N. 816 ORDINANZA 4 - 14 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi locali - I.N.V.I.M. - Immobili di proprieta' degli enti pubblici - Assoggettamento trascorso il decennio - Eccesso di delega - Questione gia' dichiarata inammissibile (sentenza n. 410/1988) - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3, primo comma). (Cost., art. 77). Tributi locali - I.N.V.I.M. - Esenzione decennale - Istituzioni di assistenza e beneficenza - Esclusione - Questione gia' dichiarata infondata (sentenza n. 410/1988) - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, secondo comma, lettera éa). (Cost., art. 3)(GU n.29 del 20-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili") in relazione all'art. 6, primo comma, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Piacenza sui ricorsi proposti dall'Istituto Sordomute Scalabrini e della Pia Casa di Ricovero e Provvidenza Maruffi contro l'Ufficio del Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritte ai nn. 416, 417 e 418 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a s.s. dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con tre identiche ordinanze in data 22 giugno 1987 (r.o. nn. 416, 417 e 418/87), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), in riferimento, rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.; che la prima delle disposizioni denunciate viene censurata nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio anche gli immobili di proprieta' degli enti pubblici, si porrebbe in contrasto con l'art. 77 Cost., violando il criterio della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (art. 6), che ne prevede, invece, l'applicabilita' ai soli immobili appartenenti a societa'; che la seconda delle disposizioni impugnate e' censurata nella parte in cui, sancendo l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale soltanto per lo Stato, le regioni, le province, i comuni, e i relativi consorzi e associazioni dotate di personalita' giuridica, e non anche per le I.P.A.B., violerebbe il principio di eguaglianza, determinando una ingiustificata disparita' di trattamento, soprattutto in considerazione dell'affinita' degli scopi perseguiti dalle istituzioni di assistenza e beneficenza rispetto a quelli propri dello Stato e degli altri enti beneficiari dell'esenzione; che nei giudizi cosi' promossi non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato concludendo per l'infondatezza delle questioni; Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identita' oggettiva; che la questione relativa all'art. 3, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. per un asserito eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825 del 1971) e' stata gia' da questa Corte, con sentenza n. 410 del 1988, dichiarata inammissibile, in quanto la norma impugnata fu introdotta con atto legislativo ordinario e non gia' con decreto delegato nell'esercizio della funzione prevista dagli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.; che, nella stessa pronuncia, l'altra questione riguardante l'art. 25, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del 1972, che si assume lesivo del principio di eguaglianza, e' stata invece dichiarata infondata, per la sostanziale non omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti o circostanze nuove tali da indurre questa Corte a modificare le predette statuizioni; che, conseguentemente, la prima delle questioni sollevate va dichiarata manifestamente inammissibile, e la seconda manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1172