N. 803 ORDINANZA 4 - 14 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Edilizia
 - Violazioni urbanistiche anteriori al 1› ottobre 1983 - Trattamento
 di sanatoria amministrativa - Analogie con un'amnistia condizionata -
 Trattamento privilegiato - Analoga questione gia' dichiarata
 infondata (sentenza n. 369/1988) Manifesta infondatezza.  (Legge 28
 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44).  (Cost., art. 3, primo
 comma, e 77 (recte: 79)).  Edilizia - Violazioni urbanistiche
 anteriori al 1› ottobre 1983 - Trattamento di sanatoria
 amministrativa - Applicazione anche se in contrasto con la normativa
 urbanistica di fonte comunale  Assenza di motivazione in ordine alla
 rilevanza della questione  - Manifesta inammissibilita'.  (Legge 28
 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44).  (Cost., artt. 3, primo
 comma, e 128)
(GU n.29 del 20-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. da 31 a 44
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in  materia  di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle  opere  edilizie)  e  successive  modificazioni,  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  31 agosto 1985 (n. 4 ordinanze) e il 29 giugno
 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di
 Pietrasanta,  iscritte rispettivamente ai nn. 799, 800, 801 e 802 del
 registro ordinanze 1985 e ai nn. 412 e  551  del  registro  ordinanze
 1987  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
 prima serie speciale, dell'anno 1986 e  nn.  39  e  44,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta con sei ordinanze emesse il
 31 agosto 1985 (Reg. Ord. nn. 799/85, 800/85, 801/85 e 802/85)  e  il
 29 giugno 1987 (Reg. Ord. nn. 412/87 e 551/87) ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale: a) degli artt. da 31 a 44 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie)  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79)
 Cost.,  nella  parte  in  cui,  senza   ricorrere   alle   formalita'
 costituzionalmente   previste   per   la  concessione  dell'amnistia,
 assicurano  un  trattamento  privilegiato,  analogo   a   quello   di
 un'amnistia  condizionata,  a chi abbia commesso reati urbanistici di
 tipo contravvenzionale anteriormente al 1›  ottobre  1983;  b)  delle
 medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128
 Cost.,  nella  parte  in  cui  direttamente  impongono  la  sanatoria
 amministrativa  di abusi edilizi commessi anteriormente al 1› ottobre
 1983, anche  quando  questi  siano  in  contrasto  con  la  normativa
 urbanistica di fonte comunale;
    Considerato  che,  per  l'identita'  delle  questioni,  i  giudizi
 possono essere riuniti;
      che,  con  la questione sub a), il giudice a quo sostanzialmente
 lamenta  che  a  chi  abbia  commesso  contravvenzioni   urbanistiche
 anteriormente   al   1›  ottobre  1983  e'  concesso  un  trattamento
 favorevole  analogo  a  quello  di  un'amnistia  condizionata   senza
 ricorrere   alle   formalita'   costituzionalmente  previste  per  la
 concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;
      che  analoga questione e' gia' stata dichiarata infondata con la
 sent. n. 369 del 1988  e  che  non  sono  stati  addotti  profili  od
 argomenti  nuovi  rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la
 citata decisione;
      che   se   il   giudice   a   quo   avesse   inteso   denunciare
 un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra  chi  ha  commesso
 l'abuso  edilizio  anteriormente  al  1›  ottobre  1983  e  chi lo ha
 commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985, perche' soltanto al primo
 soggetto  e  non  anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento
 privilegiato,  la  questione  sarebbe  palesemente  irrilevante,  dal
 momento   che  dalle  ordinanze  di  rimessione  risulta  che,  nelle
 fattispecie all'esame del giudice a quo, i reati sono stati  commessi
 certamente in epoca anteriore al 1› ottobre 1983;
      che  con  la  questione  sub  b) il giudice a quo ritiene che le
 disposizioni impugnate - nella parte in cui  ammettono  la  sanatoria
 amministrativa  di  abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di
 violazione della normativa urbanistica di  fonte  comunale  -  ledano
 l'autonomia  riconosciuta  con  legge  generale  ai Comuni in materia
 urbanistica;
      che,  tuttavia,  non  e'  stato  offerto dal giudice a quo alcun
 elemento atto a motivare la rilevanza della questione  stessa  e,  in
 particolare,  il  riferimento  alla  specie  di disposizioni comunali
 impeditive  o,  comunque,  limitative  del  condono  previsto   dalle
 disposizioni impugnate;
      che,  conseguentemente,  la  predetta  questione  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile per assenza  di  motivazione  in  ordine
 alla rilevanza della stessa;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. da 31 a  44  della  legge  28
 febbraio  1985,  n.  47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie)  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, primo comma e 77
 (recte:79) Cost., dal Pretore di  Pietrasanta  con  le  ordinanze  in
 epigrafe;
      dichiara   la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
 comma e 128  Cost.,  dal  Pretore  di  Pietrasanta  con  le  medesime
 ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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