Cod. civ., art. 2120,
 terzo comma, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297).  (Cost.,
 art. 52, secondo comma)
(GU n.29 del 20-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2120, comma
 terzo, codice civile in rif. art. 2111  stesso  codice  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  29  maggio  1987  dal  Pretore  di  Milano nel
 procedimento civile vertente tra Napoli Francesco  e  s.r.l.  Sogeima
 iscritta  al  n.  413  del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                            Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso di un giudizio promosso da Napoli Francesco contro
 la sua datrice di lavoro s.r.l.  SOGEIMA  e  avente  per  oggetto  la
 determinazione  del  trattamento  di  fine  rapporto,  il  Pretore di
 Milano, con ordinanza 29  maggio  1987,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  52, secondo
 comma, Cost., dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (novellato dalla
 legge  29  maggio  1982  n.  297)  nella  parte in cui non prevede il
 servizio  militare  di  leva  tra  i  periodi  di  sospensione  della
 prestazione   di  lavoro  computabili  nel  calcolo  del  trattamento
 predetto.
    Ad  avviso del giudice remittente, le ipotesi indicate dalla norma
 in esame sono tassative, e quindi sono escluse sia la possibilita' di
 applicazione   analogica  ad  altre  ipotesi,  sia  la  possibilita',
 ritenuta da alcune pronunce di giudici  di  merito,  di  applicazione
 diretta  dell'art.  52,  secondo comma, Cost., interpretato da questa
 Corte nel senso che il concetto di "posizione di  lavoro",  garantita
 al  prestatore  chiamato alle armi per il servizio di leva, "non deve
 essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro,  (ma)  e'
 un  concetto  molto  piu'  ampio, che comprende senza dubbio anche il
 diritto alla indennita' di anzianita'" (sent. n. 8 del 1963).
    E'  vero che l'anzianita' del lavoratore non ha piu' rilevanza per
 se stessa nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 297 del 1982, ma
 solo  se  qualificata  dalla  percezione della retribuzione; a questo
 principio, peraltro, la legge fa eccezione nelle ipotesi previste nel
 terzo  comma  dell'art. 2120, le quali sono computate come periodi di
 "retribuzione figurativa". Donde la questione, sottoposta alla Corte,
 se  l'esclusione del servizio militare dal novero di tali ipotesi sia
 compatibile col precetto costituzionale interpretato nel senso  ampio
 sopra riferito.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti alla Corte non si sono costituite le
 parti private, ne' ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Data  la  genericita'  del  dispositivo  dell'ordinanza  di
 rimessione,  conviene  precisare  preliminarmente  che  la  sollevata
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, terzo comma,
 cod. civ. (nel testo modificato dalla legge  n.  297  del  1982),  in
 quanto non prevede il servizio militare tra i periodi computabili per
 il  trattamento  di  fine  rapporto,   e'   rilevante   limitatamente
 all'ipotesi  del  servizio di leva, restando estranea all'oggetto del
 presente giudizio l'altra ipotesi del richiamo alle armi.
    2.  - Contrariamente all'opinione di alcuni giudici di merito, dai
 quali il mancato riferimento al detto periodo e'  stato  interpretato
 come  una  lacuna di previsione che darebbe spazio a una applicazione
 diretta dell'art. 52 Cost., il giudice a  quo  ravvisa  correttamente
 nella  disposizione  denunziata del codice civile una norma implicita
 di esclusione del tempo trascorso in servizio di leva dal computo per
 la determinazione del trattamento di fine rapporto.
    Di  tale  norma,  peraltro,  egli  ritiene  dubbia la legittimita'
 costituzionale sul riflesso che, giusta la statuizione della sentenza
 n.  8 del 1963 di questa Corte, il concetto di "posizione di lavoro",
 tutelata dall'art. 52, secondo comma, Cost., "comprende senza  dubbio
 anche  il  diritto  all'indennita'  di  anzianita'". Non e' difficile
 intuire che il dubbio del giudice  remittente  e'  sollecitato  dalla
 regola  enunciata  nell'art.  4, ultimo comma, della legge n. 297 del
 1982, secondo cui le norme di legge  o  le  clausole  collettive  che
 richiamano  l'istituto  dell'indennita'  di  anzianita' devono essere
 intese come facenti riferimento al trattamento di fine rapporto.
    3. - La questione non e' fondata.
    Dal  contesto  in cui e' inserita si arguisce che la massima della
 sentenza teste' riferita e'  formulata  con  una  metonimia:  tenendo
 l'occhio  al  caso  di  specie,  che ha dato origine all'incidente di
 costituzionalita',  essa  intende  dire  che  la  salvaguardia  della
 posizione di lavoro da ogni pregiudizio include anche "il computo del
 tempo trascorso in servizio militare di  leva  nella  anzianita'  del
 lavoratore",   della  quale  l'effetto  principale,  nell'ordinamento
 allora vigente, era il diritto all'indennita' di anzianita'.  Percio'
 il  riferimento  a  questo diritto, essendo una locuzione figurativa,
 adoperata per esprimere la rilevanza del servizio  militare  di  leva
 "agli  effetti  dell'anzianita'",  non  puo'  essere  letto oggi come
 richiamo del trattamento  di  fine  rapporto:  questo,  a  differenza
 dell'indennita'  originariamente  prevista  dall'art. 2120 cod. civ.,
 non e' un effetto dell'anzianita'.
    Nel  nuovo  sistema  la  somma capitale spettante al prestatore di
 lavoro alla cessazione del rapporto non e' "proporzionale  agli  anni
 di  servizio"  (e infatti queste parole non compaiono nel nuovo testo
 dell'art. 2120), bensi' si  determina  in  proporzione  all'ammontare
 delle  retribuzioni percepite nel corso del rapporto, delle quali una
 quota (aggiuntiva) viene di anno in anno nominalmente accantonata per
 formare   il   trattamento  di  fine  rapporto.  L'anzianita'  rileva
 indirettamente (posto che l'entita' degli accantonamenti  aumenta  in
 ragione  del  numero  degli  anni  di  servizio), e solo nella misura
 corrispondente a periodi di retribuzione effettiva. A  questa  regola
 il  terzo comma dell'art. 2120 porta eccezione soltanto nel senso che
 i periodi ivi  indicati  di  assenza  dal  lavoro  con  diritto  alla
 retribuzione,  eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma
 previdenziale, figurano come periodi di retribuzione normale anche se
 la  conservazione  della  retribuzione  fosse limitata a una aliquota
 percentuale di essa.  Del  resto,  questo  caso  e'  oggi  abbastanza
 marginale  grazie  alle  norme  dei  contratti collettivi integrative
 delle forme di previdenza sociale previste dall'art. 2110 cod. civ.
    Ne  consegue  che  non entrano nel computo del trattamento di fine
 rapporto i periodi di sospensione della prestazione di lavoro  per  i
 quali non spetta al lavoratore il diritto alla conservazione, nemmeno
 parziale, della retribuzione. A questa categoria di ipotesi - secondo
 la  disciplina  risultante dall'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 13 settembre
 1946 n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953 n. 35  -  appartiene
 il  periodo di assenza dal lavoro per adempiere gli obblighi di leva,
 durante il quale il prestatore ha diritto  alla  conservazione  della
 posizione  di lavoro nel senso ampio sopra ricordato, ma non conserva
 la retribuzione. Sotto quest'altro  profilo,  come  ha  osservato  la
 Corte  di  cassazione (sent. n. 5970 del 1984), il rigore della norma
 costituzionale "viene contemperato dall'applicazione dei principi che
 regolano  il rapporto di lavoro, come la non decorrenza degli effetti
 economici  e  della  retribuzione  in   assenza   della   prestazione
 lavorativa".
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ.,  modificato  dalla  legge  29
 maggio  1982  n.  297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e
 norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non  prevede  il
 servizio  militare  di  leva  tra  i  periodi  di  sospensione  della
 prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine
 rapporto,  sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost.,
 dal Pretore di Milano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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