N. 845 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Avvocati e procuratori - Professori universitari esercenti la professione forense - Obbligo di contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Partecipazione identica a quella di altri liberi professionisti, esenti, se gia' iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria da lavoro dipendente - Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 133/1984) - Manifesta infondatezza. (Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29). (Cost., artt. 3, 38 e 53)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze (n. 2) emesse il 12 e il 31 dicembre 1983 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Carinci Franco e Lorenzetti Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 209 e 363 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 176 e 259 dell'anno 1984; 2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rausse Gian Pietro e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Bologna (R.O. n. 209/84) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., per la disparita' di trattamento che si verifica tra i professori universitari esercenti la professione forense, obbligati a corrispondere i contributi alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori in misura eguale agli altri liberi professionisti (per es. architetti, ingegneri ecc.) che ne sono esenti se sono gia' iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in quanto, subordinandosi la concessione della pensione di inabilita' e di invalidita' di riversibilita' alla continuativa iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' da parte del singolo avvocato o procuratore, si limita, per una estesa fascia di professionisti, ancorche' assoggettata all'obbligo contributivo, la possibilita' giuridica di conseguire la relativa prestazione con una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri iscritti, mentre gli assoggettati a contribuzione previdenziale non possono essere privati del diritto a conseguire la prestazione prevista in generale per gli appartenenti alla categoria (art. 38 Cost.) e la imposizione contributiva, per la sua natura tributaria, va necessariamente rapportata con l'idoneita' soggettiva ed oggettiva alla contribuzione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la manifesta infondatezza e per la irrilevanza della questione; che lo stesso Pretore di Bologna, con altra ordinanza (R.O. n. 363/84), ha sollevato identica questione di legittimita'; che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; cosi' come l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta anche in questo giudizio; che anche il Tribunale di Milano (R.O. n. 863/1984) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in un giudizio promosso da ricercatori universitari diretto ad ottenere la cancellazione della iscrizione alla Cassa Nazionale, trattandosi di pubblici dipendenti gia' soggetti ad assicurazione contro gli eventi che generano le stesse situazioni di bisogno; Considerato che questa Corte (sent. n. 133 del 1984) ha gia' dichiarato non fondate identiche questioni in quanto il sistema previdenziale forense e' definibile come solidaristico per cui trova adeguata giustificazione l'imposizione dei contributi anche ai professionisti gia' iscritti ad altri regimi previdenziali obbligatori (docenti universitari, pubblici impiegati); che non e' previsto nessun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell'attivita' professionale forense nel sistema speciale o generale correntemente operativo; che ogni sistema previdenziale ha una propria autonomia e che le rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di principio, ad accertamento di presupposti, a determinati fini, a valutazioni di congruita' di mezzi non estensibili fuori del sistema considerato; che la capacita' contributiva, alla quale va commisurata anche l'imposizione contributiva afferente alla previdenza forense, non e' nel sistema desunta dalla mera appartenenza alla categoria ma e' individuata sulla base dell'esercizio della professione con continuita' e valutata sulla base dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'IRPEF; che, non essendo stati addotti argomenti e motivi nuovi, non vi e' ragione di mutare la detta decisione; che questa Corte, con ordinanza in data 5 novembre 1985, n. 279, ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione; che, pertanto, la questione va ancora dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Bologna e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1228