N. 836 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni militari - Personale cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1973 - Categoria dei sottufficiali e ufficiali Riliquidazione delle pensioni - Computo dell'assegno perequativo teorico e dell'indennita' di servizio - Omessa previsione Manifesta infondatezza. (Legge 27 ottobre 1973, n. 628, artt. 8, 9 e 10). (Cost., art. 3)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre 1979 e l'8 gennaio 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Vitucci Rocco e Paolantonio Giacinto, iscritte ai nn. 442 e 817 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980 e n. 34 dell'anno 1981; Visti l'atto di costituzione di Vitucci Rocco nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 (R.O. n. 442/80), nel giudizio promosso da Vitucci Rocco, capo musicante di III classe della Marina Militare, collocato a riposo dal 31 gennaio 1948, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo dell'assegno perequativo pensionabile, concesso dal 1 gennaio 1973 al personale in servizio dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nel suo complesso, in quanto non prevede la riliquidazione con il computo dell'assegno perequativo teorico, delle pensioni percepite dal personale militare cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1973, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparita' di trattamento fatta alla categoria dei sottufficiali rispetto ai pensionati militari che abbiano lasciato il servizio con il grado di colonnello e di generale, per i quali ha riconosciuto, con efficacia retroattiva, la perequazione delle pensioni sulla base della retribuzione comprensiva della indennita' di funzione pensionabile; che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 (R.O. n. 817/80) nel giudizio promosso da Giacinto Paolantonio, tenente colonnello dei Carabinieri cessato dal servizio il 19 gennaio 1951, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con l'inclusione dell'indennita' di servizio, analoga, secondo il ricorrente, all'indennita' di funzione, la stessa Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nella parte in cui non ha previsto la computabilita' nella pensione anche della indennita' di servizio in riferimento all'art. 3 Cost. per la disparita' di trattamento che si verifica rispetto alle altre categorie di ufficiali (colonnelli e generali) per i quali e' stata prevista la computabilita', ai fini della pensione, della indennita' di funzione con effetto retroattivo anche a favore dei gia' pensionati; che nel giudizio si e' costituito Vitucci Rocco, il quale, con l'atto di costituzione e una memoria, ha sostenuto l'illegittimita' della legge impugnata in quanto l'indennita' di servizio e' analoga alla indennita' di funzione e all'assegno perequativo, stante la parita' di carriera; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per l'infondatezza delle questioni, essendo le situazioni poste a confronto disomogenee, essendo i trattamenti migliorativi, sui quali, peraltro, gravano i contributi ai fini pensionistici, intervenuti dopo che il rapporto di impiego dei ricorrenti era cessato e stante la valenza del principio di gradualita' nella materia, imposto dal fatto che i miglioramenti comportano aggravi finanziari di bilancio; Considerato che, sebbene l'impugnazione sia riferita alla legge nel suo complesso, e' possibile identificare e individuare le norme applicabili alla fattispecie; che i due giudizi, siccome prospettano identica questione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che sussiste la discrezionalita' del legislatore nel prevedere trattamenti retributivi diversi e nello stabilirne anche la decorrenza; che la situazione di coloro che godevano della indennita' di servizio non e' identica a quella di coloro che godevano l'indennita' di funzione; che la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle pensioni e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore che l'attua con gradualita', in ordine alle disponibilita' finanziarie, risultando un aggravio del bilancio; che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1219