N. 803 ORDINANZA 4 - 14 marzo 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Violazioni urbanistiche anteriori al 1 ottobre 1983 - Trattamento di sanatoria amministrativa - Analogie con un'amnistia condizionata - Trattamento privilegiato - Analoga questione gia' dichiarata infondata (sentenza n. 369/1988) Manifesta infondatezza. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44). (Cost., art. 3, primo comma, e 77 (recte: 79)). Edilizia - Violazioni urbanistiche anteriori al 1 ottobre 1983 - Trattamento di sanatoria amministrativa - Applicazione anche se in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale Assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. da 31 a 44). (Cost., artt. 3, primo comma, e 128)(GU n.29 del 20-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (n. 4 ordinanze) e il 29 giugno 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pietrasanta, iscritte rispettivamente ai nn. 799, 800, 801 e 802 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 412 e 551 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 39 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta con sei ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (Reg. Ord. nn. 799/85, 800/85, 801/85 e 802/85) e il 29 giugno 1987 (Reg. Ord. nn. 412/87 e 551/87) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79) Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicurano un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale anteriormente al 1 ottobre 1983; b) delle medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi anteriormente al 1 ottobre 1983, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale; Considerato che, per l'identita' delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che, con la questione sub a), il giudice a quo sostanzialmente lamenta che a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1 ottobre 1983 e' concesso un trattamento favorevole analogo a quello di un'amnistia condizionata senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.; che analoga questione e' gia' stata dichiarata infondata con la sent. n. 369 del 1988 e che non sono stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione; che se il giudice a quo avesse inteso denunciare un'irragionevole disparita' di trattamento fra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1 ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985, perche' soltanto al primo soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento privilegiato, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dal momento che dalle ordinanze di rimessione risulta che, nelle fattispecie all'esame del giudice a quo, i reati sono stati commessi certamente in epoca anteriore al 1 ottobre 1983; che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia urbanistica; che, tuttavia, non e' stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate; che, conseguentemente, la predetta questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della stessa; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le ordinanze in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le medesime ordinanze. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1159