N. 830 SENTENZA 5 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Ambiente
 - Regione Friuli-Venezia Giulia e regione Sardegna Riserva orientata
 biogenetica foresta di Tarvisio e riserva naturale statale Fonte
 Monte Arcosu - Istituzione con decreti del Ministero dell'ambiente -
 Non spettanza allo Stato Annullamento dei provvedimenti impugnati
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA, prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia
 e della Regione Sardegna, notificati  rispettivamente  l'11  dicembre
 1987  e il 16 dicembre 1987, depositati in cancelleria il 18 dicembre
 1987 e il 4 gennaio 1988 ed iscritti ai nn. 25 del  registro  ricorsi
 1987   e   al  n.  1  del  registro  ricorsi  1988,per  conflitti  di
 attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministero  dell'ambiente
 18  giugno  1987  n.  429  e  22  luglio  1987  n.  421 relativi alle
 istituzioni di  riserve  naturali  "Foresta  di  Tarvisio"  e  "Monte
 Arcosu".
    Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia
 e della Regione Sardegna;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
 Francesco Saja;
    Uditi  gli  avvocati  Gaspare  Pacia per la Regione Friuli-Venezia
 Giulia, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna  e  l'Avvocato  dello
 Stato  Pier  Giorgio  Ferri  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  dell'11  dicembre 1987 (reg. confl. n. 25 del
 1987) la Regione Friuli-Venezia Giulia  impugnava  per  conflitto  di
 attribuzione  il  decreto  del Ministro per l'ambiente 18 giugno 1987
 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1987 n. 246) col  quale  era  stata
 istituita  la  "riserva  naturale  orientata  biogenetica  Foresta di
 Tarvisio".
    La  ricorrente lamentava la violazione degli artt. 4 nn. 2, 3 e 12
 dello statuto speciale; 1 d.P.R. 26 agosto 1965 n.  1116,  contenente
 norme  di  attuazione  del  detto statuto in materia di agricoltura e
 foreste, di caccia e di protezione dell'ambiente; 66 e 83  d.P.R.  24
 luglio  1977  n.  616,  che  attribuivano  alla  Regione  le funzioni
 amministrative in materia di parchi e riserve naturali.
    La  ricorrente  richiamava anche la sent. n. 223 del 1984, con cui
 questa  Corte  aveva  annullato   un   decreto   del   Ministro   per
 l'agricoltura  e foreste, reso di concerto col Ministro per l'interno
 e istitutivo di una riserva di popolamento animale  in  alcune  parti
 della Foresta di Tarvisio.
    2. - Mentre era in corso di approvazione il disegno di legge della
 Regione Sardegna n.  326,  recante  "Norme  per  l'istituzione  e  la
 gestione  dei  parchi,  delle  riserve, ecc.", adottato dalla Giunta,
 presentato al Consiglio regionale il 7 maggio 1987, ed indicante, tre
 le  aree  da  proteggere,  il Parco del Sulcis, ivi compreso il Monte
 Arcosu, il Ministro dell'ambiente con decreto del 22 luglio  1987  n.
 421  (in  Gazzetta  Ufficiale  17  ottobre  1987 n. 243) istituiva la
 riserva naturale statale "Foresta di Monte Arcosu".
    Con  ricorso  del  successivo  16 dicembre la Regione impugnava il
 detto decreto,  cosi'  sollevando  conflitto  di  attribuzione  (reg.
 confl.  n.  1  del  1988),  e in particolare lamentando la violazione
 degli artt. 3 e 6 dello statuto speciale, attributivi  di  competenze
 primarie in materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica,
 caccia e pesca, e turismo ed anche la violazione dell'art. 58  d.P.R.
 19  giugno  1979 n. 348 (Norme di attuazione dello statuto cit.), che
 aveva trasferito alla regione stessa le  funzioni  amministrative  in
 materia di protezione della natura, riserve e parchi naturali.
    In particolare, la ricorrente notava che l'art. 5 l. 8 luglio 1986
 n. 349  (istitutiva  del  Ministero  dell'ambiente),  richiamato  nel
 decreto  impugnato,  non  attribuiva  al  Ministro  poteri diversi da
 quelli previsti, per le regioni ordinarie,  dall'art.  83  d.P.R.  24
 luglio 1977 n. 616.
    Inoltre, il decreto impugnato non poteva considerarsi attuativo di
 obblighi internazionali, e precisamente della direttiva del Consiglio
 CEE  n. 79/403, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
 nonche' della Convenzione di Berna  sulla  conservazione  della  vita
 selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in Europa, ratificato con l. 5
 agosto 1981 n. 503. Infatti: a) l'art. 6 cit. d.P.R. n. 348 del  1979
 attribuiva   alla  Regione  la  competenza  a  dare  attuazione  alle
 direttive CEE, limitando i compiti dello Stato alla sola legislazione
 di  principio  ed  agli  interventi sostitutivi; b) la Convenzione di
 Berna poi (art.  4)  obbligava  lo  Stato  ad  emanare  provvedimenti
 legislativi e regolamentari e non atti amministrativi singolari.
    3.  -  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri, costituitasi in
 entrambi i giudizi,  affermava  essere  stati  emessi  gli  impugnati
 decreti  in  esecuzione  dell'art.  5  l. n. 349 del 1986, che affida
 all'autorita' statale il compito  di  promuovere  la  istituzione  di
 parchi  e  riserve  naturali espressivi di interessi sovraregionali e
 sovranazionali,  nonche'  in   attuazione   dei   suddetti   obblighi
 comunitari e internazionali.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  entrambe le ricorrenti hanno
 presentato memorie, illustrando ancora gli argomenti gia' svolti  nei
 ricorsi.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due  ricorsi  in  epigrafe,  promossi  per  conflitto di
 attribuzioni  rispettivamente  dalla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
 (reg.ord.  n.  25  del 1987) e dalla Regione Sardegna (n. 1 del 1988)
 hanno sostanzialmente il medesimo oggetto. I relativi  giudizi  vanno
 percio' riuniti per essere decisi con unica sentenza.
    2.  -  Con  il  primo  di  essi  la Regione Friuli-Venezia Giulia,
 richiamata la competenza  attribuitale  sia  dalle  norme  statutarie
 (art. 4, l.c. 31 gennaio 1963 n. 1) e di attuazione (art. 1 d.P.R. 26
 agosto 1965 n. 1116) sia dall'art. 83 d.P.R. 24 luglio 1977  n.  616,
 chiede  l'annullamento  del  decreto  del  Ministero dell'ambiente 18
 giugno 1987, che ha istituito la riserva naturale  biogenetica  della
 Foresta di Tarvisio.
    L'impugnazione e' fondata.
    Gia'  questa  Corte ha esaminato analoga questione con sentenza n.
 223  del  1984,  in  relazione  ad  un  provvedimento  del  Ministero
 dell'agricoltura  e  foreste,  dichiarando non spettare allo Stato la
 potesta' di istituire la  riserva  naturale  di  popolamento  animale
 della stessa Foresta di Tarvisio.
    In   detta   pronuncia   la  Corte  premise  che  era  irrilevante
 l'accertamento del diritto di  proprieta'  sull'immobile,  osservando
 che nel giudizio per conflitto di attribuzioni vengono in discussione
 le sole questioni attinenti al potere di gestione funzionale del bene
 ed esclusivamente in relazione ad esse va determinata la ripartizione
 delle competenze dello Stato  e  delle  regioni.  Cio'  chiarito,  la
 ricordata   sentenza   accolse  il  ricorso  della  Regione,  fondato
 sull'art. 4 n. 3 dello statuto speciale ( il ricorso in esame indica,
 invece,  i  nn.  2,  3  e  12 di detta disposizione, ma la censura e'
 sostanzialmente la medesima) nonche' sull'art. 83 d.P.R. n.  616  del
 1977,  il  quale,  nel  primo comma, dispone che sono trasferite alle
 regioni a statuto ordinario le  funzioni  amministrative  concernenti
 gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi
 naturali (dei parchi nazionali e delle riserve naturali  dello  Stato
 gia'  esistenti  parlano  il  secondo e terzo comma dello stesso art.
 83). In relazione a tale norma la Corte, ribadendo l'orientamento  in
 precedenza  seguito,  aggiunse  che la disciplina emanata con il cit.
 d.P.R. n. 616 del 1977 per le regioni ordinarie doveva estendersi, se
 piu'  favorevole,  a  quelle  a  statuto  speciale,  non potendo, per
 intuitive  esigenze  logiche,  essere  riservato  alle  medesime   un
 trattamento  deteriore,  in palese contrasto con lo stesso fondamento
 della loro istituzione.
    Lo  Stato  non  muove  alcun  rilievo  in  ordine  alla  ricordata
 decisione ma affida la sua difesa a due  argomenti  non  dedotti  nel
 precedente giudizio.
    Con  il  primo  esso  invoca  l'art.  5  l.  8 luglio 1986 n. 349,
 relativo all'istituzione del Ministero dell'ambiente; ma  tale  norma
 attribuisce  al  detto  Ministero  un  mero  potere  di  proposta per
 l'individuazione delle riserve naturali e  di  parchi  e  non  immuta
 affatto   la   precedente  disciplina  circa  la  ripartizione  delle
 competenze tra Stato e regioni.  Nessun  potere  puo'  essere  dunque
 riconosciuto  allo  stesso  organo ai fini della istituzione di nuove
 riserve naturali, sicche' la dedotta argomentazione si appalesa priva
 di giuridico fondamento.
    Lo  Stato  richiama, poi, il limite degli obblighi internazionali,
 che legittimerebbe nella  specie  il  suo  intervento  rispetto  alle
 attribuzioni   regionali.   Il   richiamo  concerne  precisamente  la
 Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, ratificata in Italia, con
 il  conseguente ordine di esecuzione, mediante la l. 5 agosto 1981 n.
 503.
    Anzitutto  non  puo'  omettersi  di rilevare che tale convenzione,
 gia' in vigore alla data della richiamata sentenza n. 223  del  1984,
 non  venne  affatto  invocata  dallo  Stato  nello  stesso  giudizio.
 Comunque, la sussistenza dell'obbligo internazionale va  desunta  non
 gia'   genericamente,   ma   in  base  ad  un  rigoroso  procedimento
 ermeneutico,  trattandosi  di  un  limite  alla  generale  competenza
 regionale  nella  materia trasferita, per di piu' diretto ad alterare
 una  ripartizione  di   poteri   stabilita   con   norme   di   rango
 costituzionale.
    Il   detto   limite   e'  percio'  configurabile  soltanto  se  la
 convenzione internazionale imponga agli Stati contraenti una  precisa
 e  compiuta  regola  di  condotta  di cui l'atto interno statale, che
 alteri la distribuzione di competenze,  costituisca  il  conseguente,
 necessario mezzo di adempimento.
    Nella  fattispecie, per contro, la Convenzione di Berna, dopo aver
 enunciato generalissimi principi ed intenti relativi alla  necessita'
 di  tutelare  la  vita  selvatica  e  l'ambiente  naturale in Europa,
 prevede espressamente una normazione interna di  attuazione  (secondo
 la  letterale formula dell'art. 6: "leggi e regolamenti"), da emanare
 senza limite di tempo dagli  Stati  contraenti  per  disciplinare  la
 materia.
    Ora, e' evidente che attraverso di tale regolamentazione nazionale
 bene avrebbe potuto (e dovuto)  trovare  attuazione  la  ripartizione
 delle   attribuzioni   prevista   dalle   norme  interne  di  livello
 costituzionale, salva, in caso di successiva  e  persistente  inerzia
 delle  regioni,  la  sostituzione  dello  Stato, intesa ad evitare la
 responsabilita'  verso  gli  altri  Stati  contraenti,  gravante  per
 principio a carico del medesimo.
    Pertanto,  il  richiamo  alla  ricordata  convenzione,  non sembra
 pertinente.
    3.  -  Neppure vale il richiamo alla direttiva del Consiglio delle
 Comunita' europee n. 79/409 in materia  di  protezione  dell'avifauna
 (modificata  in  minima  parte con provvedimento della Commissione in
 data 25 luglio 1985), la quale parimenti sussisteva gia'  al  momento
 della piu' volte richiamata sent. n. 223 del 1984.
    Invero,   la   competenza   per   l'attuazione   delle   direttive
 comunitarie,  attribuita  alle  regioni,  nelle   materie   ad   esse
 riservate,  dall'art.  6 d.P.R. n. 616 del 1977, puo' essere derogata
 attraverso il potere sostitutivo dello Stato soltanto se le  medesime
 persistano  nella  loro  inattivita'  nonostante la sollecitazione ad
 adempiere e, comunque, dopo che esse siano  state  sentite  (cfr.  al
 riguardo anche la recente sent. n. 304 del 1987).
    Ora,  nulla di cio' e' avvenuto nel caso in esame, considerato che
 lo  Stato  non  ha  rivolto  alcuna   sollecitazione   alla   Regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  ne'  ha  provveduto  a  sentirla,  ma con il
 decreto  impugnato  ha  improvvisamente  istituito  la   riserva   in
 questione.
    Peraltro  va  ricordato che da parte della Regione non vi e' stata
 inerzia nella tutela ambientale della zona in  questione,  risultando
 per contro che essa si e' ripetutamente attivata attraverso una vasta
 normazione (legge urbanistica n. 23 del 1968; leggi n. 11  del  1983,
 specificamente  relativa  ai parchi ed alla tutela ambientale; nn. 22
 del 1982 e 14 del 1986, in materia di forestazione; n. 13  del  1969,
 sulle riserve di caccia; n. 14 del 1987, sulla protezione della fauna
 selvatica; n. 34 del 1981, sulla tutela della flora), alla  quale  va
 aggiunto  il  piano  urbanistico  regionale approvato con decreto del
 Presidente della Giunta 15 settembre 1978 ed immediatamente  efficace
 per le misure di salvaguardia.
    4.  -  Analoghe  considerazioni  valgono  per  quanto  riguarda il
 ricorso promosso dalla Regione Sardegna relativamente all'istituzione
 della  riserva naturale di Monte Arcosu, dato che lo Stato formula le
 medesime doglianze.
    I termini della questione, infatti, sono sostanzialmente analoghi,
 onde e' sufficiente richiamare  gli  argomenti  gia'  svolti  sia  in
 ordine  alla  convenzione  di  Berna,  sia  rispetto  alle  direttive
 comunitarie.
    Inoltre,  sotto  un  profilo  particolare,  e' da osservare che al
 Consiglio regionale della Sardegna era stato  gia'  presentato  dalla
 Giunta   il   disegno  di  legge  3  maggio  1987  n.  376,  relativo
 all'istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve  naturali,
 riguardante   anche  il  territorio  in  questione:  conseguentemente
 l'improvviso  intervento  statale,  che  ha   inciso   sull'attivita'
 regionale  diretta  al  medesimo  fine,  rende  ancor  piu'  evidente
 l'invasione di competenza lamentata dalla ricorrente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  accoglie  i  ricorsi  indicati  in  epigrafe,
 rispettivamente proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e  dalla
 Regione  Sardegna, e dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione
 della riserva naturale orientata  biogenetica  Foresta  di  Tarvisio,
 nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu;
 conseguentemente annulla i decreti  del  Ministero  dell'ambiente  18
 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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