N. 816 ORDINANZA 4 - 14 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Tributi
 locali - I.N.V.I.M. - Immobili di proprieta' degli enti pubblici -
 Assoggettamento trascorso il decennio - Eccesso di delega - Questione
 gia' dichiarata inammissibile (sentenza n.  410/1988) - Manifesta
 inammissibilita'.  (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3, primo
 comma).  (Cost., art. 77).  Tributi locali - I.N.V.I.M. - Esenzione
 decennale - Istituzioni di assistenza e beneficenza - Esclusione -
 Questione gia' dichiarata infondata (sentenza n. 410/1988) -
 Manifesta infondatezza.  (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25,
 secondo comma, lettera  éa).  (Cost., art. 3)
(GU n.29 del 20-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 3, primo
 comma, e 25, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
 643,  ("Istituzione  dell'imposta  comunale sull'incremento di valore
 degli immobili") in relazione all'art. 6, primo comma,  n.  2,  della
 legge  9  ottobre  1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della
 Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con n.  3  ordinanze
 emesse  il 22 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di 1› grado di
 Piacenza sui ricorsi proposti dall'Istituto  Sordomute  Scalabrini  e
 della Pia Casa di Ricovero e Provvidenza Maruffi contro l'Ufficio del
 Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritte ai nn. 416, 417  e  418  del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 40, 1a s.s. dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza
 con tre identiche ordinanze in data 22 giugno 1987 (r.o. nn. 416, 417
 e  418/87),  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma lett. a)  del  d.P.R.
 26   ottobre   1972,   n.  646  ("Istituzione  dell'imposta  comunale
 sull'incremento  di  valore   degli   immobili"),   in   riferimento,
 rispettivamente, all'art. 77 e all'art. 3 Cost.;
      che la prima delle disposizioni denunciate viene censurata nella
 parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio  anche
 gli  immobili  di  proprieta'  degli  enti  pubblici,  si porrebbe in
 contrasto con l'art. 77  Cost.,  violando  il  criterio  della  legge
 delega  9  ottobre  1971,  n.  825  (art. 6), che ne prevede, invece,
 l'applicabilita' ai soli immobili appartenenti a societa';
      che  la  seconda delle disposizioni impugnate e' censurata nella
 parte in cui, sancendo l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale soltanto
 per  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni, e i relativi
 consorzi e associazioni dotate di personalita' giuridica, e non anche
 per le I.P.A.B., violerebbe il principio di eguaglianza, determinando
 una  ingiustificata  disparita'  di   trattamento,   soprattutto   in
 considerazione    dell'affinita'   degli   scopi   perseguiti   dalle
 istituzioni di assistenza e  beneficenza  rispetto  a  quelli  propri
 dello Stato e degli altri enti beneficiari dell'esenzione;
      che  nei giudizi cosi' promossi non si sono costituite le parti,
 mentre ha  spiegato  intervento  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato
 concludendo per l'infondatezza delle questioni;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti per la loro identita'
 oggettiva;
      che  la  questione  relativa  all'art. 3, primo comma, d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.  per
 un  asserito  eccesso di delega (in relazione all'art. 6 legge n. 825
 del 1971) e' stata gia' da questa Corte,  con  sentenza  n.  410  del
 1988,  dichiarata  inammissibile,  in  quanto  la  norma impugnata fu
 introdotta con atto legislativo ordinario  e  non  gia'  con  decreto
 delegato  nell'esercizio della funzione prevista dagli artt. 76 e 77,
 primo comma, Cost.;
      che,  nella  stessa  pronuncia,  l'altra  questione  riguardante
 l'art. 25, secondo comma, lett. a), d.P.R. n. 643 del  1972,  che  si
 assume   lesivo   del  principio  di  eguaglianza,  e'  stata  invece
 dichiarata  infondata,  per  la  sostanziale  non  omogeneita'  delle
 fattispecie poste a raffronto;
      che  le  ordinanze  di  rimessione  non  prospettano argomenti o
 circostanze nuove tali  da  indurre  questa  Corte  a  modificare  le
 predette statuizioni;
      che,  conseguentemente,  la  prima  delle questioni sollevate va
 dichiarata manifestamente inammissibile, e la seconda  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e n. 9, secondo comma,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara   la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, del  d.P.R.  26
 ottobre   1972,   n.   643,   ("Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in  riferimento
 all'art.  77  Cost.,  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
      dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo  comma,  lett.  a),
 del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643,  ("Istituzione dell'imposta
 comunale sull'incremento di valore  degli  immobili"),  sollevata  in
 riferimento  all'art.  3  Cost.,  dalla Commissione di primo grado di
 Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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