N. 852 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Riscatto del periodo degli studi
 universitari e del servizio militare ai fini pensionistici Ricorso in
 materia degli iscritti CPDEL - Termine perentorio di novanta giorni
 dalla comunicazione della delibera - Manifesta infondatezza.  (Legge
 22 novembre 1902, n. 1646, art. 24; r.d.-l. 3 marzo 1938,  n. 680,
 art. 71, secondo comma).  (Cost., artt. 3, 24 e 113)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 71, secondo
 comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  Pensioni  agli  Impiegati  degli Enti Locali), e
 dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.  1646  (Modifiche  agli
 ordinamenti  degli  Istituti  di  Previdenza  presso il Ministero del
 Tesoro), promossi con ordinanze emesse il 5 febbraio  1985  ed  il  7
 novembre 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale sui
 ricorsi proposti da Ruozi Maria Luisa e da Endrizzi Tito, iscritte ai
 nn. 629 e 696 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  9  e  10,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Endrizzi
 Tito per ottenere il riconoscimento,  ai  fini  della  pensione,  del
 periodo   degli  studi  universitari  e  del  servizio  militare,  ha
 sollevato, con ordinanza in data 7 novembre 1984 (R.O. n. 696/85), in
 riferimento  agli  artt.  24  e  113 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 71, secondo  comma,  dell'ordinamento  della
 Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, approvato con
 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella  parte  in  cui  prescrive  che  i
 ricorsi  in  materia di riscatto dei periodi o servizi da parte degli
 iscritti alla  Cassa  stessa  debbano  essere  proposti  nel  termine
 perentorio  di  gg.  90  dalla  comunicazione  ad essi della relativa
 delibera;
      che  la stessa Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 febbraio
 1985 (R.O. n. 629/85), nel giudizio promosso da Ruozi Maria Luisa per
 ottenere  il riscatto, a fini di quiescenza, degli anni di studio per
 il  conseguimento  del  diploma  di  infermiera  professionale  e  di
 assistente sanitaria visitatrice, ha sollevato: a) in via principale,
 identica  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  71,
 secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sempre in riferimento
 agli artt. 24 e 113 Cost.; b) in via subordinata e in caso di mancato
 accoglimento    della    precedente,    questione   di   legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.  24  della
 legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la disparita' di trattamento che
 si  verifica  in   danno   delle   diplomate   assistenti   sanitarie
 visitatrici;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale  dello
 Stato concludendo nel senso dell'infondatezza della questione;
    Considerato  che questa Corte ha gia' affermato (sentt. nn. 203/85
 e  197/87)  come  non  sia  in  contrasto   con   il   carattere   di
 imprescrittibilita'  della  pensione  il fatto che le vicende volte a
 determinare i presupposti di consistenza quantitativa  o  perfino  di
 esistenza  del  relativo  diritto  si svolgano entro limiti temporali
 determinati e, in particolare, come  l'azionamento  di  tali  vicende
 possa  essere  rimesso  dalla  legge all'iniziativa dell'interessato,
 atteggiandosi quale esercizio di un diritto strumentale, suscettibile
 di  decadenza  in  caso di mancata iniziativa dell'interessato stesso
 entro un certo termine;
      che,   peraltro,   l'imposizione   del   termine   e'   ispirata
 all'apprezzabile finalita' di accelerare le procedure di liquidazione
 del trattamento di quiescenza;
      che  sussiste  diversita'  di  natura e struttura tra diritto di
 riscatto e diritto a pensione e che, comunque, ogni diritto, anche se
 costituzionalmente  garantito,  puo'  essere  dalla  legge regolato e
 sottoposto a limite purche' questo sia compatibile  con  la  funzione
 del  diritto stesso e non si traduca nell'esclusione di una effettiva
 possibilita' del suo esercizio anche in sede giurisdizionale;
      che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente
 infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  71,  secondo
 comma,  del  r.d.l.  3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
 previdenza per le  Pensioni  agli  Impiegati  degli  Enti  Locali)  e
 dell'art.  24  della  legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
 ordinamenti degli Istituti di  Previdenza  presso  il  Ministero  del
 Tesoro),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24 e 113 Cost.,
 dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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