N. 845 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Avvocati e procuratori - Professori
 universitari esercenti la professione forense - Obbligo di
 contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza -
 Partecipazione identica a quella di altri liberi professionisti,
 esenti, se gia' iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria da
 lavoro dipendente - Identica questione gia' dichiarata non fondata
 (sentenza n. 133/1984) - Manifesta infondatezza.  (Legge 20 settembre
 1980, n. 576, artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29).  (Cost., artt. 3, 38 e
 53)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7,
 10, 22 e 29 della legge  20  settembre  1980,  n.  576  (Riforma  del
 sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:
    1) ordinanze (n. 2) emesse il 12 e il 31 dicembre 1983 dal Pretore
 di Bologna nei procedimenti civili  vertenti  tra  Carinci  Franco  e
 Lorenzetti  Carlo  e  la  Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
 Avvocati e Procuratori, iscritte  ai  nn.  209  e  363  del  registro
 ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 176 e 259 dell'anno 1984;
    2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano nel
 procedimento civile vertente  tra  Rausse  Gian  Pietro  e  la  Cassa
 Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta
 al n. 863 del registro ordinanze 1984  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
    Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
 e Assistenza Avvocati e Procuratori nonche' gli  atti  di  intervento
 del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Pretore di Bologna (R.O. n. 209/84) ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7,  10,
 22  e  29  della  legge  20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli
 artt. 3,  primo  comma,  38,  secondo  comma,  e  53  Cost.,  per  la
 disparita'   di   trattamento   che  si  verifica  tra  i  professori
 universitari  esercenti   la   professione   forense,   obbligati   a
 corrispondere   i   contributi  alla  Cassa  Nazionale  Previdenza  e
 Assistenza Avvocati e Procuratori in misura eguale agli altri  liberi
 professionisti  (per  es.   architetti,  ingegneri  ecc.) che ne sono
 esenti se sono gia' iscritti a forme di  previdenza  obbligatorie  in
 dipendenza  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  ed  in quanto,
 subordinandosi la concessione  della  pensione  di  inabilita'  e  di
 invalidita' di riversibilita' alla continuativa iscrizione alla Cassa
 da data anteriore al compimento del  quarantesimo  anno  di  eta'  da
 parte  del  singolo avvocato o procuratore, si limita, per una estesa
 fascia  di   professionisti,   ancorche'   assoggettata   all'obbligo
 contributivo,  la  possibilita'  giuridica  di conseguire la relativa
 prestazione con una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
 agli   altri   iscritti,  mentre  gli  assoggettati  a  contribuzione
 previdenziale non possono essere privati del diritto a conseguire  la
 prestazione  prevista in generale per gli appartenenti alla categoria
 (art. 38 Cost.) e la imposizione  contributiva,  per  la  sua  natura
 tributaria,  va necessariamente rapportata con l'idoneita' soggettiva
 ed oggettiva alla contribuzione;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza della Presidenza del Consiglio,  ha  concluso  per  la
 manifesta infondatezza e per la irrilevanza della questione;
      che  lo  stesso Pretore di Bologna, con altra ordinanza (R.O. n.
 363/84), ha sollevato identica questione di legittimita';
      che  la  Cassa  Nazionale  di Previdenza e Assistenza Avvocati e
 Procuratori, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la  manifesta
 infondatezza  della questione; cosi' come l'Avvocatura Generale dello
 Stato, intervenuta anche in questo giudizio;
      che anche il Tribunale di Milano (R.O. n. 863/1984) ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge  n.
 576  del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in un giudizio
 promosso  da  ricercatori  universitari  diretto   ad   ottenere   la
 cancellazione  della  iscrizione alla Cassa Nazionale, trattandosi di
 pubblici dipendenti gia' soggetti ad assicurazione contro gli  eventi
 che generano le stesse situazioni di bisogno;
    Considerato  che  questa  Corte  (sent.  n.  133 del 1984) ha gia'
 dichiarato non fondate  identiche  questioni  in  quanto  il  sistema
 previdenziale  forense e' definibile come solidaristico per cui trova
 adeguata  giustificazione  l'imposizione  dei  contributi  anche   ai
 professionisti   gia'   iscritti   ad   altri   regimi  previdenziali
 obbligatori (docenti universitari, pubblici impiegati);
      che  non  e' previsto nessun meccanismo per assicurare la tutela
 previdenziale  dell'attivita'  professionale  forense   nel   sistema
 speciale o generale correntemente operativo;
      che ogni sistema previdenziale ha una propria autonomia e che le
 rispettive soluzioni sono da riportare, in  linea  di  principio,  ad
 accertamento  di  presupposti,  a  determinati fini, a valutazioni di
 congruita' di mezzi non estensibili fuori del sistema considerato;
      che  la  capacita' contributiva, alla quale va commisurata anche
 l'imposizione contributiva afferente alla previdenza forense, non  e'
 nel  sistema  desunta  dalla  mera  appartenenza alla categoria ma e'
 individuata  sulla  base   dell'esercizio   della   professione   con
 continuita'   e   valutata   sulla  base  dei  redditi  professionali
 dichiarati ai fini dell'IRPEF;
      che,  non essendo stati addotti argomenti e motivi nuovi, non vi
 e' ragione di mutare la detta decisione;
      che questa Corte, con ordinanza in data 5 novembre 1985, n. 279,
 ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza della  stessa
 questione;
      che,  pertanto, la questione va ancora dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e  29  della  legge  20
 settembre  1980,  n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Pretore di
 Bologna e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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